CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29150/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe di conferma della sentenza del 4 giugno 2020 del Tribunale di Trani con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n.2, cod. pen.(capo a) e di cui all'art.624 bis cod. pen. (capo B) commessi in Agro di Barletta il 6 aprile 2012 con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; considerato che, con l'unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 521 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del reato di ricettazione di cui al capo B) in quello di furto in abitazione; considerato che il ricorso concerne questione non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414), in quanto tale inammissibile; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso