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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06198/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 28862-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e dife s i dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 745 /20 20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 12/ 02 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2023 -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propongono ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 937 /201 8 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione, notificato dall’Agenzia delle entrate,di maggiore imposta di registro relativo a contratto di opzione per pe rsona da nominare ed al successivoatto di dichiarazione di nom i na ; Agenzia delle entrate riscossione, a cui è stato notificato il ricorso, è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1.il ricorso non è stato notificato al destinatario dell’impugnazione, Agenzia delle entrate, quale ente che ha emesso l’atto impugnato e che, a tale titolo,ha dunque partecipato al giudizio in primo e secondo grado, ma a diverso soggetto, Agenzia delle entrate riscossione, ovvero l’ente a cui spettano esclusivamente le funzioni relative alla riscossione nazionale, subentrato dal 1° luglio 2017 alle società del gruppo Equitalia ai sensi dell'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, quale convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225; 1.2.ne consegue che, non essendo stato instaurato il contraddittorio, il ricorso va dichiarato inammissibile; 1.3 come, difatti, statuito dalla Corte, posto che la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione (sia ai sensi dell’art. 360 e ss. cod. proc. civ., sia ai sensi dell’art. 111 Cost.),o per resistere ad esso, spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito, ciò che preclude l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare la citazione di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base (v.

Cass., 14 dicembre 2016, n. 25779; Cass., 16 gennaio 2012, n. 520; Cass., 16 giugno 2006, n. 13954; Cass. Sez.

U., 28 novembre 2001, n. 15145).

2. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ov e dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 28862-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e dife s i dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 745 /20 20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 12/ 02 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2023 -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propongono ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 937 /201 8 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione, notificato dall’Agenzia delle entrate,di maggiore imposta di registro relativo a contratto di opzione per pe rsona da nominare ed al successivoatto di dichiarazione di nom i na ; Agenzia delle entrate riscossione, a cui è stato notificato il ricorso, è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1.il ricorso non è stato notificato al destinatario dell’impugnazione, Agenzia delle entrate, quale ente che ha emesso l’atto impugnato e che, a tale titolo,ha dunque partecipato al giudizio in primo e secondo grado, ma a diverso soggetto, Agenzia delle entrate riscossione, ovvero l’ente a cui spettano esclusivamente le funzioni relative alla riscossione nazionale, subentrato dal 1° luglio 2017 alle società del gruppo Equitalia ai sensi dell'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, quale convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225; 1.2.ne consegue che, non essendo stato instaurato il contraddittorio, il ricorso va dichiarato inammissibile; 1.3 come, difatti, statuito dalla Corte, posto che la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione (sia ai sensi dell’art. 360 e ss. cod. proc. civ., sia ai sensi dell’art. 111 Cost.),o per resistere ad esso, spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito, ciò che preclude l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare la citazione di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base (v. Cass., 14 dicembre 2016, n. 25779; Cass., 16 gennaio 2012, n. 520; Cass., 16 giugno 2006, n. 13954; Cass. Sez. U., 28 novembre 2001, n. 15145). 2. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ov e dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto
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