CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 04085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 5 maggio 2016, ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Ancona con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, gli imputati erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 1.191,4 di marijuana, commesso il 27/0572013, alla pena di anni tre di reclusione e C 10.000 di multa ciascuno. 2. Avverso la sentenza gli imputati, hanno proposto, tramite il difensore, ricorsi per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione su diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità e di mancata applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio per effetto della sentenza n. 32 del 2014. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso essendo stata irrogata una pena illegale. [OSCURATO:PERSONA] 3. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Viene in rilievo l'illegalità della pena applicata ai ricorrenti per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità degli artt. 4- bis e 4- vides ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, introdotti dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, con riviviscenza della disciplina sanzionatoria ante vigente che distingueva, nettamente a fini del trattamento sanzionatorio, tra loro le droghe c.d. pesanti e quelle c.d. leggere, prevedendo per i fatti che avevano ad oggetto le prime, la pena della reclusione da otto a venti anni e della multa da C 25.822,00 a C 258.228,00 (art. 73, comma 1) e per le seconde, la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da C 5.164,00 a C 77.468,00 (art. 73, comma 4), pena edittale, per le c.d. droghe leggere, che è norma più favorevole e che deve essere applicata per effetto della pronuncia del Giudice delle legge. La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 28/11/2013, la sentenza della Corte d'appello è stata pronunciata in data 05/05/2016 ed ha confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado senza operare alcuna valutazione degli effetti della pronuncia della sentenza n. 32 del 2014. Il reato, per cui gli imputati hanno riportato condanna, ora qualificati quale violazione dell'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato commesso il 27/05/2013, durante la vigenza della legge successivamente dichiarata incostituzionale. Dunque, la pena irrogata all'imputato è illegale. Con riferimento alla sentenza di condanna per illecita detenzione di droghe «leggere», le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la pena determinata dal giudice deve ritenersi illegale quando la quantificazione sia stata operata attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205). Osservano le Sezioni Unite che «la valutazione del giudice nella commisurazione della pena ha come imprescindibile presupposto la valutazione de/legislatore che, a sua volta, deve essere espressione di un corretto esercizio del principio di colpevolezza e di proporzionalità. Con riferimento a questi principi deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine». 9.- L'illegalità della pena, nel caso in esame, impone l'annullamento della sentenza impugnata, l'annullamento va disposto senza rinvio perché nelle more è maturata la prescrizione dei reati maturata al 27/11/2020. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17 dicembre 2021 en