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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10961/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG 13194-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- )uM contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza n.

RG 5616/2018 avverso [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TARANTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A', il quale chiede, che la Corte di Cassazione accolga il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. il Tribunale di Taranto ha sospeso il giudizio, intrapreso dall'odierno ricorrente e relativo alla divisione dell'azienda dell'impresa familiare, intercorrente con [OSCURATO:PERSONA];

2. il Tribunale ha ritenuto «causa pregiudicante», idonea a legittimare la sospensione necessaria, quella promessa dal medesimo ricorrente, dinanzi al Giudice del Lavoro (e pendente in appello), per l'accertamento di diritti derivanti dalla partecipazione alla impresa familiare;

3. ricorre [OSCURATO:PERSONA] che assume l'insussistenza di una ipotesi di sospensione necessaria; resta intimata [OSCURATO:PERSONA];

4. il Procuratore Generale chiede accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]:

5. il ricorso è fondato; 6.secondo l'orientamento delle sezioni unite di questa Corte, infatti, «salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod.proc.civ.» (Cass., sez. un., nr. 10027 del 2012, seguita, da ultimo, da Cass. nr. 17936 del 2018);

7. in linea con l'indicato arresto, più di recente, le sezioni unite, con la pronuncia nr. 21763 del 2021, hanno affermato che, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che Ric. 2021 n. 13194 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -2- richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod.proc.civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod.proc.civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, cod.proc.civ;

8. venendo al caso di specie, dunque, la sospensione era rimessa al potere discrezionale del giudice (a differenza di quella, necessaria, di cui all'art. 295 cod.proc.civ.) che avrebbe dovuto motivare l'esercizio del proprio potere di sospensione (cfr., ex multis, Cass. nr. 21664 del 2015);

9. il provvedimento di sospensione va, pertanto, cassato;

10. la causa dovrà essere riassunta, nel termine indicato in dispositivo, innanzi al Tribunale di Taranto che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, concedendo alle parti termine di 60 giorni per la riassunzione, dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo.

Così deciso nella camera di consiglio del

2.12.21. [OSCURATO:PERSONA].ssa.

Margherita M • [OSCURATO:PERSONA] 05 APR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 13194-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- )uM contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza n. RG 5616/2018 avverso [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TARANTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A', il quale chiede, che la Corte di Cassazione accolga il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Tribunale di Taranto ha sospeso il giudizio, intrapreso dall'odierno ricorrente e relativo alla divisione dell'azienda dell'impresa familiare, intercorrente con [OSCURATO:PERSONA]; 2. il Tribunale ha ritenuto «causa pregiudicante», idonea a legittimare la sospensione necessaria, quella promessa dal medesimo ricorrente, dinanzi al Giudice del Lavoro (e pendente in appello), per l'accertamento di diritti derivanti dalla partecipazione alla impresa familiare; 3. ricorre [OSCURATO:PERSONA] che assume l'insussistenza di una ipotesi di sospensione necessaria; resta intimata [OSCURATO:PERSONA]; 4. il Procuratore Generale chiede accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 5. il ricorso è fondato; 6.secondo l'orientamento delle sezioni unite di questa Corte, infatti, «salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod.proc.civ.» (Cass., sez. un., nr. 10027 del 2012, seguita, da ultimo, da Cass. nr. 17936 del 2018); 7. in linea con l'indicato arresto, più di recente, le sezioni unite, con la pronuncia nr. 21763 del 2021, hanno affermato che, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che Ric. 2021 n. 13194 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod.proc.civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod.proc.civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, cod.proc.civ; 8. venendo al caso di specie, dunque, la sospensione era rimessa al potere discrezionale del giudice (a differenza di quella, necessaria, di cui all'art. 295 cod.proc.civ.) che avrebbe dovuto motivare l'esercizio del proprio potere di sospensione (cfr., ex multis, Cass. nr. 21664 del 2015); 9. il provvedimento di sospensione va, pertanto, cassato; 10. la causa dovrà essere riassunta, nel termine indicato in dispositivo, innanzi al Tribunale di Taranto che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, concedendo alle parti termine di 60 giorni per la riassunzione, dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.21. [OSCURATO:PERSONA].ssa. Margherita M • [OSCURATO:PERSONA] 05 APR
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