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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28128/2023

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26229‒2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Oreste CANTILLO e Guglielmo CANTILLO, ed elettivamente domiciliata in Roma, al Oggetto: Tributi – sanzioni –art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio legale del predetto primo difensore; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 3385/05/2016 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 12/04/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per IVA relativa all’anno d’imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania, Sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello della società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo non dovuti gli interessi e le sanzioni per insussistenza del requisito della colpevolezza, ex art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, in capo alla predetta società che non aveva potuto far fronte tempestivamente al pagamento dei tributi per il mancato tempestivo e regolare adempimento delle amministrazioni pubbliche nel pagamento delle forniture alle stesse effettuate dalla società contribuente.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone va ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica va con controricorso la sola società contribuente, rimanendo intimata l’agente della riscossione.3.

Con ordinanza interlocutoria n. 27719 del 2017 la Sesta Sezione civile di questa Corte, all’esito della proposta formulata ai sensi dell’art.380 bis cod. proc. civ., vigente ratione temporis, rilevando la non evidenza decisoria del giudizio, rinviava la causa alla Sezione ordinaria.

4. Con memoria del 26/06/2023 la contro ricorrente ha chiesto disporsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento, sia alla c.d.

“rottamazione ter” di cui all’art. 3 del d.l.n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018, sia alla c.d.

“rottamazione quater” di cui alla legge n. 197 del 2022, ed ha allegato la comunicazione dell’Agenzia delle entrate - Riscossione relativa alla prima istanza, nonché la dichiarazione presentata con riferimento alla seconda domanda.

Considerato che:

1. La cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, avente n. 10020120022298923, non risulta indicata né nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate -Riscossione inviata alla società contribuente a seguito della richiesta di rottamazione presentata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018, né nella domanda di adesione alla c.d.

“rottamazione quater” presentata ai sensi della legge n. 197 del 2022.

2. Si rende, pertanto, necessario invitare le parti a fornire chiarimenti ed idonea documentazione diretta a provare la regolarità dell’adesione della società contribuente alla rottamazione della cartella oggetto del presente giudizio, riservandosi all’esito ogni ulteriore valutazione.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo invitando le parti a fornire i chiarimenti e a produrre la documentazione di cui in motivazioneentro sessanta giorni dalla comunicazione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26229‒2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Oreste CANTILLO e Guglielmo CANTILLO, ed elettivamente domiciliata in Roma, al Oggetto: Tributi – sanzioni –art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio legale del predetto primo difensore; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 3385/05/2016 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 12/04/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per IVA relativa all’anno d’imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania, Sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello della società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo non dovuti gli interessi e le sanzioni per insussistenza del requisito della colpevolezza, ex art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, in capo alla predetta società che non aveva potuto far fronte tempestivamente al pagamento dei tributi per il mancato tempestivo e regolare adempimento delle amministrazioni pubbliche nel pagamento delle forniture alle stesse effettuate dalla società contribuente. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone va ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica va con controricorso la sola società contribuente, rimanendo intimata l’agente della riscossione.3. Con ordinanza interlocutoria n. 27719 del 2017 la Sesta Sezione civile di questa Corte, all’esito della proposta formulata ai sensi dell’art.380 bis cod. proc. civ., vigente ratione temporis, rilevando la non evidenza decisoria del giudizio, rinviava la causa alla Sezione ordinaria. 4. Con memoria del 26/06/2023 la contro ricorrente ha chiesto disporsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento, sia alla c.d. “rottamazione ter” di cui all’art. 3 del d.l.n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018, sia alla c.d. “rottamazione quater” di cui alla legge n. 197 del 2022, ed ha allegato la comunicazione dell’Agenzia delle entrate - Riscossione relativa alla prima istanza, nonché la dichiarazione presentata con riferimento alla seconda domanda. Considerato che: 1. La cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, avente n. 10020120022298923, non risulta indicata né nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate -Riscossione inviata alla società contribuente a seguito della richiesta di rottamazione presentata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018, né nella domanda di adesione alla c.d. “rottamazione quater” presentata ai sensi della legge n. 197 del 2022. 2. Si rende, pertanto, necessario invitare le parti a fornire chiarimenti ed idonea documentazione diretta a provare la regolarità dell’adesione della società contribuente alla rottamazione della cartella oggetto del presente giudizio, riservandosi all’esito ogni ulteriore valutazione. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo invitando le parti a fornire i chiarimenti e a produrre la documentazione di cui in motivazioneentro sessanta giorni dalla comunicazione d
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