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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18538/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 luglio 2021, il Tribunale del Riesame di Lecce confermava il provvedimento del G.I.P del Tribunale di Lecce del 24 maggio 2021, con il quale era stata disattesa l'istanza di dissequestro della struttura turistico-recettiva "[OSCURATO:PERSONA]", sita in Otranto in località Orte, struttura di cui è legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], indagato dei reati di cui agli art. 44 lett.

C) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.

Igs. n. 42 del 2004.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale salentino, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 30 e 44 comma 1 lett.

C) del d.

P.R. n. 380 del 2001, 25 comma 2 Cost., 158 comma 1 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., osservando che il reato di lottizzazione abusiva era da ritenersi prescritto quantomeno alla data del 6 febbraio 2021; in ordine alla corretta individuazione del momento consumativo del reato contestato, si evidenzia infatti che lo stesso, nel caso della lottizzazione materiale, si identifica con il momento in cui cessa la permanenza, il che può coincidere o con il sequestro, o con la ultimazione dell'operazione lottizzatrice, o con la cessazione della condotta tipica o con la realizzazione dell'ultima opera, sia essa una costruzione abusiva, o un'opera di urbanizzazione primaria o secondaria.

Ciò posto, la difesa contesta l'affermazione dei giudici cautelari secondo cui la sostituzione della copertura abbia determinato un aggravamento dell'offesa tipica, senza considerare che in realtà si trattava del mero posizionamento di un telo bianco, poi divelto dal vento, sulla copertura in "cannucciato" del pergolato in legno, già da tempo realizzato previa presentazione della scia n. 157/16 e successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n. 64/2016.

Dunque, poiché il pergolato, con annessa copertura in legno, risultava essere già esistente alla data del 6 febbraio 2017, circostanza di cui dà atto anche l'ordinanza impugnata, il G.I.P. prima e il Tribunale poi avrebbero dovuto pervenire alla conclusione che il reato di lottizzazione abusiva doveva ritenersi prescritto almeno alla data del 6 febbraio 2021, posto che il pergolato era l'ultima struttura realizzata in ordine di tempo nell'ambito delle opere relative al più ampio complesso edilizio turistico di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per cui, con la sua edificazione il programma lottizzatorio, doveva ritenersi del tutto esaurito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Occorre premettere che la vicenda cautelare per cui si procede è stata già scrutinata da questa Sezione con la sentenza n. 12459 del 1:3/01/2021.Con tale pronuncia, in particolare, era stato disatteso il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce, che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo della struttura turistico- ricettiva denominata "[OSCURATO:PERSONA]" sita in località Orte di Otranto, disposto in relazione al reato di lottizzazione abusiva materiale.

In risposta alle censure difensive, volte a rimarcare che la contravvenzione de qua si era prescritta prima dell'esercizio dell'azione penale, essendo stata la struttura ultimata al più tardi nel giugno del 2016, con la pronuncia richiamata, peraltro massimata (Rv. 281576), è stato affermato che, in terna di lottizzazione abusiva, il momento consumativo del reato, che segna la decorrenza del termine di prescrizione, si individua nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, non rilevando a tal fine, invece, l'utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistic:a.

Ciò premesso, è stato precisato che, alla data dell'ordinanza del Tribunale del Riesame impugnata in quella sede, la fattispecie contestata non era prescritta, desumendosi dalla lettura del capo di incolpazione che la s.c.i.a. per la realizzazione del pergolato fu presenta 0 il 20 giugno 2016 e la relativa 1.; autorizzazione paesaggistica fu --rmar il successivo 29 agosto 2016, per cui, dovendosi ritenere che i lavori si siano svolti successivamente al conseguimento dell'ultimo titolo, doveva concludersi che sia al momento del sequestro (22 giugno 2020), sia all'epoca dell'ordinanza del Tribunale del Riesame (17 luglio 2020), non fosse maturata la prescrizione della lottizzazione abusiva contestata, fermo restando che, successivamente, l'interessato avrebbe avuto la possibilità di far valere l'intervenuta prescrizione e chiedere la restituzione dei beni.

2. Ciò posto, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data 10 maggio 2021, chiedeva al G.I.P. la revoca del sequestro, producendo un verbale di sommarie informazioni difensive con allegata documentazione fotografica, da cui si evinceva che il pergolato, ultimo atto edificatorio, esisteva già alla data del 6 febbraio 2017.

L'istanza veniva tuttavia disattesa dal G.I.P. con ordinanza del 24 maggio 2021, confermata il 2 luglio 2021 dal Tribunale del Riesame, che, pur adottando una ratio decidendi diversa, non ritenendo cioè rilevante che il sequestro fosse o meno riferibile anche al delitto di abuso d'ufficio, ha osservato che la prescrizione della lottizzazione abusiva non era ancora maturata, ciò in quanto dal supplemento di indagini svolto dai CC del [OSCURATO:PERSONA] era emerso che, tra il luglio 2018 e il luglio 2020, era stata effettuata la sostituzione della copertura della struttura posta tra i due fabbricati, inizialmente realizzata con un telo di colore bianco e successivamente trasformata in "cannucciato", per cui, pur a voler considerare la data più remota (luglio 2018), il reato non era prescritto.3.

Orbene, l'impostazione dell'ordinanza impugnata appare immune da censure, sia perché fondata su un accertamento di fatto non suscettibile di essere rimesso in discussione in questa sede, sia perché coerente con la precedente decisione di questa Corte, che aveva individuato nella realizzazione del pergolato il momento integrativo del completamento delle opere, non apparendo irrazionale il rilievo dell'ordinanza impugnata, secondo cui la richiamata trasformazione della copertura della struttura si delinea come un'attività riferibile al compimento dell'ultimo atto lesivo della condotta illecita.

Ora, fermo restando che gli approfondimenti probatori sul tema fattuale controverso ben potranno essere compiuti nel successivo sviluppo del procedimento penale in corso, deve escludersi il provvedimento impugnato in questa sede sia sorretto da un apparato argomentativo apparente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 e Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, mentre non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett.

E) dell'art. 606 cod. proc. pen. 3.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 luglio 2021, il Tribunale del Riesame di Lecce confermava il provvedimento del G.I.P del Tribunale di Lecce del 24 maggio 2021, con il quale era stata disattesa l'istanza di dissequestro della struttura turistico-recettiva "[OSCURATO:PERSONA]", sita in Otranto in località Orte, struttura di cui è legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], indagato dei reati di cui agli art. 44 lett. C) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. Igs. n. 42 del 2004. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale salentino, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 30 e 44 comma 1 lett. C) del d. P.R. n. 380 del 2001, 25 comma 2 Cost., 158 comma 1 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., osservando che il reato di lottizzazione abusiva era da ritenersi prescritto quantomeno alla data del 6 febbraio 2021; in ordine alla corretta individuazione del momento consumativo del reato contestato, si evidenzia infatti che lo stesso, nel caso della lottizzazione materiale, si identifica con il momento in cui cessa la permanenza, il che può coincidere o con il sequestro, o con la ultimazione dell'operazione lottizzatrice, o con la cessazione della condotta tipica o con la realizzazione dell'ultima opera, sia essa una costruzione abusiva, o un'opera di urbanizzazione primaria o secondaria. Ciò posto, la difesa contesta l'affermazione dei giudici cautelari secondo cui la sostituzione della copertura abbia determinato un aggravamento dell'offesa tipica, senza considerare che in realtà si trattava del mero posizionamento di un telo bianco, poi divelto dal vento, sulla copertura in "cannucciato" del pergolato in legno, già da tempo realizzato previa presentazione della scia n. 157/16 e successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n. 64/2016. Dunque, poiché il pergolato, con annessa copertura in legno, risultava essere già esistente alla data del 6 febbraio 2017, circostanza di cui dà atto anche l'ordinanza impugnata, il G.I.P. prima e il Tribunale poi avrebbero dovuto pervenire alla conclusione che il reato di lottizzazione abusiva doveva ritenersi prescritto almeno alla data del 6 febbraio 2021, posto che il pergolato era l'ultima struttura realizzata in ordine di tempo nell'ambito delle opere relative al più ampio complesso edilizio turistico di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per cui, con la sua edificazione il programma lottizzatorio, doveva ritenersi del tutto esaurito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Occorre premettere che la vicenda cautelare per cui si procede è stata già scrutinata da questa Sezione con la sentenza n. 12459 del 1:3/01/2021.Con tale pronuncia, in particolare, era stato disatteso il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce, che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo della struttura turistico- ricettiva denominata "[OSCURATO:PERSONA]" sita in località Orte di Otranto, disposto in relazione al reato di lottizzazione abusiva materiale. In risposta alle censure difensive, volte a rimarcare che la contravvenzione de qua si era prescritta prima dell'esercizio dell'azione penale, essendo stata la struttura ultimata al più tardi nel giugno del 2016, con la pronuncia richiamata, peraltro massimata (Rv. 281576), è stato affermato che, in terna di lottizzazione abusiva, il momento consumativo del reato, che segna la decorrenza del termine di prescrizione, si individua nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, non rilevando a tal fine, invece, l'utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistic:a. Ciò premesso, è stato precisato che, alla data dell'ordinanza del Tribunale del Riesame impugnata in quella sede, la fattispecie contestata non era prescritta, desumendosi dalla lettura del capo di incolpazione che la s.c.i.a. per la realizzazione del pergolato fu presenta 0 il 20 giugno 2016 e la relativa 1.; autorizzazione paesaggistica fu --rmar il successivo 29 agosto 2016, per cui, dovendosi ritenere che i lavori si siano svolti successivamente al conseguimento dell'ultimo titolo, doveva concludersi che sia al momento del sequestro (22 giugno 2020), sia all'epoca dell'ordinanza del Tribunale del Riesame (17 luglio 2020), non fosse maturata la prescrizione della lottizzazione abusiva contestata, fermo restando che, successivamente, l'interessato avrebbe avuto la possibilità di far valere l'intervenuta prescrizione e chiedere la restituzione dei beni. 2. Ciò posto, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data 10 maggio 2021, chiedeva al G.I.P. la revoca del sequestro, producendo un verbale di sommarie informazioni difensive con allegata documentazione fotografica, da cui si evinceva che il pergolato, ultimo atto edificatorio, esisteva già alla data del 6 febbraio 2017. L'istanza veniva tuttavia disattesa dal G.I.P. con ordinanza del 24 maggio 2021, confermata il 2 luglio 2021 dal Tribunale del Riesame, che, pur adottando una ratio decidendi diversa, non ritenendo cioè rilevante che il sequestro fosse o meno riferibile anche al delitto di abuso d'ufficio, ha osservato che la prescrizione della lottizzazione abusiva non era ancora maturata, ciò in quanto dal supplemento di indagini svolto dai CC del [OSCURATO:PERSONA] era emerso che, tra il luglio 2018 e il luglio 2020, era stata effettuata la sostituzione della copertura della struttura posta tra i due fabbricati, inizialmente realizzata con un telo di colore bianco e successivamente trasformata in "cannucciato", per cui, pur a voler considerare la data più remota (luglio 2018), il reato non era prescritto.3. Orbene, l'impostazione dell'ordinanza impugnata appare immune da censure, sia perché fondata su un accertamento di fatto non suscettibile di essere rimesso in discussione in questa sede, sia perché coerente con la precedente decisione di questa Corte, che aveva individuato nella realizzazione del pergolato il momento integrativo del completamento delle opere, non apparendo irrazionale il rilievo dell'ordinanza impugnata, secondo cui la richiamata trasformazione della copertura della struttura si delinea come un'attività riferibile al compimento dell'ultimo atto lesivo della condotta illecita. Ora, fermo restando che gli approfondimenti probatori sul tema fattuale controverso ben potranno essere compiuti nel successivo sviluppo del procedimento penale in corso, deve escludersi il provvedimento impugnato in questa sede sia sorretto da un apparato argomentativo apparente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 e Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, mentre non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.