CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 1976
Cassazione n. 11168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1976 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità del primo motivo che appare reiterativo della tesi difensiva, mentre appare priva di qualunque correlazione al fatto concreto la questione della delimitazione del concetto di abitazione, atteso che dall'istruttoria è emerso che non vi era alcun garage annesso e comunicante con l'abitazione; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); Ritenuto che il secondo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è ugualmente inammissibile avendo la Corte di appello di Palermo valorizzato i precedenti penali specifici con valutazioni di merito che non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i