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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35044/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI.05EHAI8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 4 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 7 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina impropria.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge nella mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici conformi al dato normativo e alla pacifica giurisprudenza di legittimità dal giudice di merito, che a pagina 6 della sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta contestata integrasse l'ipotesi consumata di rapina impropria, avendo il prevenuto adoperato violenza dopo aver compiuto la sottrazione della res, a nulla rilevando il fatto che questi non avesse conseguito l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858); Considerato che la doglianza, con cui si chiede a questa Corte di sollevare una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il combinato disposto di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. per violazione dei principi di legalità e uguaglianza, è manifestamente infondata, trattandosi di questione già affrontata e dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 190 del 2020; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI.05EHAI8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 4 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 7 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina impropria. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge nella mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici conformi al dato normativo e alla pacifica giurisprudenza di legittimità dal giudice di merito, che a pagina 6 della sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta contestata integrasse l'ipotesi consumata di rapina impropria, avendo il prevenuto adoperato violenza dopo aver compiuto la sottrazione della res, a nulla rilevando il fatto che questi non avesse conseguito l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858); Considerato che la doglianza, con cui si chiede a questa Corte di sollevare una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il combinato disposto di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. per violazione dei principi di legalità e uguaglianza, è manifestamente infondata, trattandosi di questione già affrontata e dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 190 del 2020; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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