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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26615/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 31 ottobre 2025, la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale di Marsala in data 11 marzo 2024 con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmentesospesa, di 6 mesi di reclusione e di 300,00 euro di multa in quanto riconosciutocolpevole, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestateaggravanti, del delitto previsto dagli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.,commesso in Vita il 26 gennaio 2022 e sino al 26 maggio 2022, per essersi, al finedi trarne profitto, quale occupante di un immobile ivi sito, impossessatoabusivamente di gas metano per un quantitativo pari a 5.549 mc, sottraendoloalla 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ente erogatore del servizio, mediante la realizzazione di unallaccio diretto alla rete di distribuzione attraverso un flessibile utilizzato per creareun bypass; fatto aggravato dall’avere l’imputato usato violenza sulle cose,dall’essersi avvalso di un mezzo fraudolento e dall’avere commesso il fatto indanno di una rete destinata a pubblico servizio.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tredistinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 516 cod.proc. pen. e 625, n. 7, cod. pen.Assume che, con il primo motivo di appello, fosse stata dedotta l’illegittimitàdella contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., nonespressamente indicata nel capo di imputazione, nonché la tardività dellacontestazione suppletiva formulata dal Pubblico ministero nel corso deldibattimento.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto infondato il motivo,osservando che l’aggravante era stata ritualmente contestata all’udienza del 26maggio 2023 e richiamando il principio secondo cui le contestazioni suppletivepossono essere effettuate anche dopo l’apertura del dibattimento.Secondo la difesa, tale conclusione si porrebbe in contrasto con l’orientamentodella giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità di unacontestazione in fatto dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen. per ilsolo richiamo all’oggetto del furto, in assenza di una specifica indicazione delladestinazione del bene a pubblico servizio.Richiama, inoltre, l’indirizzo secondo cui l’aggravante in esame sarebbe unacircostanza dal contenuto valutativo, la cui contestazione richiederebbe l’esplicitaindividuazione della specifica ipotesi aggravante, non essendo sufficiente il merorichiamo all’art. 625, n. 7, cod. pen., disposizione che contempla una pluralità difattispecie alternative.Dunque, la contestazione originaria non avrebbe contenuto alcun riferimentoidoneo a individuare l’aggravante successivamente contestata e la relativaintegrazione sarebbe intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del dibattimento,senza che venisse verificato se il Pubblico ministero fosse già in possesso deglielementi necessari per formularla sin dall’esercizio dell’azione penale.Ne deriverebbe la manifesta insufficienza della motivazione resa dalla Corteterritoriale, vizio avente carattere decisivo, atteso che l’esclusione dell’aggravantecontestata avrebbe determinato la procedibilità del reato a querela di parte.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.La Corte territoriale avrebbe escluso l’applicabilità della causa di non punibilitàsul presupposto che il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, secondocomma, cod. pen. sia punito con una pena minima superiore a due anni direclusione.

Secondo la difesa, tale conclusione si porrebbe in contrasto con iprincipi che governano l’istituto, il quale richiederebbe una valutazione in concretodella particolare tenuità dell’offesa, da operare alla luce dei parametri indicatidall’art. 133, comma 1, cod. pen. e, segnatamente, delle modalità della condotta,dell’esiguità del danno o del pericolo cagionato e del grado di offensività del fatto.La Corte di appello avrebbe omesso di considerare le circostanzeconcretamente rilevanti ai fini del giudizio di tenuità, non valutando né l’effettivaconsistenza del pregiudizio arrecato alla persona offesa né l’assenza di precedentispecifici in capo all’imputato, e senza attribuire alcun rilievo al contenutotrattamento sanzionatorio concretamente inflitto.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 62, n. 4,cod. pen. concernente l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

LaCorte di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto limitandosi arichiamare la durata della condotta, protrattasi per circa quattro mesi, e lacircostanza che l’allaccio abusivo alimentasse l’intera abitazione dell’imputato,senza tuttavia procedere a una concreta valutazione dell’entità del pregiudiziopatrimoniale arrecato alla persona offesa.

Tale argomentazione risulterebbeinsufficiente, poiché non consentirebbe di comprendere quale sia stato l’effettivovalore economico del gas metano sottratto né se esso possa ritenersiconcretamente significativo ai fini della valutazione della particolare tenuitàdell’offesa.

In assenza di una puntuale verifica dell’entità del danno cagionato, lamotivazione si risolverebbe in una mera affermazione apodittica, inidonea agiustificare il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2.

Il primo motivo, con cui il ricorso deduce l’inosservanza o l’erroneaapplicazione degli artt. 516 cod. proc. pen. e 625, n. 7, cod. pen., è infondato.Come correttamente evidenziato dalla difesa, in materia di furto, una voltadecorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta querela, non è consentito al pubblico ministeroprocedere alla modifica dell’imputazione mediante la contestaz ione, in udienza,dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., al fine direcentemente precisato dalle Sezioni Unite, il giudice è tenuto a rilevareimmediatamente la mancanza della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen.

In tal senso, invero, si esprime l’informazione provvisoria resaall’esito dell’udienza del 26 marzo 2026, secondo cui «in tema di furto, ove siadecorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente lamancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.» (informazioneprovvisoria n. 6/2026, proc.

R.G. n. 28679/2025).Tale principio non trova, tuttavia, applicazione nel caso in esame.Dall’originaria contestazione emerge, infatti, che l’aggravante concernente ladestinazione a pubblico servizio del bene oggetto della sottrazione risultava giàcontenuta nell’imputazione ancor prima della modifica formalmente operata dalpubblico ministero all’udienza del 26 maggio 2023.

La condotta contestataconsisteva, infatti, nell’indebita captazione di gas mediante la realizzazione di unallaccio diretto alla rete di distribuzione, modalità esecutiva che rendevaimmediatamente percepibile la riferibilità dell’azione furtiva a un bene destinatoall’espletamento di un pubblico servizio.

Secondo il condiviso orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, infatti, la rete di distribuzione del gas assolve allafunzione di garantire l’erogazione di un servizio essenziale destinato a una pluralitàindeterminata di utenti e volto alla soddisfazione di esigenze di rilevanza pubblica;ne consegue la configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 625, primocomma, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione realizzata mediante abusivo prelievodalla medesima rete (v. per la medesima tesi espressa con riferimento alla reteelettrica Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; nonché,con riferimento alla rete del gas, Sez. 5, n. 30335 del 30/05/2025, Indaco, nonmassimata).Ne deriva che la successiva modifica dell’imputazione non ha introdotto alcunanovità nell’addebito contestato, limitandosi a esplicitare una circostanzaaggravante già chiaramente desumibile dalla descrizione del fatto.

L’intervento delPubblico ministero si è pertanto risolto in un’attività processuale priva di realeincidenza sul perimetro dell’accusa, posto che la contestazione dell’aggravanterisultava già ritualmente formulata «in fatto».Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza deldedotto difetto di procedibilità, dovendosi ritenere che il reato fosse sin dall’origineprocedibile d’ufficio in ragione della contestazione dell’aggravante concernente lasottrazione di cosa destinata a pubblico servizio.Ne consegue, conclusivamente, l’infondatezza della censura.3.

Manifestamente infondato è il secondo motivo, con cui la difesa lamenta lamancata valutazione in concreto della particolare tenuità del fatto.In proposito, va osservato che l’art. 131-bis cod. pen. non consentel’applicazione della relativa causa di esclusione della punibilità nel caso in cui lapena detentiva prevista per il reato contestato superi, nel minimo, i due anni direclusione.Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rispondere del delitto di furtopluriaggravato ai sensi dell’art. 625, secondo comma, cod. pen., il quale contemplauna pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 a 1.549 euro.Pertanto, dovendo farsi riferimento, ai fini dello scrutinio di ammissibilità dellamisura richiesta, alla cornice edittale prevista dall’art. 625, secondo comma, cod.pen., deve escludersi l’operatività dell’invocata causa di non punibilità.4.

Anche il terzo motivo non merita accoglimento, non potendo condividersi lededuzioni difensive volte a sostenere la configurabilità dell’attenuante del dannopatrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,«la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. ricorre solo quando ildanno patrimoniale subito dalla persona offesa, quale conseguenza diretta eimmediata del reato, sia caratterizzato da un valore economico pressochéirrilevante» (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791-01;Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820-01).Si tratta di una valutazione che deve essere compiuta avendo riguardoall’effettiva consistenza economica del pregiudizio arrecato e alle concretemodalità della condotta, onde verificare se il danno possa ritenersi obiettivamentetrascurabile sotto il profilo patrimoniale.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente escluso la ricorrenzadell’attenuante in esame, valorizzando elementi fattuali significativi e logicamenteincompatibili con la configurabilità di un danno di speciale tenuità.

In particolare,è stato accertato che l’indebita captazione del metano si è protratta in modocontinuativo per un arco temporale di circa quattro mesi e che l’allaccio abusivorealizzato dall’imputato consentiva l’approvvigionamento energetico dell’interaabitazione.Tali circostanze, adeguatamente evidenziate nella motivazione della sentenzaimpugnata, consentono ragionevolmente di escludere che il pregiudizio economicoarrecato all’ente erogatore potesse qualificarsi come pressoché irrilevante.

Lavalutazione espressa dal Giudice di merito risulta, pertanto, sorretta daargomentazioni congrue e logicamente coerenti e, come tale, non è suscettibile dicensura in sede di legittimità.Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del motivo di ricorso.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 5/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 31 ottobre 2025, la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale di Marsala in data 11 marzo 2024 con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmentesospesa, di 6 mesi di reclusione e di 300,00 euro di multa in quanto riconosciutocolpevole, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestateaggravanti, del delitto previsto dagli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.,commesso in Vita il 26 gennaio 2022 e sino al 26 maggio 2022, per essersi, al finedi trarne profitto, quale occupante di un immobile ivi sito, impossessatoabusivamente di gas metano per un quantitativo pari a 5.549 mc, sottraendoloalla 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ente erogatore del servizio, mediante la realizzazione di unallaccio diretto alla rete di distribuzione attraverso un flessibile utilizzato per creareun bypass; fatto aggravato dall’avere l’imputato usato violenza sulle cose,dall’essersi avvalso di un mezzo fraudolento e dall’avere commesso il fatto indanno di una rete destinata a pubblico servizio.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tredistinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 516 cod.proc. pen. e 625, n. 7, cod. pen.Assume che, con il primo motivo di appello, fosse stata dedotta l’illegittimitàdella contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., nonespressamente indicata nel capo di imputazione, nonché la tardività dellacontestazione suppletiva formulata dal Pubblico ministero nel corso deldibattimento. La Corte territoriale avrebbe ritenuto infondato il motivo,osservando che l’aggravante era stata ritualmente contestata all’udienza del 26maggio 2023 e richiamando il principio secondo cui le contestazioni suppletivepossono essere effettuate anche dopo l’apertura del dibattimento.Secondo la difesa, tale conclusione si porrebbe in contrasto con l’orientamentodella giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità di unacontestazione in fatto dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen. per ilsolo richiamo all’oggetto del furto, in assenza di una specifica indicazione delladestinazione del bene a pubblico servizio.Richiama, inoltre, l’indirizzo secondo cui l’aggravante in esame sarebbe unacircostanza dal contenuto valutativo, la cui contestazione richiederebbe l’esplicitaindividuazione della specifica ipotesi aggravante, non essendo sufficiente il merorichiamo all’art. 625, n. 7, cod. pen., disposizione che contempla una pluralità difattispecie alternative.Dunque, la contestazione originaria non avrebbe contenuto alcun riferimentoidoneo a individuare l’aggravante successivamente contestata e la relativaintegrazione sarebbe intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del dibattimento,senza che venisse verificato se il Pubblico ministero fosse già in possesso deglielementi necessari per formularla sin dall’esercizio dell’azione penale.Ne deriverebbe la manifesta insufficienza della motivazione resa dalla Corteterritoriale, vizio avente carattere decisivo, atteso che l’esclusione dell’aggravantecontestata avrebbe determinato la procedibilità del reato a querela di parte.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.La Corte territoriale avrebbe escluso l’applicabilità della causa di non punibilitàsul presupposto che il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, secondocomma, cod. pen. sia punito con una pena minima superiore a due anni direclusione. Secondo la difesa, tale conclusione si porrebbe in contrasto con iprincipi che governano l’istituto, il quale richiederebbe una valutazione in concretodella particolare tenuità dell’offesa, da operare alla luce dei parametri indicatidall’art. 133, comma 1, cod. pen. e, segnatamente, delle modalità della condotta,dell’esiguità del danno o del pericolo cagionato e del grado di offensività del fatto.La Corte di appello avrebbe omesso di considerare le circostanzeconcretamente rilevanti ai fini del giudizio di tenuità, non valutando né l’effettivaconsistenza del pregiudizio arrecato alla persona offesa né l’assenza di precedentispecifici in capo all’imputato, e senza attribuire alcun rilievo al contenutotrattamento sanzionatorio concretamente inflitto.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 62, n. 4,cod. pen. concernente l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. LaCorte di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto limitandosi arichiamare la durata della condotta, protrattasi per circa quattro mesi, e lacircostanza che l’allaccio abusivo alimentasse l’intera abitazione dell’imputato,senza tuttavia procedere a una concreta valutazione dell’entità del pregiudiziopatrimoniale arrecato alla persona offesa. Tale argomentazione risulterebbeinsufficiente, poiché non consentirebbe di comprendere quale sia stato l’effettivovalore economico del gas metano sottratto né se esso possa ritenersiconcretamente significativo ai fini della valutazione della particolare tenuitàdell’offesa. In assenza di una puntuale verifica dell’entità del danno cagionato, lamotivazione si risolverebbe in una mera affermazione apodittica, inidonea agiustificare il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Il primo motivo, con cui il ricorso deduce l’inosservanza o l’erroneaapplicazione degli artt. 516 cod. proc. pen. e 625, n. 7, cod. pen., è infondato.Come correttamente evidenziato dalla difesa, in materia di furto, una voltadecorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta querela, non è consentito al pubblico ministeroprocedere alla modifica dell’imputazione mediante la contestaz ione, in udienza,dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., al fine direcentemente precisato dalle Sezioni Unite, il giudice è tenuto a rilevareimmediatamente la mancanza della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen. In tal senso, invero, si esprime l’informazione provvisoria resaall’esito dell’udienza del 26 marzo 2026, secondo cui «in tema di furto, ove siadecorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente lamancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.» (informazioneprovvisoria n. 6/2026, proc. R.G. n. 28679/2025).Tale principio non trova, tuttavia, applicazione nel caso in esame.Dall’originaria contestazione emerge, infatti, che l’aggravante concernente ladestinazione a pubblico servizio del bene oggetto della sottrazione risultava giàcontenuta nell’imputazione ancor prima della modifica formalmente operata dalpubblico ministero all’udienza del 26 maggio 2023. La condotta contestataconsisteva, infatti, nell’indebita captazione di gas mediante la realizzazione di unallaccio diretto alla rete di distribuzione, modalità esecutiva che rendevaimmediatamente percepibile la riferibilità dell’azione furtiva a un bene destinatoall’espletamento di un pubblico servizio. Secondo il condiviso orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, infatti, la rete di distribuzione del gas assolve allafunzione di garantire l’erogazione di un servizio essenziale destinato a una pluralitàindeterminata di utenti e volto alla soddisfazione di esigenze di rilevanza pubblica;ne consegue la configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 625, primocomma, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione realizzata mediante abusivo prelievodalla medesima rete (v. per la medesima tesi espressa con riferimento alla reteelettrica Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; nonché,con riferimento alla rete del gas, Sez. 5, n. 30335 del 30/05/2025, Indaco, nonmassimata).Ne deriva che la successiva modifica dell’imputazione non ha introdotto alcunanovità nell’addebito contestato, limitandosi a esplicitare una circostanzaaggravante già chiaramente desumibile dalla descrizione del fatto. L’intervento delPubblico ministero si è pertanto risolto in un’attività processuale priva di realeincidenza sul perimetro dell’accusa, posto che la contestazione dell’aggravanterisultava già ritualmente formulata «in fatto».Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza deldedotto difetto di procedibilità, dovendosi ritenere che il reato fosse sin dall’origineprocedibile d’ufficio in ragione della contestazione dell’aggravante concernente lasottrazione di cosa destinata a pubblico servizio.Ne consegue, conclusivamente, l’infondatezza della censura.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con cui la difesa lamenta lamancata valutazione in concreto della particolare tenuità del fatto.In proposito, va osservato che l’art. 131-bis cod. pen. non consentel’applicazione della relativa causa di esclusione della punibilità nel caso in cui lapena detentiva prevista per il reato contestato superi, nel minimo, i due anni direclusione.Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rispondere del delitto di furtopluriaggravato ai sensi dell’art. 625, secondo comma, cod. pen., il quale contemplauna pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 a 1.549 euro.Pertanto, dovendo farsi riferimento, ai fini dello scrutinio di ammissibilità dellamisura richiesta, alla cornice edittale prevista dall’art. 625, secondo comma, cod.pen., deve escludersi l’operatività dell’invocata causa di non punibilità.4. Anche il terzo motivo non merita accoglimento, non potendo condividersi lededuzioni difensive volte a sostenere la configurabilità dell’attenuante del dannopatrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,«la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. ricorre solo quando ildanno patrimoniale subito dalla persona offesa, quale conseguenza diretta eimmediata del reato, sia caratterizzato da un valore economico pressochéirrilevante» (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791-01;Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820-01).Si tratta di una valutazione che deve essere compiuta avendo riguardoall’effettiva consistenza economica del pregiudizio arrecato e alle concretemodalità della condotta, onde verificare se il danno possa ritenersi obiettivamentetrascurabile sotto il profilo patrimoniale.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente escluso la ricorrenzadell’attenuante in esame, valorizzando elementi fattuali significativi e logicamenteincompatibili con la configurabilità di un danno di speciale tenuità. In particolare,è stato accertato che l’indebita captazione del metano si è protratta in modocontinuativo per un arco temporale di circa quattro mesi e che l’allaccio abusivorealizzato dall’imputato consentiva l’approvvigionamento energetico dell’interaabitazione.Tali circostanze, adeguatamente evidenziate nella motivazione della sentenzaimpugnata, consentono ragionevolmente di escludere che il pregiudizio economicoarrecato all’ente erogatore potesse qualificarsi come pressoché irrilevante. Lavalutazione espressa dal Giudice di merito risulta, pertanto, sorretta daargomentazioni congrue e logicamente coerenti e, come tale, non è suscettibile dicensura in sede di legittimità.Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del motivo di ricorso.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 5/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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