CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 luglio 1962
Cassazione n. 39154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dà: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1962 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/setTfe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2022 il Tribunale di Pesaro ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la complessiva pena di anni uno e mesi otto di reclusione ,ed euro 3.600,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2), altresì disponendo la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen., per mancato dissequestro di un bene non utilizzato per la commissione del fatto delittuoso e non costituente prezzo o profitto del reato, altresì lamentando motivazione assente, carente, illogica, contraddittoria ed errata. Il disposto provvedimento di confisca avrebbe riguardato, infatti, anche un telefono cellulare, nella disponibilità dell'imputato, sequestrato al momento dei fatti senza che sia stata espressa motivazione alcuna in proposito, in particolare non essendo stata rappresentata nessuna diretta riferibilità di tale bene alla condotta delittuosa del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, dovendo trovare accoglimento la doglianza dedotta. 2. L'art. 240 cod. pen. prevede, infatti, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01). Trattandosi di confisca facoltativa, tuttavia, il giudice di merito è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni serviti o destinati .a commettere il reato. Per come correttamente ritenuto da• questa Corte di legittimità - peraltro proprio con riferimento ad una fattispecie in cui, contestualmente all'applicazione della pena, era stata disposta la confisca del cellulare dell'imputato senza specifica motivazione, così inducendo il Collegio all'annullamento senza rinvio della sentenza ed alla restituzione del bene all'interessato - anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454-01). Di tali principi non ha, all'evidenza, tenuto conto il giudice nella sentenza impugnata, in cui si è limitato a disporre la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, senza fornire motivazione alcuna delle ragioni di adozione di tale provvedimento. D'altro canto, non si può non osservare come — escluso che ne potesse costituire il prodotto o il profitto - non sia dato comprendere in che modo il telefono cellulare sequestrato potesse costituire un bene utilizzato per la commissione del reato, essendo stata contestata al [OSCURATO:PERSONA] un'imputazione di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (e non già una condotta di cessione illecita). 3. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del telefono cellulare in sequestro, con rinvio al Tribunale di Pesaro per nuovo esame sul punto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del telefono con rinvio al Tribunale di Pesaro per nuovo esame sul punto. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022 Il