CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 1990
Cassazione n. 40318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1994 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n.137/20 Ritenuto in fatto 1. Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che 111/05/2022 ha confermato la sentenza del Gup del tribunale di Pavia che il 25 settembre 2020, all'esito di giudizio abbreviato, li ha condannati per concorso in rapina aggravata. Grassia anche per violazione dell'articolo 495 codice penale. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del tentativo punibile e comunque al suo concorso nel fatto; 2.2. Violazione di legge inizio della motivazione che riguardo all'entità della pena, anche in ordine all'aumento della continuazione, al giudizio di bilanciamento e alla mancata concessione dei benefici di legge 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria e alla mancata motivazione in ordine nel suo contributo nella realizzazione del fatto. Considerato in diritto 1. Premesso che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti si sono, infatti, limitati a prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (sussistenza del tentativo punibile di rapina, assenza di desistenza, concorso ex art. 110 cod.pen.) in relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. 2. La vicenda riguarda un tentativo di rapina alla gioielleria "Ori di Valenza" di [OSCURATO:PERSONA] sventata dal titolare che insospettito dal comportamento dei due giovani ha avvertito i carabinieri che sono intervenivano prontamente riuscendo a fermarne uno, mentre l'altro riusciva a sottrarsi con una repentina fuga. Il giovane fermato veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di diverse fascette di plastica da elettricista lunghe circa 50 cm, di un paio di guanti di lattice di colore azzurro e di una borsa della spesa in tela nascosta dietro la schiena. Indossava lenti a contatto di colore azzurro, degli occhiali con lenti neutre, non correttive ed aveva capelli biondi non naturali ma tinti. Lui stesso declinava le proprie generalità che risultavano però false. Veniva infatti successivamente identificato in [OSCURATO:PERSONA]. Nell'immediatezza ha indicato ai carabinieri che l'uomo con cui si era accompagnato presso la gioielleria era [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto anche dalla parte lesa in sede di identificazione fotografica. Lo stesso Mastrillo ha ammesso la circostanza. [OSCURATO:PERSONA] nell'occasione indossava lenti colorate ed un cappellino che rendeva più arduo il riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA] sempre nell'immediatezza ha confessato agli operanti di essere partito da Caserta assieme all'amico Mastriilo e di essere giunto a Garlasco la mattina del 16 ottobre 2019 dove avrebbero dovuto realizzare una rapina. Ha altresì ammesso di avere dato agli operanti le generalità del fratello per scongiurare il rischio di essere identificato come pregiudicato. E indubbio, pertanto, che i due ricorrenti si sono portati presso la gioielleria di ,i/ )?/ -7 e-- Garlasco, travisati, con l'intento p_LK-D-rn essere una rapina (avevano con loro fascette di plastica, evidentemente per immobilizzare le parti lese) che non sono riusciti a realizzare per il pronto intervento delle forze dell'ordine allertate dal gioielliere che si era insospettito dal comportamento tenuto dai due 3. Ciò premesso deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 56 c.p. risponde di delitto tentato chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Come emerge dal tenore letterale della disposizione richiamata la definizione codicistica del delitto tentato fa leva sul duplice requisito della idoneità e dell'univocità degli atti. Il legislatore del 1930, proprio per eliminare le discussioni e le incertezze applicative del codice precedente e anche per estendere l'area della punibilità dei fatti diretti a offendere 1 ) un interesse protetto, ha abbandonato la distinzione tra tentativo e delitto mancato, tra atti preparatori e inizio dell'esecuzione, e ha focalizzato la rilevanza penale da un lato sull'idoneità degli atti, operando così un allargamento oggettivo rispetto al precedente requisito dell'idoneità del mezzo e dall'altro sulla direzione causale univoca della condotta verso l'aggressione dell'interesse, rinunciando così a richiedere la sussistenza di una conformità parziale al modello criminoso che sembrava discendere dal precedente requisito "dell'inizio di esecuzione" proprio del codice Zanardelli. Il requisito dell'idoneità ha natura oggettiva. L'idoneità va riferita alla commissione del delitto in questione. In altri termini l'idoneità dell'atto deve essere intesa come capacità potenziale, attitudine, congruità dell'atto rispetto alla realizzazione del delitto preso di mira. Il parametro di accertamento dell'idoneità consiste in un giudizio ex ante e in concreto (c.d. prognosi postuma), cioè ci si deve collocare idealmente nella stessa posizione dell'agente all'inizio dell'attività criminosa, accertando se gli atti erano in grado„ tenuto conto delle concrete circostanze del caso, di sfociare nella commissione del reato. Quanto al grado di idoneità necessario ai fini della configurazione del tentativo deve evidenziarsi che, se il fondamento della punibilità del tentativo va ravvisato nell'esigenza di impedire la messa in pericolo del bene giuridico, il grado di sufficienza dell'idoneità degli atti deve coincidere con la probabilità di verificazione dell'evento lesivo. In altre parole, per poter plausibilmente sostenere che gli atti di tentativo realizzati pongono in pericolo il bene protetto è necessario accertarne l'attitudine a conseguire l'obiettivo. L'art. 56 richiede anche il requisito dell'univocità o non equivocità degli atti per impedire un'eccessiva dilatazione dell'istituto del tentativo che si avrebbe qualora si punissero atti privi dell'attitudine ad esprimere una chiara direzione criminosa. L'univocità deve essere considerata come caratteristica oggel:tiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono possedere in se stessi, guardati nel contesto in cui sono inseriti l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito. L'esigenza di configurare l'univocità come caratteristica dell'azione non esclude però che la prova del fine delittuoso possa essere desunta in qualsiasi modo, facendo riferimento ai canoni probatori in materia di elemento soggettivo. Una volta conseguita anche aliunde la prova del dolo si deve però accertare se gli atti, considerati nella loro oggettività riflettano in maniera sufficientemente congrua la direzione verso il fine criminoso. Deve aggiungersi che la direzione finalistica dell'atto deve essere certa tanto sul piano materiale che su quello psicologico. Non può infatti dirsi univoco un comportamento che l'agente ponga in essere senza tendere a realizzarlo, ma soltanto accettando il rischio della sua verificazione. Può quindi affermarsi che, abbandonata ormai la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, per l'esistenza d'un tentativo punibile si richiede l'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere dal soggetto agente. 4. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va rilevato che la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha ravvisato nel comportamento tenuto dai ricorrenti gli estremi propri del concorso in tentativo di rapina. Nel provvedimento impugnato viene dato conto della sussistenza dell'ipotesi di tentata rapina, in quanto gli atti posti in essere dagli imputati facevano fondatamente ritenere che i prevenuti, non solo avevano definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, come dagli stessi riconosciuto, ma avevano anche iniziato ad attuarlo e che l'azione non si era realizzata per un evento indipendenti dalla volontà degli indagati (il tempestivo intervento delle forze dell'Ordine). 5. Quanto alla reiterata tesi della desistenza non può, infatti, che ribadirsi che la "volontarietà" della desistenza non deve essere confusa con la "spontaneità" della medesima, nel senso che la desistenza è volontaria anche quando non è spontanea perché indotta da ragioni utilitaristiche o da considerazioni dirette ad evitare un male ipotizzabile o dalla presa di coscienza degli svantaggi che potrebbero derivare dal proseguimento dell'azione criminosa (cfr. Sez. 4, n. 17384 del 12/02/2003, Schiavo, in motivazione). La legge non prende in considerazione le intime ragioni che inducono l'agente a desistere dall'azione criminosa, ma richiede invece, con la previsione del requisito della volontarietà, che la desistenza non sia riconducibile a cause esterne che rendano impossibile, o gravemente rischiosa, la prosecuzione dell'azione. Insomma, seppur non spontanea, tale prosecuzione non deve essere impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo dell'azione medesima; la scelta deve quindi essere operata in una situazione di libertà interiore indipendente dalla presenza di fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (tra tante, Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018 Rv. 272535 - 01). Nel caso di specie, come indicato dai giudici di merito, gli imputati che avevano approntato tutti gli atti preparatori idonei e finalizzati in maniera univoca a realizzare la progettata rapina sono stati spinti a desistere a causa dell'intervento delle forze dell'ordine. 6. Deve aggiungersi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di bilanciamento delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure, anche con riguardo all'applicazione dell'aumento per la ritenuta continuazione si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. Così come la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che impedivano di concedere al Grassia i benefici di legge. 7. I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammend