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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 dicembre 1983

Cassazione n. 00212/2026

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/12/1983 avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 27 maggio 2025, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione con la quale il primo Giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione e seicento euro di multa per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen., previo riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 648, quarto comma, e 62-bis cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione.

2.1. La sentenza ha erroneamente ritenuto la carenza di interesse a denunciare la incompletezza del decreto di citazione a giudizio, per mancata indicazione del giudice e della data di comparizione, in quanto il difensore sarebbe regolarmente comparso in udienza.

Così opinando, però, la Corte territoriale non ha considerato che la notifica di detto decreto è diretta, oltre che al difensore, anche all’imputato, il quale ha diritto di presenziare e di difendersi, cosicché il vizio rilevato integra una nullità assoluta e insanabile.

2.2. Risulta del tutto omessa la motivazione in ordine alla prova circa la destinazione alla vendita dei beni con marchi contraffatti detenuti da [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il motivo inerente al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. era sorretto da specifiche argomentazioni, cosicché erroneamente è stato ritenuto inammissibile.

2.4. La sentenza di appello ha illegittimamente integrato una motivazione del tutto assente in quella di primo grado circa la determinazione della pena e ha reso una motivazione apparente in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto limitatamente all’ultima doglianza, risultando gli altri motivi infondati.

2. In ordine al primo motivo, in rito, va premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01 nonché, più di recente, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).

Dagli atti risulta che il difensore di fiducia eccepì la nullità del decreto di citazione a giudizio, perché privo della indicazione della data di udienza e del nome del Giudice, alla quinta udienza celebratasi avanti al Tribunale di Salerno, dopo che nelle quattro udienze precedenti, tutte rinviate per ragioni varie, egli era comparso personalmente o aveva delegato un sostituto processuale.

Evidentemente il difensore si era attivato in qualche modo e aveva appreso, verosimilmente dalla cancelleria, della data di udienza e del Giudice che l’avrebbe tenuta, così sanando la nullità ai sensi dell’art. 184, comma 1, del codice di rito.

Il ricorrente sostiene che ciò non basterebbe a sanare la nullità della citazione all’imputato, da ritenere assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con un’argomentazione condivisibile in linea generale, ma che non si attaglia al caso di specie.

Infatti, il decreto di citazione a giudizio fu notificato all’imputato presso il difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. perché al domicilio dichiarato presso la propria residenza, indicato contestualmente alla nomina del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] risultò sconosciuto.

In questo caso, dunque, la conoscenza del giorno di udienza e del Giudice che l’avrebbe tenuta dipendeva esclusivamente dal rapporto fiduciario fra difensore e imputato e ciò anche laddove il primo avesse ricevuto la notifica del decreto completo in ogni sua parte.

Il motivo, dunque, è infondato.

3. Non è fondato neppure il motivo circa la omessa motivazione in ordine alla prova della destinazione alla vendita dei beni con marchi contraffatti detenuti dall’imputato.

L’omessa esplicita risposta della Corte territoriale non rileva a fronte di un motivo di gravame che sul punto era generico e quindi inammissibile, considerato che nell’atto di appello si faceva riferimento a un quantitativo di merce contraffatta inferiore a quello effettivo (nove paia di scarpe e non tredici) e soprattutto si obliterava la decisiva testimonianza dell’appuntato scelto [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di avere visto l’imputato esporre la merce sul marciapiede del lungomare e di averlo fermato dopo che questi, alla vista dei militari della Guardia di Finanza, aveva riposto frettolosamente la merce in un borsone.

Va ribadito che l’art. 474 cod. pen. punisce chi «detiene per la vendita» prodotti con segni falsi e, pertanto, non occorre la consegna della merce contraffatta a potenziali acquirenti, essendo sufficiente dimostrare, sulla base dei più disparati indizi, compreso il numero elevato di prodotti, il fine della vendita (cfr., ad es., Sez. 2, n. 142 del 28/09/2011, dep. 2012, Ratti, Rv. 251764 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 9618 del 19/02/2025, Salaheddine, non mass. sul punto).

La inammissibilità del motivo d'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 – 01).

4. Il motivo sul diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è generico.

Con l’atto di appello il difensore aveva rimarcato soltanto la particolare tenuità dell’offesa.

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il motivo, ma di fatto lo ha rigettato nel merito, evidenziando anche gli altri precedenti penali dell’imputato e quindi, implicitamente, la non occasionalità della condotta.

Con questa argomentazione il ricorso non si è confrontato, risultando così generico, considerato che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità,mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi(Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01).

5. È infondata la censura sul calcolo della pena fatto dalla Corte di appello, limitatasi ad esplicitare i passaggi attraverso i quali il primo Giudice è pervenuto a determinare la pena finale in quattro mesi di reclusione e seicento euro di multa, in misura largamente inferiore al medio edittale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., prima della riduzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche e del modesto aumento a titolo di continuazione.

È fondata, invece, la doglianza inerente al diniego della pena sostitutiva.

L’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che il giudice, «nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».

La Corte di appello ha espresso una prognosi negativa, ravvisando un pericolo di recidiva, in ragione della “assenza di occupazione lavorativa” dell’imputato e del fatto che egli non fornì “giustificazioni in ordine al possesso della merce”.

Si tratta di una motivazione manifestamente illogica: la seconda circostanza è stata considerata al fine di valutare il dolo in capo all’imputato, ma nulla rileva ai fini della inidoneità della pena sostitutiva richiesta, al pari dell’asserito stato di disoccupazione dell’imputato, eventualmente riferibile all’anno 2017, otto anni prima della decisione impugnata.

6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente al punto relativo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, che dovrà essere rivalutata dal Giudice del rinvio.

Conseguentemente l’affermazione di responsabilità per entrambi i reati, commessi il 7 dicembre 2017, è irrevocabile, ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., non essendo maturato il termine di prescrizione, anche in ragione della disciplina di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01).

P.Q.M Annulla la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/12/1983 avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 27 maggio 2025, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione con la quale il primo Giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione e seicento euro di multa per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen., previo riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 648, quarto comma, e 62-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione. 2.1. La sentenza ha erroneamente ritenuto la carenza di interesse a denunciare la incompletezza del decreto di citazione a giudizio, per mancata indicazione del giudice e della data di comparizione, in quanto il difensore sarebbe regolarmente comparso in udienza. Così opinando, però, la Corte territoriale non ha considerato che la notifica di detto decreto è diretta, oltre che al difensore, anche all’imputato, il quale ha diritto di presenziare e di difendersi, cosicché il vizio rilevato integra una nullità assoluta e insanabile. 2.2. Risulta del tutto omessa la motivazione in ordine alla prova circa la destinazione alla vendita dei beni con marchi contraffatti detenuti da [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il motivo inerente al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. era sorretto da specifiche argomentazioni, cosicché erroneamente è stato ritenuto inammissibile. 2.4. La sentenza di appello ha illegittimamente integrato una motivazione del tutto assente in quella di primo grado circa la determinazione della pena e ha reso una motivazione apparente in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente all’ultima doglianza, risultando gli altri motivi infondati. 2. In ordine al primo motivo, in rito, va premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01 nonché, più di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Dagli atti risulta che il difensore di fiducia eccepì la nullità del decreto di citazione a giudizio, perché privo della indicazione della data di udienza e del nome del Giudice, alla quinta udienza celebratasi avanti al Tribunale di Salerno, dopo che nelle quattro udienze precedenti, tutte rinviate per ragioni varie, egli era comparso personalmente o aveva delegato un sostituto processuale. Evidentemente il difensore si era attivato in qualche modo e aveva appreso, verosimilmente dalla cancelleria, della data di udienza e del Giudice che l’avrebbe tenuta, così sanando la nullità ai sensi dell’art. 184, comma 1, del codice di rito. Il ricorrente sostiene che ciò non basterebbe a sanare la nullità della citazione all’imputato, da ritenere assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con un’argomentazione condivisibile in linea generale, ma che non si attaglia al caso di specie. Infatti, il decreto di citazione a giudizio fu notificato all’imputato presso il difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. perché al domicilio dichiarato presso la propria residenza, indicato contestualmente alla nomina del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] risultò sconosciuto. In questo caso, dunque, la conoscenza del giorno di udienza e del Giudice che l’avrebbe tenuta dipendeva esclusivamente dal rapporto fiduciario fra difensore e imputato e ciò anche laddove il primo avesse ricevuto la notifica del decreto completo in ogni sua parte. Il motivo, dunque, è infondato. 3. Non è fondato neppure il motivo circa la omessa motivazione in ordine alla prova della destinazione alla vendita dei beni con marchi contraffatti detenuti dall’imputato. L’omessa esplicita risposta della Corte territoriale non rileva a fronte di un motivo di gravame che sul punto era generico e quindi inammissibile, considerato che nell’atto di appello si faceva riferimento a un quantitativo di merce contraffatta inferiore a quello effettivo (nove paia di scarpe e non tredici) e soprattutto si obliterava la decisiva testimonianza dell’appuntato scelto [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di avere visto l’imputato esporre la merce sul marciapiede del lungomare e di averlo fermato dopo che questi, alla vista dei militari della Guardia di Finanza, aveva riposto frettolosamente la merce in un borsone. Va ribadito che l’art. 474 cod. pen. punisce chi «detiene per la vendita» prodotti con segni falsi e, pertanto, non occorre la consegna della merce contraffatta a potenziali acquirenti, essendo sufficiente dimostrare, sulla base dei più disparati indizi, compreso il numero elevato di prodotti, il fine della vendita (cfr., ad es., Sez. 2, n. 142 del 28/09/2011, dep. 2012, Ratti, Rv. 251764 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 9618 del 19/02/2025, Salaheddine, non mass. sul punto). La inammissibilità del motivo d'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 – 01). 4. Il motivo sul diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è generico. Con l’atto di appello il difensore aveva rimarcato soltanto la particolare tenuità dell’offesa. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il motivo, ma di fatto lo ha rigettato nel merito, evidenziando anche gli altri precedenti penali dell’imputato e quindi, implicitamente, la non occasionalità della condotta. Con questa argomentazione il ricorso non si è confrontato, risultando così generico, considerato che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità,mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi(Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01). 5. È infondata la censura sul calcolo della pena fatto dalla Corte di appello, limitatasi ad esplicitare i passaggi attraverso i quali il primo Giudice è pervenuto a determinare la pena finale in quattro mesi di reclusione e seicento euro di multa, in misura largamente inferiore al medio edittale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., prima della riduzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche e del modesto aumento a titolo di continuazione. È fondata, invece, la doglianza inerente al diniego della pena sostitutiva. L’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che il giudice, «nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». La Corte di appello ha espresso una prognosi negativa, ravvisando un pericolo di recidiva, in ragione della “assenza di occupazione lavorativa” dell’imputato e del fatto che egli non fornì “giustificazioni in ordine al possesso della merce”. Si tratta di una motivazione manifestamente illogica: la seconda circostanza è stata considerata al fine di valutare il dolo in capo all’imputato, ma nulla rileva ai fini della inidoneità della pena sostitutiva richiesta, al pari dell’asserito stato di disoccupazione dell’imputato, eventualmente riferibile all’anno 2017, otto anni prima della decisione impugnata. 6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente al punto relativo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, che dovrà essere rivalutata dal Giudice del rinvio. Conseguentemente l’affermazione di responsabilità per entrambi i reati, commessi il 7 dicembre 2017, è irrevocabile, ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., non essendo maturato il termine di prescrizione, anche in ragione della disciplina di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01). P.Q.M Annulla la sentenza impugn
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