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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 08233/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21797/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], LAZZARI LAURAe [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di Curatore dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1978/2017 pubblicata il30/01/2018, R.G. n. 85/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1978 pubblicata il 30.1.2018 la Corte di appello di Milano, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in qualità di custode, nei confronti dei controricorrenti indicati in epigrafe, per il periodo 1979-2011, e alla condanna al pagamento di differenze retributive;

2. la Corte territoriale, affrontando per primo il secondo motivo di appello in quanto ritenuto assorbente, ha rilevato che la carenza di adeguata allegazione delle modalità di esplicazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e delle relative circostanze spazio- temporali impedivano di accertare l’eterodirezione, ritenuto, altresì, che la sussistenza (a fianco del rapporto di lavoro subordinato invocato in qualità di custode) di un rapporto di lavoro subordinato con le stesse parti quale operaio agricolo richiedeva una rigorosa esposizione dei segni inequivocabili della volontà delle parti di adibire il [OSCURATO:PERSONA] altresì al lavoro di custodia; la Corte territoriale aggiungeva che emergeva, inoltre, una insanabile contraddizione tra la dedotta attività di operaio agricolo e lo svolgimento “ininterrottamente durante l’arco dell’intera giornata” di attività di custode, oltre alla scarsa chiarezza dei datori di lavoro, posto che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Lazzari erano divenuti proprietari degli immobili (presso cui il [OSCURATO:PERSONA] assumeva di aver svolto attività di custode) solamente nel 1990;

3. per la cassazione della sentenza propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA] due motivi; le controparti Paola N eri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oppongono difese; le altre parti sono rimaste intimate; entrambe le parti costituite hanno depositato memoria per l’udienza, rinviata per impedimento del relatore ivi designato, del 15.6.2022 ; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, omesso di ammettere la prova testimoniale che, delineata nei suoi elementi essenziali, poteva poi essere integrata con i necessari dettagli in sede di escussione dei testimoni;

2. con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 132, n. 4 e 115 cod.proc.civ., (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), per omessa pronuncia sugli altri motivi di gravame (ulteriori al secondo motivo) e “si rammenta che il giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha ritenuto (si veda alla pagina 6 e 7 della sentenza di primo grado) … irrilevante il doc. 13 di parte ricorrente” (documento sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine allo svolgimento di mansioni di custode del [OSCURATO:PERSONA]), con ciò dovendosi intendere che – nonostante il disconoscimento da parte del Ranza – il Tribunale stesso aveva comunque ritenuto “vero” il suddetto documento;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi motivi;

4. il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivodella controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (cfr. Cass. 5654 del 2017; Cass.27415 del 2018; Cass. 16214 del 2019);

5. nel caso di specie, la sentenza impugnata, confermando la pronuncia di primo grado, ha fornito completa ed esauriente motivazione circa le ragioni della infondatezza della domanda e l’inadeguata formulazione dei capitoli di prova, sottolineando che l’atto non conteneva la “allegazione di fatti e circostanze precise, dirette a dimostrare l’eterodirezione del lavoratore ovvero l’indicazione del contenuto delle direttive e le modalità della loro esternazione” (onere di allegazione che, si rammenta, è logicamente distinto e temporalmente precedente rispetto all’onere della prova) e il ricorrente non ha allegato né dimostrato la decisività della prova testimoniale non ammessa;

6. va, in ogni caso, rilevato che la circostanza che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per l'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione sia rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, comporta che la censura all'esercizio di questi poteri in sede di legittimità attiene al profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. n. 21603 del 2013); il motivo si rivela, pertanto, inammissibile in considerazione dell’utilizzo di un modello non coerente con il sistema legale (il n. 3 dell’art. 360 piuttosto che il n. 5), dovendo, inoltre, rilevarsi che censure riconducibili al n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ. sarebbero, a monte, non consentite dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la insussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti;

7. il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;

8. inammissibile, in quanto priva di riscontro nelle allegazioni di fatto poste a base del decisum, quale risultanti dalla sentenza impugnata, è la censura prospettata per la prima volta nel ricorso per cassazione relativa alla valutazione del doc. 13 prodotto dal lavoratore: si tratta di censura rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e non contro la sentenza di appello (sulla inammissibilità di siffatte censure cfr. Cass. n. 6733 del 2014);

9. quanto alla censura proposta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c., l'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, consente di rinvenire la nullità della sentenza si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., S.U., n. 22232 del 2016): in questi casi si può dunque parlare di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale;

10. la sentenza impugnata ha sottolineato le ragioni che suggerivano di affrontare preliminarmente il secondo motivo di appello in quanto di più agevole soluzione e decisivo rispetto alla domanda di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fornendo, pertanto, puntuale motivazione circa la natura dirimente del motivo di appello esaminato, tale da assorbire la valutazione degli altri due motivi;

11. in conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come previsto dall’art. 91 cod.proc.civ., liquidate come da dispositivo;

11. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21797/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], LAZZARI LAURAe [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di Curatore dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1978/2017 pubblicata il30/01/2018, R.G. n. 85/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1978 pubblicata il 30.1.2018 la Corte di appello di Milano, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in qualità di custode, nei confronti dei controricorrenti indicati in epigrafe, per il periodo 1979-2011, e alla condanna al pagamento di differenze retributive; 2. la Corte territoriale, affrontando per primo il secondo motivo di appello in quanto ritenuto assorbente, ha rilevato che la carenza di adeguata allegazione delle modalità di esplicazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e delle relative circostanze spazio- temporali impedivano di accertare l’eterodirezione, ritenuto, altresì, che la sussistenza (a fianco del rapporto di lavoro subordinato invocato in qualità di custode) di un rapporto di lavoro subordinato con le stesse parti quale operaio agricolo richiedeva una rigorosa esposizione dei segni inequivocabili della volontà delle parti di adibire il [OSCURATO:PERSONA] altresì al lavoro di custodia; la Corte territoriale aggiungeva che emergeva, inoltre, una insanabile contraddizione tra la dedotta attività di operaio agricolo e lo svolgimento “ininterrottamente durante l’arco dell’intera giornata” di attività di custode, oltre alla scarsa chiarezza dei datori di lavoro, posto che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Lazzari erano divenuti proprietari degli immobili (presso cui il [OSCURATO:PERSONA] assumeva di aver svolto attività di custode) solamente nel 1990; 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA] due motivi; le controparti Paola N eri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oppongono difese; le altre parti sono rimaste intimate; entrambe le parti costituite hanno depositato memoria per l’udienza, rinviata per impedimento del relatore ivi designato, del 15.6.2022 ; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, omesso di ammettere la prova testimoniale che, delineata nei suoi elementi essenziali, poteva poi essere integrata con i necessari dettagli in sede di escussione dei testimoni; 2. con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 132, n. 4 e 115 cod.proc.civ., (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), per omessa pronuncia sugli altri motivi di gravame (ulteriori al secondo motivo) e “si rammenta che il giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha ritenuto (si veda alla pagina 6 e 7 della sentenza di primo grado) … irrilevante il doc. 13 di parte ricorrente” (documento sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine allo svolgimento di mansioni di custode del [OSCURATO:PERSONA]), con ciò dovendosi intendere che – nonostante il disconoscimento da parte del Ranza – il Tribunale stesso aveva comunque ritenuto “vero” il suddetto documento; 3. il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi motivi; 4. il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivodella controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (cfr. Cass. 5654 del 2017; Cass.27415 del 2018; Cass. 16214 del 2019); 5. nel caso di specie, la sentenza impugnata, confermando la pronuncia di primo grado, ha fornito completa ed esauriente motivazione circa le ragioni della infondatezza della domanda e l’inadeguata formulazione dei capitoli di prova, sottolineando che l’atto non conteneva la “allegazione di fatti e circostanze precise, dirette a dimostrare l’eterodirezione del lavoratore ovvero l’indicazione del contenuto delle direttive e le modalità della loro esternazione” (onere di allegazione che, si rammenta, è logicamente distinto e temporalmente precedente rispetto all’onere della prova) e il ricorrente non ha allegato né dimostrato la decisività della prova testimoniale non ammessa; 6. va, in ogni caso, rilevato che la circostanza che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per l'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione sia rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, comporta che la censura all'esercizio di questi poteri in sede di legittimità attiene al profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. n. 21603 del 2013); il motivo si rivela, pertanto, inammissibile in considerazione dell’utilizzo di un modello non coerente con il sistema legale (il n. 3 dell’art. 360 piuttosto che il n. 5), dovendo, inoltre, rilevarsi che censure riconducibili al n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ. sarebbero, a monte, non consentite dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la insussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti; 7. il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; 8. inammissibile, in quanto priva di riscontro nelle allegazioni di fatto poste a base del decisum, quale risultanti dalla sentenza impugnata, è la censura prospettata per la prima volta nel ricorso per cassazione relativa alla valutazione del doc. 13 prodotto dal lavoratore: si tratta di censura rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e non contro la sentenza di appello (sulla inammissibilità di siffatte censure cfr. Cass. n. 6733 del 2014); 9. quanto alla censura proposta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c., l'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, consente di rinvenire la nullità della sentenza si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., S.U., n. 22232 del 2016): in questi casi si può dunque parlare di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale; 10. la sentenza impugnata ha sottolineato le ragioni che suggerivano di affrontare preliminarmente il secondo motivo di appello in quanto di più agevole soluzione e decisivo rispetto alla domanda di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fornendo, pertanto, puntuale motivazione circa la natura dirimente del motivo di appello esaminato, tale da assorbire la valutazione degli altri due motivi; 11. in conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come previsto dall’art. 91 cod.proc.civ., liquidate come da dispositivo; 11. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello p
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