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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 47380/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte d'appello di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore dell'imputato e della parte civile;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 25 novembre 2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha, in parziale riforma della decisione del tribunale di Cosenza, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, rideterminato la pena.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con H quale deduce nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto non notificato al difensore di fiducia nominato, come risulta dal verbale del 18 gennaio 2018, che contiene: l'erronea indicazione del difensore di fiducia; l'erronea individuazione della data di nomina; la rinnovazione della notifica tardivamente al difensore di fiducia.

3. Il ricorso è inammissibile.

Già la formulazione delle censure rende ragione della genericità delle doglianze, declinate, peraltro, in termini diversi da quelle proposte con l'appello.

3.1. Con l'appello, invero, il ricorrente aveva dedotto: 1) la nullità della sentenza e del processo per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione; 2) la nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto privo degli avvisi di cui all'art. 420-bis, ter e quater cod. proc. pen.; 3) la nullità della dichiarazione di assenza per non essere stato mai notificato all'imputato il decreto di citazione a giudizio.

Sulle proposte questioni, la Corte territoriale ha dato atto: della notificazione del decreto di citazione a giudizio al domicilio eletto dal Carchidi nella fase della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., articolata dapprima nel rifiuto dell'atto (il 5 luglio 2017), e, successivamente, nella consegna dell'avviso, con dichiarazione di domicilio e nomina del difensore di fiducia; nella rinnovazione della notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia, disposta nella prima udienza dibattimentale e ritualmente eseguita.

3.2. A fronte di siffatta argomentazione, il ricorrente insiste: 1) nel rilevare l'omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia che, tuttavia, è stata rinnovata, senza che risulti che, successivamente all'adempimento, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto rilievi; 2) nel segnalare che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stata eseguita successivamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio, senza contestare l'annotazione di PG del 5 luglio 2017, dalla quale risulta l'espresso rifiuto del Carchidi a ricevere l'atto e senza dedurre di aver proposto la relativa questione nel giudizio di primo grado; 3) nell'asserire l'omessa notifica all'imputato del medesimo decreto di citazione, senza contestare la dichiarazione di domicilio dal medesimo resa alla polizia giudiziaria, con indicazione dell'indirizzo utile ai fini delle notificazioni in Castrolibero, Via A. [OSCURATO:PERSONA], 9, dove la notifica della vocatio in iudicium si è perfezionata per compiuta giacenza; Ebbene, dalla consultazione degli atti - rimessa a questa Corte per la soluzione delle proposte questioni processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - non risulta che il difensore di fiducia, citato per il giudizio, abbia proposto al giudice di primo grado le questioni sollevate, peraltro promiscuamente, con il ricorso che non involgono nullità assolute, deducibili in ogni tempo e rilevabili ex officio nel giudizio di legittimità.

In particolare, la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ove la notifica del decreto di citazione a giudizio sia avvenuta per compiuta giacenza e il processo si sia celebrato in assenza, senza che il giudice abbia provveduto a rinviare la prima udienza disponendo la notificazione del rinvio all'imputato personalmente, non deve essere eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado, e può considerarsi tempestivamente dedotta con l'atto di appello, perché l'inosservanza dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. determina la nullità della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 20377 del 03/02/2021, OGUMUNEIDE, Rv. 281177); dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame trascritta nella sentenza impugnata, tuttavia, non risulta che l'imputato abbia formulato siffatta censura nel procedimento d'appello.

Né, del resto, la sequenza procedimentale ricostruita nella sentenza impugnata evidenzia tensioni con i principi affermati da questa Corte (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279420), laddove si consideri che il rifiuto di ricevere la notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il perfezionamento per compiuta giacenza della notifica del decreto di citazione e la nomina - successiva al predetto rifiuto - del difensore di fiducia, citato per il giudizio, rendono ragione del fatto che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento pendente a suo carico, scegliendo liberamente di non comparire. 3.3 Del tuto generica è, infine, la censura afferente l'affermazione di responsabilità, risolta nella mera protesta d'innocenza.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.•

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00., oltre alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.300,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte d'appello di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore dell'imputato e della parte civile;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 25 novembre 2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha, in parziale riforma della decisione del tribunale di Cosenza, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, rideterminato la pena. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con H quale deduce nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto non notificato al difensore di fiducia nominato, come risulta dal verbale del 18 gennaio 2018, che contiene: l'erronea indicazione del difensore di fiducia; l'erronea individuazione della data di nomina; la rinnovazione della notifica tardivamente al difensore di fiducia. 3. Il ricorso è inammissibile. Già la formulazione delle censure rende ragione della genericità delle doglianze, declinate, peraltro, in termini diversi da quelle proposte con l'appello. 3.1. Con l'appello, invero, il ricorrente aveva dedotto: 1) la nullità della sentenza e del processo per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione; 2) la nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto privo degli avvisi di cui all'art. 420-bis, ter e quater cod. proc. pen.; 3) la nullità della dichiarazione di assenza per non essere stato mai notificato all'imputato il decreto di citazione a giudizio. Sulle proposte questioni, la Corte territoriale ha dato atto: della notificazione del decreto di citazione a giudizio al domicilio eletto dal Carchidi nella fase della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., articolata dapprima nel rifiuto dell'atto (il 5 luglio 2017), e, successivamente, nella consegna dell'avviso, con dichiarazione di domicilio e nomina del difensore di fiducia; nella rinnovazione della notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia, disposta nella prima udienza dibattimentale e ritualmente eseguita. 3.2. A fronte di siffatta argomentazione, il ricorrente insiste: 1) nel rilevare l'omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia che, tuttavia, è stata rinnovata, senza che risulti che, successivamente all'adempimento, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto rilievi; 2) nel segnalare che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stata eseguita successivamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio, senza contestare l'annotazione di PG del 5 luglio 2017, dalla quale risulta l'espresso rifiuto del Carchidi a ricevere l'atto e senza dedurre di aver proposto la relativa questione nel giudizio di primo grado; 3) nell'asserire l'omessa notifica all'imputato del medesimo decreto di citazione, senza contestare la dichiarazione di domicilio dal medesimo resa alla polizia giudiziaria, con indicazione dell'indirizzo utile ai fini delle notificazioni in Castrolibero, Via A. [OSCURATO:PERSONA], 9, dove la notifica della vocatio in iudicium si è perfezionata per compiuta giacenza; Ebbene, dalla consultazione degli atti - rimessa a questa Corte per la soluzione delle proposte questioni processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - non risulta che il difensore di fiducia, citato per il giudizio, abbia proposto al giudice di primo grado le questioni sollevate, peraltro promiscuamente, con il ricorso che non involgono nullità assolute, deducibili in ogni tempo e rilevabili ex officio nel giudizio di legittimità. In particolare, la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ove la notifica del decreto di citazione a giudizio sia avvenuta per compiuta giacenza e il processo si sia celebrato in assenza, senza che il giudice abbia provveduto a rinviare la prima udienza disponendo la notificazione del rinvio all'imputato personalmente, non deve essere eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado, e può considerarsi tempestivamente dedotta con l'atto di appello, perché l'inosservanza dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. determina la nullità della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 20377 del 03/02/2021, OGUMUNEIDE, Rv. 281177); dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame trascritta nella sentenza impugnata, tuttavia, non risulta che l'imputato abbia formulato siffatta censura nel procedimento d'appello. Né, del resto, la sequenza procedimentale ricostruita nella sentenza impugnata evidenzia tensioni con i principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279420), laddove si consideri che il rifiuto di ricevere la notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il perfezionamento per compiuta giacenza della notifica del decreto di citazione e la nomina - successiva al predetto rifiuto - del difensore di fiducia, citato per il giudizio, rendono ragione del fatto che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento pendente a suo carico, scegliendo liberamente di non comparire. 3.3 Del tuto generica è, infine, la censura afferente l'affermazione di responsabilità, risolta nella mera protesta d'innocenza. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.• 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00., oltre alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.300,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma,
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