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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 1970

Cassazione n. 32436/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1970 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; considerato che la sentenza di appello è sorretta da un adeguato esame delle istanze difensive e da un apparato motivazionale che dà conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio; nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato l'obiettiva gravità dell'offesa, nonché i plurimi precedenti penali — anche specifici — del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1970 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; considerato che la sentenza di appello è sorretta da un adeguato esame delle istanze difensive e da un apparato motivazionale che dà conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio; nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato l'obiettiva gravità dell'offesa, nonché i plurimi precedenti penali — anche specifici — del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 32436/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris