CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15791/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di conversione dell'appello disposta dalla Corte di Appello di Salerno con ordinanza del 7 novembre 2024, giunge innanzi a questa Corte l'impugnazione presentata dalla Procura generale della Repubblica presso la citata Corte di appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di data 16 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di invasione arbitraria di un fabbricato di proprietà del Comune di Cava de' Tirreni.Nell'atto di impugnazione si deduce violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione che ha mandato assolto l'imputato, nulla potendo evincersi in ordine alla durata dell'occupazione e quindi in ordine all'elemento materiale della fattispecie incriminatrice, così dimostrando di confondere tra momento perfettivo del reato e sua consumazione integrata soltanto quando si è esaurito l' iter criminis. Nel caso concreto, un'intera famiglia è stata trovata ad occupare un luogo destinato ad abitazione, di talché appare ragionevole inferirne la durata della condotta, piuttosto che la sua occasionalità. Tanto più che, in caso di dubbio, il giudice ben avrebbe potuto integrare l'istruttoria, escutendo il testimone di polizia giudiziaria sullo specifico punto. 2. L'impugnazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Salerno, riqualificata correttamente come ricorso per cassazione, va accolta, risultando fondato il motivo articolato in relazione alla manifesta illogicità della decisione. Infatti, un primo profilo di illogicità motivazionale si ravvisa nella affermazione della assenza di elementi (gli 'esiti investigativi' cui fa riferimento la sentenza, a pg. 1) tali da comprovare la responsabilità dell'imputato, non risultando in particolare provata la permanenza o quanto meno la protrazione dell'invasione, mentre, al tempo stesso, si prende atto della presenza nell'unità abitativa del Comune di Cava de' Tirreni, dell'intero nucleo famigliare dell'imputato, a conferma della presumibile stabilità della occupazione dell'immobile. Ma ancor più illogico sul piano motivazionale (tale da risolversi nel vizio di manifesta illogicità previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) è la affermazione della irreperibilità di elementi fattuali a comprova del fatto imputato, a fronte del mancato esercizio da parte del giudice, come ricordato nell'impugnazione, dei poteri d'integrazione in materia istruttoria. Il riferimento, contenuto a pg. 2 del ricorso, è al principio della completezza dell'attività istruttoria svolta in primo grado, presidiata, in difetto, dai poteri 'istruttori' riservati al giudice in via autonoma dall'art.507 c.p.p., che consentono il permanente e diffuso controllo del giudice sulla progressione del processo, anche nell'area della formazione della prova e che costituiscono il necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Lanza, Rv. 276430 - 01). In effetti, pur nell'ambito del rito dibattimentale che lo consentiva (l'acquisizione della comunicazione di notizia di reato era avvenuta per consenso delle parti, non a seguito di giudizio abbreviato), quasi a voler • selezionare il materiale 'in favor rei', è stata omessa ogni possibile acquisizione istruttoria 'condannando' il processo all'esito assolutorio. 3. L'esercizio della prerogativa giudiziale (l'art. 507, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce espressamente ed eloquentemente che ciò possa avvenire anche in relazione "agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli ... e 493, comma 3 -che è esattamente il caso del presente processo) avrebbe consentito al giudice la verifica della eventuale permanenza della situazione occupazionale abusiva, interrogando i firmatari della comunicazione di notizia di reato sulle circostanze dell'accesso e sui motivi che lo avevano giustificato, ovvero interpellando gli uffici competenti dell'ente proprietario, ragionevolmente all'origine della segnalazione che aveva portato alla verifica. Ciò al precipuo fine di comprendere la permanenza della denunciata invasione ed occupazione, condizione per la sussistenza del reato (Sez. 2, n. 11 544 del 08/02/2011, Maddii, Rv. 249887 - 01; Sez. 2, n. 19079 del 03/05/2011, Amato, Rv. 250320 - 01). 4. Per quanto detto, si giustifica l'annullamento della decisione con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che procederà in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. Così deciso il 6 febbra