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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37520/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso del Pollino, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili per assoluta genericità; considerato, inoltre, che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, in quanto denunciano vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla valutazione probatoria, senza alcun confronto con la sentenza impugnata (v. pag. 1-2 ove si dà lineare spiegazione della sussistenza del reato in ragione della distorta rappresentazione dei fatti proposta nella denuncia a carico del Rizzo); rilevato che anche il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è generico nonché manifestamente infondato a fronte della pena irrogata nel minimo con il beneficio della sospensione condizionale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso del Pollino, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili per assoluta genericità; considerato, inoltre, che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, in quanto denunciano vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla valutazione probatoria, senza alcun confronto con la sentenza impugnata (v. pag. 1-2 ove si dà lineare spiegazione della sussistenza del reato in ragione della distorta rappresentazione dei fatti proposta nella denuncia a carico del Rizzo); rilevato che anche il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è generico nonché manifestamente infondato a fronte della pena irrogata nel minimo con il beneficio della sospensione condizionale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 37520/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris