CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 2001
Cassazione n. 39069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/07/2001 [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/02/2001 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo proposto dal Khíra si caratterizza per assoluta genericità ed aspecificità in mancanza di qualsiasi confronto con la motivazione, essendosi il ricorrente limitato a lamentare l'assenza della motivazione e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nonostante la presenza di una logica ed articolata motivazione della Corte di appello, con la quale non si confronta affatto (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rílevato che il motivo proposto dal Soltani risulta non consentito in sede di legittimità, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che, tra l'altro, con il medesimo motivo di ricorso, pur formalmente prospettando censure inerenti al vizio di motivazione, si è lamentata, invero, una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, contrariamente a quanto contestato dalla difesa, la Corte territoriale con motivazione esente da vizi di contraddittorietà e logicità ha chiaramente indicato (come emerge da pagg.4-5-6) le ragioni del suo convincimento poste a fondamento della ritenuta sussistenza del reato imputato. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib4 iricorseí e condanna 4 ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settem