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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2018

Cassazione n. 04537/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32743-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 220/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 388/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della materia del contendere R.G.N.32743/2018 Cron. Rep. Ud.06/02/2024 CC 1. Con sentenza n. 1131 del 2007 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda di risarcimento del danno, parametrato alle indennità stipendiali apicali da cui era stato pretermesso, proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’accertata illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale conferitogli dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale, in accoglimento del gravame incidentale proposto dal datore di lavoro, rigettava tutte le domande proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. 3. La S.C., con la sentenza n. 9728 del 2017, in accoglimento del ricorso dal lavoratore, cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte territoriale di Salerno in diversa composizione che, per quanto qui rileva, così statuiva: “in accoglimento del presente ricorso in riassunzione liquida in complessivi € 9846,16, oltre interessi ex art. 16 l. n. 412 del 1991 dalla domanda e fino all’effettivo soddisfo, le somme dovute al Fasolino per indennità di p.o. per gli ultimi mesi di lavoro”. 4. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, [OSCURATO:PERSONA], che lamentava l’erroneità della sentenza di appello per aver condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al solo pagamento della indennità di posizione e non anche diquella di risultato. 5. Resisteva con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che l’avvocato di [OSCURATO:PERSONA], anteriormente alla trattazione del giudizio in camera di consiglio depositava istanza di cessazione della materia del contendere, per intervenuta transazione delle parti circa l’oggetto del giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la transazione in atti è idonea alla definizione del giudizio, dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese del giudizio di legittimità in armonia con quanto pattuito dalle stesse parti nella transazione di cui innanzi. 3. Non va disposto il raddoppio del contributo unificato in adesione ad un consolidato indirizzo di questa Corte da ultimo ribadito da Cass. Sez. 3 , n. 20697 del 20/07/2021 , r v. 662193 –01 che sul punto ha chiarito che: i n tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del
Sentenza Cassazione n. 04537/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris