CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 18 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] proponeva innanzi alla Corte d'appello di Perugia istanza di rescissione del giudicato relativo alla sentenza n. 649 del 2021, emessa dalla medesima Corte il 28 maggio 2021, con la quale il suo appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Perugia del 16 luglio 2019 era stato dichiarato inammissibile per tardività. Deduceva di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento e di essere rimasto ignaro del processo sino alla notifica dell'ordine di esecuzione avvenuta nel 2024. La Corte d'appello rigettava l'istanza rilevando che dagli atti risultava la rituale dichiarazione di contumacia dell'imputato sin dall'udienza preliminare del 4 dicembre 2012 e nuovamente all'udienza dibattimentale del 14 marzo 2013, sicché la qualificazione come "assente" riportata nell'epigrafe della sentenza del 28 maggio 2021 doveva ritenersi meramente erronea e inidonea a modificare lo status processuale dell'imputato, che aveva mantenuto, per l'intera durata del procedimento, la condizione di contumace secondo la disciplina previgente, attesa l'applicabilità dell'art. 15-bis, comma 2, legge 67 del 2014 e l'assenza di un decreto di irreperibilità. La Corte osservava inoltre che proprio tale condizione, e non la successiva, impropria qualificazione come "assente", precludeva l'accesso al rimedio straordinario della rescissione del giudicato, istituto riservato a chi sia stato dichiarato assente secondo la disciplina introdotta nel 2014 e non applicabile ai procedimenti ancora regolati dal sistema della contumacia. Aggiungeva che l'appello del 2019, proposto tramite difensore di fiducia, evidenziava la possibilità dell'imputato di acquisire conoscenza del processo nelle sue varie fasi. 2.Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in distinti motivi. 3.In primo luogo deduce il difetto assoluto di motivazione, assumendo che il Collegio aveva esplicitato la difficoltà di ricostruire integralmente il fascicolo per la "mole degli atti", riconoscendo così, seppur implicitamente, il rischio di errori nella valutazione documentale, con conseguente impossibilità di controllare la logicità e correttezza del percorso argomentativo. 4.Deduce, altresì, l'erronea applicazione dell'art. 15-bis, comma 2, legge n. 67 del 2014, sul presupposto che nel giudizio d'appello l'imputato fosse stato qualificato non come contumace, bensì come assente, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova disciplina del processo in assenza, comprensiva del rimedio della rescissione del giudicato. Da tali rilievi la difesa faceva discendere una duplice illegittimità dell'ordinanza: la nullità per motivazione meramente apparente e la violazione della disciplina transitoria, con ingiustificata esclusione del rimedio straordinario richiesto. [OSCURATO:PERSONA] 2 J 1. Preliminare è l'analisi del secondo motivo di ricorso. L'istituto della rescissione del giudicato è stato introdotto con la legge 28 aprile 2014, n. 67 (in vigore dal 17 maggio 2014), che all'art. 11, comma 5, disponeva: «dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente: Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». Con legge 11 agosto 2014, n. 118, veniva introdotto nella citata legge n. 67 del 2014 l'art. 15-bis, che dispone: «Norme transitorie. 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». Tanto premesso, deve osservarsi che il caso di specie ricade nell'ambito di operatività del secondo comma del citato art. 15-bis, con conseguente applicabilità della disciplina previgente, giacché, sebbene nel 2014 non fosse stato ancora pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, la presenza di pregresse e rituali declaratorie di contumacia, adottate nelle fasi anteriori del giudizio, segnatamente all'udienza preliminare del 4 dicembre 2012 avanti al G.u.p. di Perugia e, successivamente al rinvio a giudizio, all'udienza di comparizione del 14 marzo 2013 avanti al Tribunale di Perugia, ha determinato, per effetto dell'art.15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il permanere dell'operatività della disciplina previgente. Né può ritenersi rilevante, ai fini di escludere l'applicazione della contumacia, come prospettato dalla difesa dell'imputato, il fatto che nel giudizio di secondo grado l'imputato sia stato dichiarato "assente", in evidente contrasto rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis, poiché una tale impropria qualificazione non è, di per sé sola, idonea a determinare una modificazione effettiva dello status di contumace dell'interessato, che questi ha continuato a rivestire per l'intero arco del procedimento e per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega alla posizione. Il motivo di ricorso è dunque infondato e va rigettato dovendo ritenersi corretta la decisione della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile il rimedio della rescissione del giudicato, poiché l'imputato, proprio in quanto contumace, non può giovarsi dell'istituto previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen., introdotto esclusivamente nel nuovo regime del processo in assenza. Il rigetto del secondo motivo di ricorso assorbe l'esame del primo. 3.Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il rico