CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 39162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 14/0:3/2023 ,che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Locato responsabile di reato di cui all'art. 641 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce erronea applicazione di legge penale ed inidonietà della moivazione in relazione all'applicazione della recidiva [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.14L Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata contestualmente al dispositivo, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. il termine per l'impugnazione scadeva il 29 marzo 2023, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 31 marzo 2023. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis