CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 4 giugno 2021 del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 588 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto estremamente generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente illustrato, con motivazione esente da contraddizioni o illogicità, le ragioni della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il