CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 49230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1958, avverso la sentenza in data 10/05/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'atto di appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 22 febbraio 2016 del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per violazioni dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi C e F) e dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi D ed E). 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge in relazione agli art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modifiche dalla I. 18 dicembre 2020 n. 176 e agli art. 178 cod. proc. pen., perché non aveva ricevuto la notifica della requisitoria del Procuratore generale dieci giorni prima dell'udienza di appello con lesione del diritto di difesa. Con il secondo eccepisce la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perché la Corte territoriale aveva affermato che non esistevano le soglie di punibilità, allorché la formulazione normativa vigente negli anni in contestazione, 2006 e 2007, prevedeva una soglia di trecento milioni di lire. Pertanto, valida era la censura dell'appello di verifica del superamento della soglia che in primo grado era stata affermata in modo apodittico. Con il terzo deduce la nullità della sentenza per manifesta illogicità di motivazione e violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e per la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva, ciò che avrebbe portato alla prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui l'omessa trasmissione o il ritardo della trasmissione della requisitoria del procuratore generale al difensore dell'imputato costituisca una nullità a regime intermedio (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152-01 e Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175-01) che obbliga la parte a sollevare l'eccezione nel primo atto utile e quindi con le sue conclusioni (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01). Peraltro, va segnalato che più di recente è stato sostenuto che l'omessa formulazione delle conclusioni scritte nel giudizio di appello da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01). Nel caso in esame, non consta che la difesa abbia presentato le sue conclusioni per cui le è preclusa qualsiasi eccezione sul tema. E' manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, perché si tratta di una questione nuova, non devoluta con l'atto di appello che puntava, invece, all'esclusione del dolo specifico derivante da un errore sul precetto extra-penale e quindi a ottenere un'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Pertanto, deve ritenersi maturata una preclusione in merito all'accertamento dell'entità dell'evasione compiuto dal Tribunale, per cui un eventuale difetto di motivazione quanto al superamento della soglia dell'art. 8 ai fini dell'irrogazione di una pena più contenuta è del tutto irrilevante. E' fondato, invece, il terzo motivo, perché la difesa aveva argomentato in merito alla possibilità di un trattamento sanzionatorio più mite e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva, mentre la Corte di appello ha ritenuto aspecifico il motivo e ha concluso per l'inammissibilità del gravame in ossequio al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Galtelli con sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822. Ritiene questo Collegio, invece, che la doglianza fosse specifica e che la Corte territoriale avrebbe dovuto rispondere nel merito e non in rito. Infatti, la difesa aveva lamentato l'eccessivo rigore della pena nel suo complesso, quindi anche implicitamente in relazione agli aumenti applicati per la continuazione, avuto riguardo al comportamento collaborativo dell'imputato - dalla sentenza di primo grado si desume che l'istruttoria è consistita nell'audizione di un solo teste perché la difesa ha prestato il consenso all'acquisizione dell'ordinanza del GIP e dei processi verbali di constatazione -, alla personalità non allarmante e alle condizioni economiche e personali, circostanze queste non valutate dai Giudici. Inoltre, aveva lamentato il diniego delle generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, ciò che implicava senz'altro un'analisi del merito, considerate le possibili ricadute positive per l'imputato in termini di prescrizione dei reati. A tali fini la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perché esamini nel merito la doglianza sul trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ivi comprese l'applicazione delle circostanze e l'eventuale bilanciamento P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il