CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/10/2025 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PERLALORI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’URSO, comparso in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento;lette le memorie presentate dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],i quali, nell’interesse, rispettivamente, delle parti civili e di [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto, il primo, la declaratoria di inammissibilità oquantomeno il rigetto dei ricorsi, il secondo, l’accoglimento del relativo ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 8 ottobre 2025 la Corte di assise di appello di Bari haconfermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Tranidel 14 dicembre 2021 con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] SabinoMoscaritolo e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, con ladiminuente del rito, alla pena di 9 anni di reclusione ciascuno, perché riconosciuticolpevoli dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 110, 584, 585,628, primo e terzo comma, nn. 1), 2), 3-bis), 3-quinquies), cod. pen., per averecommesso, in concorso tra loro e con altri soggetti già giudicati in separati altriprocedimenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), una rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e per avere concorsonell’omicidio preterintenzionale della medesima, determinatosi in conseguenzadelle lesioni e delle percosse inflitte dagli esecutori materiali nel corso dell’azionedelittuosa (capo 1). Le condotte erano state tenute in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 17novembre 2016, mentre il decesso della donna era sopravvenuto il giornosuccessivo presso l’ospedale di Andria. Il fatto era stato commesso da più personeriunite, travisate e armate, in abitazione ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., aidanni di persona ultrasessantacinquenne, posta in stato di incapacità di intenderee volere, con la recidiva infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e quella reiterata einfraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]; aggravanti ritenute equivalenti alla diminuentedella partecipazione di minima importanza prevista dall’art. 114, primo comma,cod. pen. Con il medesimo provvedimento, gli imputati sono stati condannati alrisarcimento dei danni cagionati alle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LilianaSabina Macelli, da liquidarsi in separato giudizio.1.1. Secondo quanto accertato dal primo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nipote della [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ideato una rapina ai danni di costei, si eraavvalso della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano contribuito all’organizzazione dell’azione delittuosa eal reperimento degli esecutori materiali. Nel corso della rapina, commessa il 17novembre 2016 presso l’abitazione della persona offesa, quest’ultima era stataviolentemente aggredita dagli autori materiali, riportando lesioni che ne avevanodeterminato il decesso il giorno successivo. La responsabilità degli imputati erastata affermata sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e AndreaCampanella, ritenute convergenti in ordine alla preparazione della rapina, ai ruolidei partecipanti e alle modalità di esecuzione del fatto, nonché dei risultati delletraffico telefonico, nelle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza, nelledichiarazioni rese dalla donna nell’immediatezza dei fatti e negli esiti degliaccertamenti medico-legali.1.2. La Corte di assise di appello di Bari ha confermato la decisione di primogrado in relazione all’affermazione della responsabilità degli imputati per i reatiloro ascritti e al relativo trattamento sanzionatorio. In particolare, con riferimentoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto configurabile il concorso nel delitto diomicidio preterintenzionale, escludendo la diversa fattispecie prevista dall’art. 586cod. pen.; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha reputato correttal’individuazione dell’omicidio preterintenzionale quale violazione più grave ai finidell’applicazione della disciplina della continuazione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza di appello a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla valutazione della credibilità e dell’attendibilità deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con l’atto di appello la difesa aveva contestato l’attendibilità e la credibilità deidue collaboratori, evidenziando come le rispettive dichiarazioni risultasserofrequentemente divergenti tra loro e non sempre coerenti con il complessivocompendio probatorio, soprattutto con riguardo alla pianificazione della rapina eall’impiego di uno storditore elettrico. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] avevariferito che tale strumento fosse nella disponibilità del padre [OSCURATO:PERSONA], mentrequest’ultimo aveva, invece, sostenuto che l’utilizzo del taser dovesse esserericondotto esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], negando di averne mai possedutoo utilizzato uno. Secondo la difesa, tale contrasto, riguardando un profilo centraledella ricostruzione del fatto, avrebbe dovuto condurre a una valutazione negativadell’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi riconoscere al collaboratoreche abbia deciso di rendere dichiarazioni accusatorie alcuna facoltà di mentire edovendosi, comunque, ritenere che la non veridicità accertata su un punto delnarrato possa riflettersi anche sull’affidabilità di ulteriori segmenti della suadeposizione.Sotto altro profilo, la Corte territoriale avrebbe proceduto a un ingiustificatofrazionamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], reputandone attendibilisoltanto alcune parti e disattendendone altre. In particolare, il collaboratore avevaaffermato di non avere mai utilizzato un taser, di avere visto tale strumentodurante le riunioni preparatorie della rapina e di averlo ritenuto nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA] e del figlio [OSCURATO:PERSONA], che lo avrebbero ricevuto in prestito da unsoggetto indicato come Lorusso, aggiungendo, tuttavia, di non averne constatatol’effettivo utilizzo in danno della vittima.Benché tale ricostruzione fosse stata smentita sia dalle dichiarazioni di AndreaCampanella sia dal racconto reso nell’immediatezza dei fatti dalla persona offesa,[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato comunque ritenuto complessivamentecredibile, reputandosi che il difetto di attendibilità relativo ai passaggi concernentiil proprio ruolo personale e le condotte da lui direttamente tenute fosse spiegabilein ragione dell’interesse a ridimensionare il proprio coinvolgimento nei fatti. Leulteriori dichiarazioni sarebbero state, invece, considerate utilizzabili in quantocorroborate, in particolare, dal convergente racconto di [OSCURATO:PERSONA], la cuicredibilità non sarebbe stata posta in dubbio neppure in ragione della suaestraneità alla fase esecutiva dell’azione criminosa.Ad avviso del ricorrente, una simile operazione valutativa si porrebbe incontrasto con l’orientamento giurisprudenziale che individua nella macroscopicainattendibilità del dichiarante con riguardo a profili essenziali del fatto un limiteinvalicabile alla possibilità di procedere al frazionamento del narrato.A fronte della ritenuta inadeguatezza della motivazione della sentenza di primogrado, la Corte territoriale non avrebbe potuto limitarsi a richiamare il meccanismodella doppia conforme, ma avrebbe dovuto fornire un apporto argomentativoautonomo e rafforzato, idoneo a superare le specifiche censure difensive; in difettodi tale integrazione motivazionale, la sentenza risulterebbe censurabile ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto diomicidio preterintenzionale aggravato.L’impostazione accolta dalle sentenze di merito, secondo cui l’evento morteavrebbe costituito uno sviluppo concretamente prevedibile della condottadelittuosa originariamente programmata e condivisa dagli imputati, avuto riguardoalle modalità esecutive previste e al contesto nel quale l’azione avrebbe dovutosvolgersi, risulterebbe apodittica, illogica e intrinsecamente contraddittoria.Da un lato, infatti, la Corte territoriale avrebbe ritenuto maggiormentedisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stato utilizzato da quest’ultimo e daColucci per costringere la vittima a consegnare le chiavi della cassaforte,valorizzando altresì la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] disponevaabitualmente di tale strumento e lo impiegava nelle proprie attività criminali.Dall’altro lato, pur ritenendo che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul puntofossero smentite sia dal figlio sia dal racconto reso dalla vittima nell’immediatezzadei fatti, la Corte territoriale ne avrebbe comunque affermato l’attendibilità conriguardo, in particolare, alla ricostruzione del coinvolgimento originario di [OSCURATO:PERSONA],del proprio inserimento nel gruppo criminale in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA],nonché del ruolo svolto da Lorusso e da un soggetto soprannominato “Palloc”.Né, secondo la difesa, risulterebbe logicamente comprensibile come il pianocriminoso avesse potuto essere elaborato nei minimi dettagli, anche conriferimento agli strumenti destinati a vincere la resistenza della vittima, qualoratali strumenti fossero effettivamente riconducibili a un soggetto, LorenzoCampanella, il cui coinvolgimento nell’azione sarebbe stato soltanto occasionaleed estemporaneo.La Corte di assise di appello avrebbe, inoltre, omesso di confrontarsi conulteriori elementi emersi nel corso del giudizio e specificamente richiamati nell’attodi appello. In particolare, non avrebbe considerato quanto dichiarato da AndreaCampanella nell’interrogatorio del 14 dicembre 2018, secondo cui non vi sarebbestata inizialmente certezza circa la natura dell’azione criminosa da realizzare,essendosi parlato di «un furto o una rapina», senza una preventiva definizionedelle modalità esecutive, del luogo di consumazione e degli strumenti daimpiegare. In tale prospettiva, l’evoluzione della vicenda e i successivi eventi nonvoluti avrebbero dovuto essere ascritti esclusivamente agli autori materiali.Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nell’interrogatorio del 30 gennaio 2019, avrebbeinoltre riferito che il delitto era stato inizialmente programmato per essereeseguito in un luogo diverso e con differenti modalità, ossia lungo la strada, e chesolo in un momento successivo sarebbe stato deciso di agire all’internodell’abitazione della vittima.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della leggepenale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto contestato al capo1) ai sensi degli artt. 110, 628 e 586 cod. pen.Con specifico motivo di appello si era invocata l’applicazione degli artt. 110,628 e 586 cod. pen., essendo emerso dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] i concorrenti non si prefigurassero di percuotere la [OSCURATO:PERSONA], essendo state lepercosse un’iniziativa estemporanea di [OSCURATO:PERSONA], arrabbiatosi per non avere trovatole chiavi, né avessero ideato di ricorrere a sevizie per costringere la donna aconsegnare la refurtiva, sicché costoro intendessero soltanto legarla e minacciarla.Tuttavia, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto configurabilel’omicidio preterintenzionale, che la giurisprudenza di legittimità, invero, escludequando la condotta dell’agente non sia diretta a percuotere o ledere, ma solo aminacciare la persona offesa, come avvenuto nella specie. Dunque, la morte diMaria [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata una vera e propria aberratio rispetto alla condottatenuta da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto essere ricondotta alla disciplina dell’art.586 cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza di appello a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l’inosservanza o l’erroneaapplicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione all’individuazione della violazionepiù grave ai fini della disciplina della continuazione.Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto più grave il delittodi omicidio preterintenzionale aggravato ai sensi dell’art. 585 cod. pen. rispetto aquello di rapina aggravata ex artt. 628, commi primo e terzo, nn. 1), 2), 3-bis) e3-quinquies), cod. pen., sul presupposto che la pena edittale massima previstaper la prima fattispecie sia pari a ventiquattro anni di reclusione, mentre quellaprevista per la seconda sia pari a venti anni.Ad avviso del ricorrente, premesso che la «violazione più grave» deve essereindividuata con riguardo alla pena edittale massima concretamente applicabileall’esito del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, nelcaso di specie la rapina pluriaggravata avrebbe dovuto essere considerata il reatopiù grave. Infatti, mentre il giudizio di equivalenza tra l’attenuante di cui all’art.114 cod. pen. e le aggravanti contestate impediva l’aumento di pena previstodall’art. 585 cod. pen., il divieto di bilanciamento stabilito dall’art. 628, quintocomma, cod. pen. avrebbe mantenuto integralmente operanti le aggravanti dellarapina. Ne conseguirebbe che la pena-base avrebbe dovuto essere individuata inquella di quattro anni e sei mesi di reclusione prevista per la rapina pluriaggravata,sulla quale applicare il successivo aumento per la continuazione.4. Con requisitoria scritta del 5 maggio 2026, il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto il rigetto dei ricorsi, rilevando, quanto a [OSCURATO:PERSONA],l’inammissibilità delle censure concernenti la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e AndreaCampanella, le cui convergenti dichiarazioni troverebbero riscontro negliaccertamenti tecnici acquisiti, nonché la configurabilità dell’omicidiopreterintenzionale anche in presenza di atti lesivi sorretti da dolo eventuale;quanto a [OSCURATO:PERSONA], la correttezza dell’individuazione del reato più grave ai finidella continuazione e della conseguente determinazione del trattamentosanzionatorio.5. In data 14 maggio 2026 è pervenuta in Cancelleria, a mezzo PEC, unamemoria difensiva a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse diCosimo [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto l’erronea applicazione della legge penalein relazione all’individuazione del reato più grave nell’omicidio preterintenzionaleaggravato ex artt. 584 e 585 cod. pen., anziché nella rapina pluriaggravatacontestata all’imputato, richiamando, a sostegno della censura, la sentenza delleSezioni unite n. 25939 del 2013 e la sentenza della Terza Sezione n. 44175 del2023.Secondo la prospettazione difensiva, tenuto conto del giudizio di equivalenzatra l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e le aggravanti contestate, nonché deldivieto di bilanciamento previsto per la rapina aggravata, la violazione più graveavrebbe dovuto essere individuata nella rapina pluriaggravata. Ne conseguirebbeche la pena-base avrebbe dovuto essere determinata in quella di quattro anni esei mesi di reclusione prevista per tale fattispecie, sulla quale applicare ilsuccessivo aumento per la continuazione, e non in quella di dieci anni di reclusioneassunta con riferimento al delitto di omicidio preterintenzionale.6. In data 20 maggio 2026 è pervenuta in Cancelleria, a mezzo PEC, unamemoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse delle parti civili,ha chiesto che i ricorsi fossero dichiarati inammissibili o, comunque, rigettati.Secondo la difesa delle parti civili, le censure formulate dai ricorrenti sarebberovolte a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita nelgiudizio di legittimità. È stata pertanto richiesta l’integrale conferma della sentenzaimpugnata, avuto riguardo sia alla correttezza del riconoscimento delle aggravanticontestate sia alle statuizioni civili pronunciate in favore dei congiunti dellapersona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essererigettato, mentre il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarato inammissibile.2. I primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] SabinoMoscaritolo, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sonoinfondati.2.1. La sentenza impugnata ha accertato, all’esito di una valutazionecomplessiva delle risultanze processuali, che [OSCURATO:PERSONA] non si limitò al meroinoltro del segnale telefonico relativo all’arrivo della vittima. La Corte territorialeha evidenziato, infatti, come tale comunicazione si inserisse in un più articolatocontesto partecipativo, caratterizzato dalla preventiva conoscenza delle abitudinidella persona offesa, dal monitoraggio del suo rientro a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dalcostante collegamento con gli altri compartecipi nelle fasi immediatamenteprecedenti e successive all’azione delittuosa.In particolare, secondo quanto emerso dalle convergenti dichiarazioniaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai relativi riscontri costituitidai dati del traffico telefonico e dagli esiti delle captazioni ambientali, l’imputatopartecipò alla programmazione delle concrete modalità esecutive della rapina,condividendo con i complici, nel corso degli incontri avvenuti nel garage ove labanda si riuniva, la decisione di fare ricorso a modalità operative funzionali allaviolenta coercizione fisica della vittima, in particolare attraverso l’utilizzo distrumenti come il taser, le fascette e il nastro isolante. Pertanto, il programmacriminoso era connotato, sin dall’origine, dalla previsione dell’impiego di mezziidonei a comprimere violentemente la libertà di autodeterminazione della vittimae a vincerne la resistenza.Alla stregua di tali risultanze, la sentenza impugnata ha escluso che le condotteviolente poste in essere dagli esecutori materiali potessero essere ricondotte aun’iniziativa autonoma, imprevedibile o eccentrica rispetto al piano condiviso daiconcorrenti, ritenendo invece che esse costituissero uno sviluppo coerente dellemodalità operative previamente concordate. Il ricorso alla forza fisica, infatti, noncostituiva un’evenienza sopravvenuta nel corso dell’azione, ma una modalitàoperativa prevista sin dalla fase preparatoria, essendo stata programmatal’utilizzazione di strumenti destinati a immobilizzare e costringere la vittima allaconsegna delle chiavi della cassaforte. Le condotte violente successivamentetenute dagli esecutori materiali non assunsero, pertanto, carattere eccentricorispetto all’accordo criminoso, ma si inscrissero pienamente nel programmadelittuoso originariamente concordato.Né assume rilievo decisivo il richiamo difensivo alle incertezze emerse circa lemodalità concrete dell’azione o ai mutamenti intervenuti nella fase esecutiva,essendo non significativa la predeterminazione di ogni singolo gestodell’aggressione, quanto la preventiva condivisione di un programma criminosoche contemplava l’uso della forza fisica e di strumenti coercitivi nei confronti dellavittima, di tal che le modalità concretamente attuate dagli esecutori materialirestano comprese nell’ambito del rischio accettato dai concorrenti.2.2. Le doglianze concernenti l’attendibilità dei collaboratori di giustizia non siconfrontano efficacemente con tale percorso motivazionale.Invero, la Corte territoriale ha proceduto alla verifica dell’attendibilità delledichiarazioni accusatorie attraverso un esame unitario della credibilità soggettivadei dichiaranti e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca dei rispettivi narrati, inconformità con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il giudiziorichiesto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. deve svilupparsi mediante unavalutazione complessiva e integrata di tutti gli elementi informativi legittimamenteacquisiti al processo, senza che sia imposta una rigida scansione logico-temporaletra verifica della credibilità e ricerca dei riscontri esterni. Tale impostazione siconforma al principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui, nella valutazionedelle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, la verifica dellacredibilità soggettiva del dichiarante e quella dell’attendibilità del narratocostituiscono profili logicamente distinti, ma da apprezzare unitariamente nelquadro complessivo delle emergenze processuali (Sez. U, n. 2084 del 29/11/2012,dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 4,n. 34413 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276676 - 01).Né colgono nel segno le doglianze relative alla valorizzazione soltanto parzialedelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato il principio secondo cuila parziale inattendibilità del collaboratore non impedisce di utilizzare i segmentidel narrato ritenuti intrinsecamente affidabili e adeguatamente corroborati daelementi esterni, purché l’area di inattendibilità non sia tale da travolgere lacomplessiva credibilità del dichiarante né presenti interferenze logico-fattuali conle parti del racconto ritenute veritiere (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimenti,Rv. 270153 - 01; v. anche Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022, dep. 2023, Paola,Rv. 284836 - 01).Nel caso di specie, la non rispondenza al vero di taluni segmenti concernenti ilruolo personalmente svolto dal dichiarante non investe il nucleo storico delledichiarazioni relative alla pianificazione della rapina e alla partecipazione degliodierni imputati, sicché non ricorre quella situazione di macroscopica egeneralizzata inattendibilità che, secondo la giurisprudenza di legittimità,impedisce il frazionamento valutativo del narrato.In applicazione di tali principi, la Corte di assise di appello ha congruamentespiegato perché le discrasie concernenti il ruolo personalmente rivestito dalcollaboratore nell’esecuzione della rapina non fossero idonee a inficiarel’affidabilità delle ulteriori dichiarazioni concernenti la pianificazione del fatto, ilruolo dei concorrenti e la conoscenza delle modalità esecutive dell’azionecriminosa. In particolare, già la sentenza di primo grado, la cui motivazione èdestinata a integrarsi con quella di appello, aveva valorizzato la convergenza trale dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e quelle provenienti da AndreaCampanella, ritenuto estraneo alla fase esecutiva dei fatti. La reciproca confermaofferta dai due narrati in ordine alla preparazione della rapina, ai ruoli dei partecipie alle modalità dell’azione costituisce un ulteriore indice di affidabilità delcompendio dichiarativo, trovando riscontro negli ulteriori elementi acquisiti nelprocedimento.Né rileva che parte delle informazioni provenisse da confidenzeautoaccusatorie rese da un correo, trattandosi di contributi dichiarativi che, unavolta ritenuti spontanei e attendibili, possono assumere piena efficacia probatoriasecondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, GrandeAracri, Rv. 281603 - 02).Le censure difensive sul punto si risolvono, pertanto, nella prospettazione diuna diversa lettura del compendio probatorio, non consentita nel giudizio dilegittimità.Né può ritenersi, infine, che la Corte territoriale si sia limitata a un merorichiamo alla doppia conforme, avendo essa sviluppato una autonoma valutazionecritica delle specifiche censure proposte con l’atto di appello.2.3. Una volta accertato che il programma criminoso originariamente condivisocontemplava il ricorso a modalità coercitive implicanti l’aggressione fisica dellavittima, risulta correttamente affermata la configurabilità dell’omicidiopreterintenzionale.La Corte territoriale ha, infatti, logicamente ritenuto che il programmacriminoso comprendesse il compimento di atti diretti a percuotere o ledere e chel’evento mortale rappresentasse uno sviluppo concretamente prevedibile dellemodalità esecutive pianificate, avuto riguardo all’età della vittima, alla suacondizione di vulnerabilità e all’intensità delle condotte programmate per ottenerel’accesso alla cassaforte.Né la morte della persona offesa poteva essere qualificata come un eventoriconducibile a un’iniziativa estemporanea o imprevedibile degli esecutorimateriali, poiché le modalità dell’azione erano state previamente condivise daiconcorrenti e contemplavano il ricorso a strumenti coercitivi destinati aimmobilizzare [OSCURATO:PERSONA] e a vincerne la resistenza.Tale conclusione è conforme agli ormai consolidati approdi della giurisprudenzadi legittimità relativamente alla struttura del delitto di omicidio preterintenzionale.Infatti, con riferimento al profilo relativo all’elemento oggettivo, è statocondivisibilmente affermato che rientra nella nozione di atti diretti a percuotere dicui all’art. 584 cod. pen. qualsiasi esercizio di una violenta energia fisica idonea arealizzare una manomissione del corpo della vittima e a provocare una sensazionedolorosa ai danni di quest’ultima, senza che sia necessario che tale sensazione siverifichi (Sez. 5, n. 624 del 23/10/2024, dep. 2025, Bufano, Rv. 287459 - 02;Sez. 2, n. 890 del 22/11/2023, dep. 2024, Cucchiara, Rv. 285794 - 01, relativoproprio al caso di una rapina in danno di un’anziana donna, immobilizzata eimbavagliata, in cui la morte della vittima era sopraggiunta per insufficienzacardiaca acuta, ritenuta conseguenza indiretta della descritta azione violenta);situazione alla quale è certamente riconducibile il complesso delle condotte tenutenei confronti della persona offesa, fatta oggetto finanche dell’uso di un taser.Del pari, quanto all’elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità èormai pervenuta ad affermare che l’evento mortale, il quale deve essere nonvoluto, deve essere prevedibile in concreto (v. Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024,Sansone, Rv. 286574 - 01; nonché, nella giurisprudenza successiva, Sez. 5, n.34342 del 05/07/2024, Matin, Rv. 286931 - 01; Sez. 5, n. 43093 del 16/10/2024,Loi, Rv. 287244 - 01; Sez. 5, n. 624 del 23/10/2024, dep. 2025, Bufano, Rv.287459 - 01; Sez. 5, n. 10865 del 14/02/2025, Stallone, Rv. 287753 - 01; Sez.5, n. 27694 del 27/06/2025, Abbondanza, Rv. 288505 - 01). Nella specie, laconcreta prevedibilità dell’evento mortale è stata logicamente desunta dallesentenze di merito dal programmato ricorso alla violenza fisica ai danni dellavittima, dimostrato anche dalla preventiva predisposizione di strumenti coercitiviquali il taser, le fascette e il nastro isolante, che gli esecutori materiali avrebberodovuto utilizzare per immobilizzare la persona offesa e costringerla a fornire leinformazioni necessarie all’accesso alla cassaforte (pagg. 48-49 della sentenza diprimo grado e pag. 24 della sentenza di appello). Ne consegue la correttaconfigurazione della fattispecie dell’omicidio preterintenzionale.2.4. Né è condivisibile l’assunto difensivo secondo cui il programma criminosoavrebbe contemplato esclusivamente una condotta minacciosa. Le modalitàoperative concordate prevedevano, infatti, il ricorso a strumenti destinati aimmobilizzare con la forza la vittima e a vincerne la resistenza, sicché il progettodelittuoso implicava già il compimento di atti diretti a percuotere o ledere,incompatibili con la configurazione della fattispecie di cui all’art. 586 cod. pen.Invero, il già richiamato accertamento compiuto dai Giudici di merito circa lapreventiva condivisione di un programma criminoso implicante il compimento didella qualificazione giuridica del fatto, la configurabilità della fattispecie di mortecome conseguenza di altro delitto prevista dalla menzionata disposizionecodicistica, la quale, come noto, presuppone una struttura incompatibile con lavolontaria realizzazione del reato-base di percosse o lesioni, che costituisce,invece, il fondamento dell’omicidio preterintenzionale (Sez. 1, n. 21039 del26/04/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231770 - 01; Sez. 5, n. 21002 del 20/04/2015,Cutrufello, Rv. 263712 - 01; Sez. 5, n. 23606 del 04/04/2018, Perrone, Rv.273284 - 01).2.5. L’intero impianto difensivo muove, in definitiva, dal presupposto che lepercosse e le lesioni sarebbero state il risultato di un’iniziativa autonoma degliesecutori materiali; presupposto espressamente escluso dalla sentenza impugnatamediante una motivazione immune da vizi logici e giuridici, che ha ricondotto talicondotte all’originario programma criminoso condiviso anche dall’odiernoricorrente.Ne consegue, pertanto, la complessiva infondatezza del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile per difetto di interesse.3.1. Il ricorrente censura l’individuazione del reato più grave ai finidell’applicazione della disciplina della continuazione, sostenendo che la pena baseavrebbe dovuto essere determinata prendendo a riferimento, quale violazione piùgrave, la rapina pluriaggravata anziché l’omicidio preterintenzionale aggravato.Tuttavia, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.3.2. Va richiamato, preliminarmente, l’orientamento giurisprudenziale, quiintegralmente condiviso, secondo cui, in tema di reato continuato, la violazionepiù grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reatoritenuto dal giudice, avuto riguardo alle singole circostanze in cui la fattispecie siè manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra esse (Sez. U, n. 25939del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01; conf., Sez. 4, n. 30557 del07/06/2016, Carfì, Rv. 267689 - 01; Sez. 2, n. 36107 del 16/05/2017, Ciccia, Rv.271031-01). Resta fermo che l’individuazione del concreto trattamentosanzionatorio per il reato ritenuto più grave non può comportare l’irrogazione diuna pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U,n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 - 01; Sez. 3, n. 18099 del15/11/2019, dep. 2020, Niang, Rv. 279275 - 01; Sez. 5, n. 854 del 18/11/2022,dep. 2023, Glaoui, Rv. 284184 - 01).Sempre in via preliminare, va ribadito il consolidato principio secondo cui èinammissibile per difetto di interesse il ricorso con il quale il condannato miri aottenere una mera inversione del rapporto di gravità tra reati unificati dal vincolodella continuazione, qualora non dimostri l’idoneità della doglianza a determinareun concreto vantaggio sul piano sanzionatorio e l’accoglimento della censurarichieda una nuova complessiva determinazione della pena, con esiti nonpredeterminabili e non necessariamente più favorevoli (Sez. 5, n. 10711 del23/11/2021, dep. 2022, Valenti, Rv. 282894 - 01; Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000,Tixi, Rv. 216804 - 01).3.3. Il ricorrente ha dedotto che, nel caso di specie, mentre l’equivalenza tral’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e le aggravanti dell’omicidiopreterintenzionale ha fatto sì che il massimo edittale previsto per tale fattispeciefosse quello dell’ipotesi non aggravata, pari a 18 anni di reclusione, il divieto diprevalenza delle attenuanti previsto dal quinto comma dell’art. 628 cod. pen.avrebbe comportato che il massimo edittale previsto per la rapina pluriaggravatarimanesse pari a 20 anni di reclusione, sicché quest’ultima sarebbe stata laviolazione più grave. Da tale premessa il ricorrente ha tratto la conclusione che lapena base avrebbe dovuto essere quella prevista per la rapina pluriaggravata, paria quattro anni e sei mesi di reclusione.Osserva, sul punto, il Collegio che, in questo modo, il ricorrente non ha assoltoall’onere di dimostrare l’esistenza di un concreto interesse all’impugnazione.La doglianza, infatti, omette di indicare in quale misura la diversaindividuazione del reato più grave avrebbe potuto tradursi in una riduzione dellapena concretamente inflitta, limitandosi a prospettare un differente criterio dideterminazione della pena base senza dimostrarne l’effettiva incidenza favorevolesul trattamento sanzionatorio finale.È, anzitutto, arbitrario ritenere che l’eventuale individuazione della rapinapluriaggravata quale reato più grave dovesse necessariamente comportare ladeterminazione della pena base nel minimo edittale previsto per tale fattispecie;in ogni caso, appare assorbente la considerazione per cui, come già osservato, lapena da applicare per la rapina pluriaggravata non potrebbe, comunque, essereinferiore al minimo edittale previsto per il delitto di omicidio preterintenzionale.Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato quale concreto vantaggiosanzionatorio sarebbe derivato dall’invocata inversione del rapporto di gravità trai reati in continuazione, sicché difetta l’interesse all’impugnazione.3.4. L’assorbente rilievo del difetto di interesse rende superfluo l’esame dellacorrettezza, in astratto, del criterio di individuazione della violazione più graveprospettato dal ricorrente e dei richiami giurisprudenziali posti a sostegno dellarelativa doglianza.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere,invece, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186,della Corte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussistanoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità», sicché, a norma dell’art. 616cod. proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l’oneredelle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma che deve essere fissata, equitativamente, in3.000,00 euro.5. Quanto alle spese delle parti civili, esse non vanno liquidate, avendo la difesadelle stesse depositato conclusioni scritte, ma non essendo essa comparsaall’odierna pubblica udienza. Infatti, secondo il principio affermato dalle Sezioniunite, «nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condannadell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile chenon sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata aformulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria incancelleria con l’allegazione di nota spese» (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023,dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03). P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] CosimoDamiano che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 21/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]