Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 1971

Cassazione n. 25556/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 26/06/1971 a Villacidro avverso la ordinanza del 09/12/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in oggetto, il Tribunale di Catanzaro, accoglieva l'appello cautelare del Pubblico Ministero, riformando l'ordinanza genetica e, previa esclusione della circostanza aggravante mafiosa, (art. 416-bis.1, cod. pen.), disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, in relazione 1agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 di incolpazione provvisoria), oltre che in rapporto ad alcuni reati fine, e cioè agli artt. 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capo 2); 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit. (capo 23); 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. cit. (capo 24); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capo 33).

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi.

2.1. Errata applicazione dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'ordinanza troppo ha inferito dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] in Calabria; ha fatto discendere la gravità indiziaria della partecipazione al reato associativo dal ritenuto concorso in reati fine che in verità non denotano alcuna finalità associativa; ha valorizzato in modo illogico le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sebbene dal testo dell'ordinanza si evinca che questi non aveva rapporti di natura continuativa ed associativa con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e tantomeno con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva descritto non il concorso del ricorrente nei reati fine, ma, e genericamente, i rapporti personali tra il ricorrente ed altri tre personaggi (Arcorace, Piperissa e Vitale).

Nell'ordinanza si trova affermato che la brevità dell'arco temporale non è dirimente per disconoscere fondamento alla condotta di partecipazione.

Tuttavia, tale l'affermazione prova troppo, posto che, nell'analisi dei fatti reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 cit., è lo stesso Giudice dell'appello cautelare a riconoscere che taluno dei reati (nella specie l'importazione di cui al capo 23) fu di esclusivo dominio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] in e verso la Sardegna: senza adesione di alcun soggetto calabrese.

Ancora, si è trascurato che il ricorrente risulta coinvolto in poche ipotesi di reato delle complessive trentaquattro, a riprova della discontinuità del concorso nei (soli) reati fine e della non configurabilità dell'ipotesi associativa: tanto più evidente ove si ponga mente al fatto che [OSCURATO:PERSONA], a differenza del fratello, non è stato interessato dall'indagine denominata "Molo 13", avente ad oggetto sempre attività di narcotraffico, nella quale, secondo la ricostruzione del Pubblico ministero, affonderebbe la base della presente ipotesi associativa.

La chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] — richiamata dall'ordinanza impugnata in aggiunta ad altri dati — perde quindi precisione e consistenza, una volta dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non fu parte delle dinamiche associative di cui quella attuale sarebbe una specificazione.

Peraltro, era stato dedotto che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato una vicinanza dei ricorrenti al suo gruppo e non l'appartenenza al sodalizio di "narco-ndrangheta" denominato "clan Gallace": l'ordinanza impugnata ha replicato difendendo 2 61.9)l'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro non analiticamente analizzate), ma nulla ha obiettato alla dedotta insufficienza dimostrativa delle sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, non contenevano elementi individualizzanti con riferimento ai reati fine, dei quali il collaborante mostrava di non conoscere alcunché.

2.2. Violazione di legge quanto all'insussistenza delle esigenze cautelari.

Nell'ordinanza impugnata si legge che il ricorrente è gravato di precedenti penali specifici, ma non si dimostra il nesso tra tali precedenti e la vicenda attuale.

Peraltro, era già stato dedotto come, non sussistendo l'aggravante mafiosa, venisse meno il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari.

Ed invece il Tribunale ha illogicamente ha applicato la misura cautelare anche con riguardo ai reati fine.

La mancata contestazione della gravità indiziaria nella memoria non avrebbe dovuto impedire di rilevare il difetto di attualità delle esigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe dovuto, per contro, argomentare sul punto, valutando la mancata contestazione di reati a partire dal 2020, l'astratta articolazione come "aperta" del sodalizio non esonerando dalla prova della attualità della condotta.

3. L'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], motivi aggiunti, ribadendo che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di non conoscere personalmente alcuno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che l'ordinanza ha trascurato l'esiguità dell'arco temporale in cui furono realizzate le intercettazioni, così come l'esclusione dell'aggravante mafiosa: elementi che indeboliscono il quadro indiziario della partecipazione associativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.

2. Infondato è il primo motivo.

2.1. Va preliminarmente ricordato che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con 3I argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982).

2.2. Ebbene, a tale confronto critico non si sono sottratti i Giudici dell'appello cautelare nel caso di specie, avendo essi desunto la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. cit. dal "numero" e dalla "consistenza" degli episodi di rifornimenti illeciti di droga (termini che, per le ragioni che si cercherà di illustrare, costituiscono una sorta di endiadi).

Muovendo dalla "consistenza": - il capo 2) riguarda l'esfiltrazione di cocaina dal porto di Rotterdam verso il Brasile di 5 kg di cocaina; - il capo 23) concerne un episodio di cessione di droga presumibilmente significativo, in considerazione del corrispettivo (C 50.000); - il capo 24) vede coinvolto il ricorrente nell'attività di Arcorace, che cerca di avviare una coltivazione di canapa legale da modificare con l'aggiunta di sostanza chimica così da ottenere sempre sostanza idonea allo spaccio; - nel capo 33) è ipotizzato il coinvolgimento del ricorrente nell'importazione di 20 kg di cocaina dalla Colombia all'Olanda.

Si tratta, cioè, di reati-fine caratterizzati da spessore ed articolazione operativa tali da escludere, in questa fase del procedimento, la possibilità di una loro realizzazione se non dall'interno di una struttura criminale, dotata di organizzazione peraltro complessa.

Ne indiziano, quindi, gravemente l'appartenenza.

Venendo al "numero", alle deduzioni difensive va replicato che il fatto che gli episodi attribuiti al ricorrente siano quattro su trentaquattro può forse denotarne la scarsezza in termini relativi: ma non certo assoluti, in ragione dell'appena evidenziata raffinata e complessa organizzazione implicata dalla realizzazione di ciascuno di essi, tutti articolati sul piano fenomenologico e concernenti quantitativi decisamente rilevanti di droga.

Episodi che, come già evidenziato, rendono assai verosimile - in questa fase del procedimento - il coinvolgimento di soli soggetti intranei all'associazione.

Né la tenuta logica delle conclusioni cui sono pervenuti i Giudici della sentenza impugnata è compromessa dall'esclusione dell'aggravante mafiosa, per come originariamente contestata o dalla (relativa) brevità dell'arco temporale in cui le (consistenti) condotte risultano allo stato realizzate.

2.2. Infine, e con riferimento alla base indiziaria su cui è fondata la decisione, sia sufficiente osservare - anche sulla scia di quanto rilevato anche dalla [OSCURATO:PERSONA] Generale nel corso della requisitoria - come la stessa fosse rappresentata essenzialmente da intercettazioni (Sky-ECC), che Giudici dell'ordinanza impugnata assumono puntuali ed univoche, con valutazione non 4 gyxcontestata dal ricorrente.

Mentre, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - la cui valenza dimostrativa è revocata in dubbio nel ricorso - sono richiamate nell'ordinanza soltanto "in aggiunta": e cioè a corroborare un'ipotesi accusatoria fondata su altri elementi.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

È vero che questa Corte ha avuto occasione di precisare, peraltro in relazione alla partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra "gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, dep. 2024, Tavella, Rv. 285895).

Tuttavia, nel caso di specie, le esigenze cautelari non sono state meramente presunte sulla base dell'ipotesi associativa, come suggerito dal ricorrente, bensì concretamente argomentate a partire dal curriculum criminale di [OSCURATO:PERSONA], già gravato da una condanna definitiva per associazione volta al narcotraffico e da quindici reati fine.

Inoltre, i Giudici dell'appello cautelare hanno avuto cura altresì di valorizzare il fatto che, nonostante la lunga carcerazione, il ricorrente avesse continuato ad operare nei medesimi contesti illeciti, strumentalmente utilizzando a tal fine le occasioni di risocializzazione concesse nel periodo di espiazione della pena.

A riprova dell'elevato rischio di reiterazione del reato.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 26/06/1971 a Villacidro avverso la ordinanza del 09/12/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in oggetto, il Tribunale di Catanzaro, accoglieva l'appello cautelare del Pubblico Ministero, riformando l'ordinanza genetica e, previa esclusione della circostanza aggravante mafiosa, (art. 416-bis.1, cod. pen.), disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, in relazione 1agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 di incolpazione provvisoria), oltre che in rapporto ad alcuni reati fine, e cioè agli artt. 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capo 2); 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit. (capo 23); 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. cit. (capo 24); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capo 33). 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1. Errata applicazione dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'ordinanza troppo ha inferito dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] in Calabria; ha fatto discendere la gravità indiziaria della partecipazione al reato associativo dal ritenuto concorso in reati fine che in verità non denotano alcuna finalità associativa; ha valorizzato in modo illogico le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sebbene dal testo dell'ordinanza si evinca che questi non aveva rapporti di natura continuativa ed associativa con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e tantomeno con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva descritto non il concorso del ricorrente nei reati fine, ma, e genericamente, i rapporti personali tra il ricorrente ed altri tre personaggi (Arcorace, Piperissa e Vitale). Nell'ordinanza si trova affermato che la brevità dell'arco temporale non è dirimente per disconoscere fondamento alla condotta di partecipazione. Tuttavia, tale l'affermazione prova troppo, posto che, nell'analisi dei fatti reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 cit., è lo stesso Giudice dell'appello cautelare a riconoscere che taluno dei reati (nella specie l'importazione di cui al capo 23) fu di esclusivo dominio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] in e verso la Sardegna: senza adesione di alcun soggetto calabrese. Ancora, si è trascurato che il ricorrente risulta coinvolto in poche ipotesi di reato delle complessive trentaquattro, a riprova della discontinuità del concorso nei (soli) reati fine e della non configurabilità dell'ipotesi associativa: tanto più evidente ove si ponga mente al fatto che [OSCURATO:PERSONA], a differenza del fratello, non è stato interessato dall'indagine denominata "Molo 13", avente ad oggetto sempre attività di narcotraffico, nella quale, secondo la ricostruzione del Pubblico ministero, affonderebbe la base della presente ipotesi associativa. La chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] — richiamata dall'ordinanza impugnata in aggiunta ad altri dati — perde quindi precisione e consistenza, una volta dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non fu parte delle dinamiche associative di cui quella attuale sarebbe una specificazione. Peraltro, era stato dedotto che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato una vicinanza dei ricorrenti al suo gruppo e non l'appartenenza al sodalizio di "narco-ndrangheta" denominato "clan Gallace": l'ordinanza impugnata ha replicato difendendo 2 61.9)l'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro non analiticamente analizzate), ma nulla ha obiettato alla dedotta insufficienza dimostrativa delle sue dichiarazioni. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, non contenevano elementi individualizzanti con riferimento ai reati fine, dei quali il collaborante mostrava di non conoscere alcunché. 2.2. Violazione di legge quanto all'insussistenza delle esigenze cautelari. Nell'ordinanza impugnata si legge che il ricorrente è gravato di precedenti penali specifici, ma non si dimostra il nesso tra tali precedenti e la vicenda attuale. Peraltro, era già stato dedotto come, non sussistendo l'aggravante mafiosa, venisse meno il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. Ed invece il Tribunale ha illogicamente ha applicato la misura cautelare anche con riguardo ai reati fine. La mancata contestazione della gravità indiziaria nella memoria non avrebbe dovuto impedire di rilevare il difetto di attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe dovuto, per contro, argomentare sul punto, valutando la mancata contestazione di reati a partire dal 2020, l'astratta articolazione come "aperta" del sodalizio non esonerando dalla prova della attualità della condotta. 3. L'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], motivi aggiunti, ribadendo che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di non conoscere personalmente alcuno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che l'ordinanza ha trascurato l'esiguità dell'arco temporale in cui furono realizzate le intercettazioni, così come l'esclusione dell'aggravante mafiosa: elementi che indeboliscono il quadro indiziario della partecipazione associativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato. 2. Infondato è il primo motivo. 2.1. Va preliminarmente ricordato che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con 3I argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982). 2.2. Ebbene, a tale confronto critico non si sono sottratti i Giudici dell'appello cautelare nel caso di specie, avendo essi desunto la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. cit. dal "numero" e dalla "consistenza" degli episodi di rifornimenti illeciti di droga (termini che, per le ragioni che si cercherà di illustrare, costituiscono una sorta di endiadi). Muovendo dalla "consistenza": - il capo 2) riguarda l'esfiltrazione di cocaina dal porto di Rotterdam verso il Brasile di 5 kg di cocaina; - il capo 23) concerne un episodio di cessione di droga presumibilmente significativo, in considerazione del corrispettivo (C 50.000); - il capo 24) vede coinvolto il ricorrente nell'attività di Arcorace, che cerca di avviare una coltivazione di canapa legale da modificare con l'aggiunta di sostanza chimica così da ottenere sempre sostanza idonea allo spaccio; - nel capo 33) è ipotizzato il coinvolgimento del ricorrente nell'importazione di 20 kg di cocaina dalla Colombia all'Olanda. Si tratta, cioè, di reati-fine caratterizzati da spessore ed articolazione operativa tali da escludere, in questa fase del procedimento, la possibilità di una loro realizzazione se non dall'interno di una struttura criminale, dotata di organizzazione peraltro complessa. Ne indiziano, quindi, gravemente l'appartenenza. Venendo al "numero", alle deduzioni difensive va replicato che il fatto che gli episodi attribuiti al ricorrente siano quattro su trentaquattro può forse denotarne la scarsezza in termini relativi: ma non certo assoluti, in ragione dell'appena evidenziata raffinata e complessa organizzazione implicata dalla realizzazione di ciascuno di essi, tutti articolati sul piano fenomenologico e concernenti quantitativi decisamente rilevanti di droga. Episodi che, come già evidenziato, rendono assai verosimile - in questa fase del procedimento - il coinvolgimento di soli soggetti intranei all'associazione. Né la tenuta logica delle conclusioni cui sono pervenuti i Giudici della sentenza impugnata è compromessa dall'esclusione dell'aggravante mafiosa, per come originariamente contestata o dalla (relativa) brevità dell'arco temporale in cui le (consistenti) condotte risultano allo stato realizzate. 2.2. Infine, e con riferimento alla base indiziaria su cui è fondata la decisione, sia sufficiente osservare - anche sulla scia di quanto rilevato anche dalla [OSCURATO:PERSONA] Generale nel corso della requisitoria - come la stessa fosse rappresentata essenzialmente da intercettazioni (Sky-ECC), che Giudici dell'ordinanza impugnata assumono puntuali ed univoche, con valutazione non 4 gyxcontestata dal ricorrente. Mentre, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - la cui valenza dimostrativa è revocata in dubbio nel ricorso - sono richiamate nell'ordinanza soltanto "in aggiunta": e cioè a corroborare un'ipotesi accusatoria fondata su altri elementi. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. È vero che questa Corte ha avuto occasione di precisare, peraltro in relazione alla partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra "gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, dep. 2024, Tavella, Rv. 285895). Tuttavia, nel caso di specie, le esigenze cautelari non sono state meramente presunte sulla base dell'ipotesi associativa, come suggerito dal ricorrente, bensì concretamente argomentate a partire dal curriculum criminale di [OSCURATO:PERSONA], già gravato da una condanna definitiva per associazione volta al narcotraffico e da quindici reati fine. Inoltre, i Giudici dell'appello cautelare hanno avuto cura altresì di valorizzare il fatto che, nonostante la lunga carcerazione, il ricorrente avesse continuato ad operare nei medesimi contesti illeciti, strumentalmente utilizzando a tal fine le occasioni di risocializzazione concesse nel periodo di espiazione della pena. A riprova dell'elevato rischio di reiterazione del reato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25556/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris