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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36823/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15309/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara e disgiuntamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, domiciliato ex art. 366 secondo comma cod. proc. civ. in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 294, è domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 1340/07/2014 pronunciata il 10 dicembre 2014 e depositata il 4 dicembre 2014 nonché sul ricorso ulteriore proposto dal medesimo: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come sopra, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, come sopra rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - intimata - avverso il provvedimento di rigetto della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 4 dicembre 2020 Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dell'il giugno 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] che

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti l'intimazione di pagamento e la relativa cartella di pagamento per la somma complessiva di 18.109,71 euro, emessa a seguito di atti di accertamento dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Chieti, per omesso versamento IRPEF, IVA, addizionale comunale e regionale per l'anno 2006.2.

La C.T.P. adita dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal contribuente ritenendo regolare la notifica della cartella di pagamento e quindi, da un lato, tardiva l'impugnazione della stessa e, dall'altro, in relazione all'intimazione di pagamento, inammissibile il ricorso non avendo il ricorrente dedotto vizi propri dell'atto.

3. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello, deducendo la violazione e la falsa applicazione della disposizione concernente le modalità di compimento delle operazioni di notificazione della cartella di pagamento.

Asseriva, in particolare, che nella specie si verteva in ipotesi di irreperibilità solo "relativa" del destinatario e non "assoluta", come invece aveva ritenuto il giudice di prime cure, non avendo egli mai mutato la propria residenza di [OSCURATO:PERSONA], via Torremontana, n. 12, indirizzo indicato nella predetta cartella impugnata e comunque risultante dal certificato storico di residenza che produceva.

Deduceva altresì la prescrizione del credito tributario, nonché l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sul motivo di ricorso relativo all'omessa comunicazione del previsto controllo automatizzato.

4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 1340/07/2014, depositata il 4 dicembre 2014, rigettava l'appello del contribuente, ritenendo che la notifica della cartella risultava essere stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di destinatario "assolutamente irreperibile" in quanto trasferito per ignota destinazione (come accertato dal messo notificatore).

5. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resistono con separati controricorsi l'Agenzia delle entrate e l'agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

6. Con memoria in data 27 luglio 2020 il ricorrente comunicava di avere depositato istanza di definizione agevolata del giudizio, essendosi avvalso delle disposizioni previste dall'art. 6 comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, talché il ricorso, già fissato nell'adunanza camerale del 10 settembre 2020, veniva rinviato, onde consentire la notifica della memoria anzidetta alle controparti, e poi nuovamente fissato nell'adunanza camerale dell'il giugno 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ;

7. L'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dal contribuente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla

I. n. 136 del 2018, veniva tuttavia rigettata dall'Agenzia delle entrate di Chieti con provvedimento notificato il 4 dicembre 2020 al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui resiste con controricorso l'amministrazione finanziaria.

Considerato che:

1. In via preliminare va esaminato il ricorso proposto dal contribuente in data 7 dicembre 2020 avverso il provvedimento con cui l'ufficio finanziario rigettava la domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla

I. n. 136 del 2018; ricorso con cui deduce "l'inammissibilità del diniego della definizione agevolata" che, a norma del citato art. 6, comma 12, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, andava "notificato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali".

A tal fine il ricorrente richiama la Circolare n. 6 del 1 aprile 2019 della Agenzia delle Entrate, secondo cui è necessario che "la determinazione di rigetto sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente motivato, il quale deve essere notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione deve ritenersi validamente perfezionata"; aggiunge, inoltre, che "la notifica, in base al comma 12 dell'articolo 6, va effettuata secondo le modalità previste per gli atti processuali, cioè applicando le regole contenute negli articoli 16, 16-bis e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992"; con la precisazione contenuta nel comma 2 di detto art. 16 che "le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile".

L'eccezione appare meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere che l'inosservanza da parte dell'ufficio del termine perentorio del 31 luglio 2020, previsto per la notifica del diniego di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata de qua, la lite abbia determinato il valido perfezionamento della definizione della controversia.

Il provvedimento di diniego dell'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dal contribuente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla

I. n. 136 del 2018, è stato infatti adottato dall'Agenzia delle Entrate di Chieti con provvedimento privo di data e di protocollo dell'ufficio, notificato al [OSCURATO:PERSONA] solo in data 4 dicembre 2020.

Conseguentemente deve ritenersi priva di qualsiasi effetto l'istanza di trattazione della controversia avanzata per il tramite dell'Avvocatura dello Stato dall'Ufficio in data 7 agosto 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. citato.

L'evoluzione e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata; dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata, prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018.

Spese compensate.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15309/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara e disgiuntamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, domiciliato ex art. 366 secondo comma cod. proc. civ. in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 294, è domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 1340/07/2014 pronunciata il 10 dicembre 2014 e depositata il 4 dicembre 2014 nonché sul ricorso ulteriore proposto dal medesimo: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come sopra, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, come sopra rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - intimata - avverso il provvedimento di rigetto della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 4 dicembre 2020 Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dell'il giugno 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] che 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti l'intimazione di pagamento e la relativa cartella di pagamento per la somma complessiva di 18.109,71 euro, emessa a seguito di atti di accertamento dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Chieti, per omesso versamento IRPEF, IVA, addizionale comunale e regionale per l'anno 2006.2. La C.T.P. adita dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal contribuente ritenendo regolare la notifica della cartella di pagamento e quindi, da un lato, tardiva l'impugnazione della stessa e, dall'altro, in relazione all'intimazione di pagamento, inammissibile il ricorso non avendo il ricorrente dedotto vizi propri dell'atto. 3. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello, deducendo la violazione e la falsa applicazione della disposizione concernente le modalità di compimento delle operazioni di notificazione della cartella di pagamento. Asseriva, in particolare, che nella specie si verteva in ipotesi di irreperibilità solo "relativa" del destinatario e non "assoluta", come invece aveva ritenuto il giudice di prime cure, non avendo egli mai mutato la propria residenza di [OSCURATO:PERSONA], via Torremontana, n. 12, indirizzo indicato nella predetta cartella impugnata e comunque risultante dal certificato storico di residenza che produceva. Deduceva altresì la prescrizione del credito tributario, nonché l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sul motivo di ricorso relativo all'omessa comunicazione del previsto controllo automatizzato. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 1340/07/2014, depositata il 4 dicembre 2014, rigettava l'appello del contribuente, ritenendo che la notifica della cartella risultava essere stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di destinatario "assolutamente irreperibile" in quanto trasferito per ignota destinazione (come accertato dal messo notificatore). 5. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resistono con separati controricorsi l'Agenzia delle entrate e l'agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 6. Con memoria in data 27 luglio 2020 il ricorrente comunicava di avere depositato istanza di definizione agevolata del giudizio, essendosi avvalso delle disposizioni previste dall'art. 6 comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, talché il ricorso, già fissato nell'adunanza camerale del 10 settembre 2020, veniva rinviato, onde consentire la notifica della memoria anzidetta alle controparti, e poi nuovamente fissato nell'adunanza camerale dell'il giugno 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ; 7. L'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dal contribuente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla I. n. 136 del 2018, veniva tuttavia rigettata dall'Agenzia delle entrate di Chieti con provvedimento notificato il 4 dicembre 2020 al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui resiste con controricorso l'amministrazione finanziaria. Considerato che: 1. In via preliminare va esaminato il ricorso proposto dal contribuente in data 7 dicembre 2020 avverso il provvedimento con cui l'ufficio finanziario rigettava la domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla I. n. 136 del 2018; ricorso con cui deduce "l'inammissibilità del diniego della definizione agevolata" che, a norma del citato art. 6, comma 12, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, andava "notificato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali". A tal fine il ricorrente richiama la Circolare n. 6 del 1 aprile 2019 della Agenzia delle Entrate, secondo cui è necessario che "la determinazione di rigetto sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente motivato, il quale deve essere notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione deve ritenersi validamente perfezionata"; aggiunge, inoltre, che "la notifica, in base al comma 12 dell'articolo 6, va effettuata secondo le modalità previste per gli atti processuali, cioè applicando le regole contenute negli articoli 16, 16-bis e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992"; con la precisazione contenuta nel comma 2 di detto art. 16 che "le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile". L'eccezione appare meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere che l'inosservanza da parte dell'ufficio del termine perentorio del 31 luglio 2020, previsto per la notifica del diniego di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata de qua, la lite abbia determinato il valido perfezionamento della definizione della controversia. Il provvedimento di diniego dell'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dal contribuente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla I. n. 136 del 2018, è stato infatti adottato dall'Agenzia delle Entrate di Chieti con provvedimento privo di data e di protocollo dell'ufficio, notificato al [OSCURATO:PERSONA] solo in data 4 dicembre 2020. Conseguentemente deve ritenersi priva di qualsiasi effetto l'istanza di trattazione della controversia avanzata per il tramite dell'Avvocatura dello Stato dall'Ufficio in data 7 agosto 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. citato. L'evoluzione e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata; dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata, prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018. Spese compensate. C
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