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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02366/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNAidet-e-ervvtsrrattFraTti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 7 febbraio 2018 il Tribunale di Bologna ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitti di furto aggravato e di danneggiamento aggravato.

2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge.

Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2 -bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

Il Consigliere e ensore D E p 3 s---1 Presidente (Giuseppe vich) IN C1 CF' (F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNAidet-e-ervvtsrrattFraTti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 7 febbraio 2018 il Tribunale di Bologna ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitti di furto aggravato e di danneggiamento aggravato. 2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.. 3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2 -bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere e ensore D E p 3 s---1 Presidente (Giuseppe vich) IN C1 CF' (F
Sentenza Cassazione n. 02366/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris