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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00969/2026

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onunciato la seguente sulricorso proposto da: SENTENZA D'AntonioCiro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso RITENUTOINFATTO E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Potenza, all’esito di rito abbreviato,avevadichiarato D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 110 e 624 bis, commi 1 e 2, cod. pen. (capo A, accertato in Baragiano il 19 febbraio 2019) e di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. (capo B, accertato in Baragiano in data 18 febbraio 2019) condannandoli alla pena di un anno e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. e della contestatarecidiva, così determinata: pena base per il reato di cui al capo a) anni tre di reclusione ed euro 1200 di multa, ridotta ad anni due di reclusione ed euro 800 di multa in virtù del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, aumentata ad anni due mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen. e ridotta per il rito prescelto. 2.[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando la sentenza, con due motivi, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sia per la mancanzadi congrua motivazione circa l’aumento di pena per la continuazione ai sensidell’art. 81, comma 2, cod. pen., sia per la mancanza di congrua motivazione in merito al rigetto del richiesto riconoscimento della continuazione tra i fatti del presente processo e quelli giudicati con altre sentenze del Tribunale di Salerno.

Secondo la difesa i giudici di merito hanno omesso di motivare l’aumento per la continuazione, da ritenere doveroso quando il giudice si discosti dal minimo edittale.

Riguardo al vincolo della continuazione tra i fatti reato per i quali è processo e altri fatti già giudicati con altre sentenze dal Tribunale di Salerno, il ricorrentededuce che a carico di chi chiede l’applicazione della continuazione grava un mero onere di allegazione, non potendo la Corte territoriale rigettare l’istanza sulmero presupposto che la difesa non avrebbe allegato le sentenze di condanna peri reati rispetto ai quali si invoca la continuazione; deduce, inoltre, che quando la richiesta di applicazionedella continuazione sia formulata al giudice di appello, quest’ultimo non possa esimersi dal deciderené possa demandare la decisione al giudice dell’esecuzione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile. 5.Con riguardo alla prima doglianza, dalla disamina dell’atto di appello si evince che la difesa ha genericamente contestato l’aumento di pena irrogato a titolodi continuazione, chiedendone il ridimensionamento.

La Corte territoriale ha fornitouna specifica motivazione delle ragioni per le quali la risposta sanzionatoria non potesse essere mitigata, sottolineando l’abilità delle condotte furtive, la ripetizione dell’azione delittuosa a danni di diverse persone offese in breve lasso ditempo, l’intrinseco disvalore sociale del trasferimento dal salernitano in Comuni lucani al fine di compiere le condotte predatorie.

La genericità del motivo di appello avrebbe, anzi, giustificato anche una motivazione di diniego implicita, giacchè l'omessa motivazione sul rigetto di un motivo di appello generico e, perciò, inammissibile, non costituisce vizio di motivazione.Come già affermato da questa Corte, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza, quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibiledi accoglimento, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza nonsortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti,Rv. 276745 – 01; Sez. 3 n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980 - 01) e non dà luogo a un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazionisvolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impiantodella stessa, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che necompendiano la ratio decidendi (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 -01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). 6.Il secondo motivo non è consentito.

E’ sufficiente leggere l’atto di appello per constatare come la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a precedenti pronuncedicondanna era stata formulata con riguardo al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentreviene formulata inammissibilmente per la prima volta in fase di legittimità con riguardo al D’[OSCURATO:PERSONA]. 7.Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente vacondannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente sulricorso proposto da: SENTENZA D'AntonioCiro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso RITENUTOINFATTO E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Potenza, all’esito di rito abbreviato,avevadichiarato D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 110 e 624 bis, commi 1 e 2, cod. pen. (capo A, accertato in Baragiano il 19 febbraio 2019) e di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. (capo B, accertato in Baragiano in data 18 febbraio 2019) condannandoli alla pena di un anno e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. e della contestatarecidiva, così determinata: pena base per il reato di cui al capo a) anni tre di reclusione ed euro 1200 di multa, ridotta ad anni due di reclusione ed euro 800 di multa in virtù del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, aumentata ad anni due mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen. e ridotta per il rito prescelto. 2.[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando la sentenza, con due motivi, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sia per la mancanzadi congrua motivazione circa l’aumento di pena per la continuazione ai sensidell’art. 81, comma 2, cod. pen., sia per la mancanza di congrua motivazione in merito al rigetto del richiesto riconoscimento della continuazione tra i fatti del presente processo e quelli giudicati con altre sentenze del Tribunale di Salerno. Secondo la difesa i giudici di merito hanno omesso di motivare l’aumento per la continuazione, da ritenere doveroso quando il giudice si discosti dal minimo edittale. Riguardo al vincolo della continuazione tra i fatti reato per i quali è processo e altri fatti già giudicati con altre sentenze dal Tribunale di Salerno, il ricorrentededuce che a carico di chi chiede l’applicazione della continuazione grava un mero onere di allegazione, non potendo la Corte territoriale rigettare l’istanza sulmero presupposto che la difesa non avrebbe allegato le sentenze di condanna peri reati rispetto ai quali si invoca la continuazione; deduce, inoltre, che quando la richiesta di applicazionedella continuazione sia formulata al giudice di appello, quest’ultimo non possa esimersi dal deciderené possa demandare la decisione al giudice dell’esecuzione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 5.Con riguardo alla prima doglianza, dalla disamina dell’atto di appello si evince che la difesa ha genericamente contestato l’aumento di pena irrogato a titolodi continuazione, chiedendone il ridimensionamento. La Corte territoriale ha fornitouna specifica motivazione delle ragioni per le quali la risposta sanzionatoria non potesse essere mitigata, sottolineando l’abilità delle condotte furtive, la ripetizione dell’azione delittuosa a danni di diverse persone offese in breve lasso ditempo, l’intrinseco disvalore sociale del trasferimento dal salernitano in Comuni lucani al fine di compiere le condotte predatorie. La genericità del motivo di appello avrebbe, anzi, giustificato anche una motivazione di diniego implicita, giacchè l'omessa motivazione sul rigetto di un motivo di appello generico e, perciò, inammissibile, non costituisce vizio di motivazione.Come già affermato da questa Corte, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza, quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibiledi accoglimento, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza nonsortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti,Rv. 276745 – 01; Sez. 3 n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980 - 01) e non dà luogo a un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazionisvolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impiantodella stessa, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che necompendiano la ratio decidendi (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 -01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). 6.Il secondo motivo non è consentito. E’ sufficiente leggere l’atto di appello per constatare come la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a precedenti pronuncedicondanna era stata formulata con riguardo al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentreviene formulata inammissibilmente per la prima volta in fase di legittimità con riguardo al D’[OSCURATO:PERSONA]. 7.Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente vacondannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f