CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46861/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 19 febbraio 2024, ha confermato la sentenza emessa in data 15 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'ha condannato per il reato di cui all'art.646 cod. pen. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 337 cod. pen. stante la mancanza di valida querela ed in subordine chiede non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che, in data 30 maggio 2024, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela sporta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e che, in pari data, il procuratore speciale dell'imputato ha accettato detta remissione di querela. Di conseguenza il reato di appropriazione indebita, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 novembre