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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25050/2026

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acap ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Roma, viaOstiense n. 131/L, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PV) il20 aprile 1961 (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 61D20 B201L), nella sua qualità didirettore generale – giusta nomina deliberata dal C.d.A. in data 25 luglio2024 – e procuratore generale, ai sensi dell’art. 11 dello Statutoapprovato con Delibera dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 60 del 2 agosto 2022,rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell’art.83, comma terzo, c.p.c., in via congiunta e disgiunta, agli avv.ti DanielaBrugellis (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 69L52 C352T; indirizzo p.e.c.danielabrugellis @ ordineavvocatiroma.org), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

RZZ CML78B51 D122X; indirizzo p.e.c. carmelitarizza @ ordineavvocatiroma.org) eLuigi Cascone (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 77D01 H501V; indirizzo p.e.c. luigicascone @ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso di loro, agliindicati indirizzi di posta elettronica certificata, ai quali i medesimi avvocatidichiarano di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di leggerelative al presente procedimento, nonché nello studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/2026Cascone e [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (Ughi eNunziante – [OSCURATO:PERSONA]).RicorrentecontroRegione Lazio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, Via C. Colombo n.212, in persona del suo Presidente e rappresentante legale, On.

FrancescoRocca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D'Amata (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69C01 G838A), cassazionista iscritto nell’elencospeciale del Foro di Roma, e presso lo stesso elettivamente domiciliata inRoma, negli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in [OSCURATO:PERSONA] n.27, 00192, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni dicancelleria presso la propria pec: carlodamata @ ordineavvocatiroma.org.ControricorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] 2, con le avv. [OSCURATO:PERSONA] eGabriella Mazzoli.IntimatacontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] 3, già ASL Roma D ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale nonché LegaleRappresentante, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DCRCMN70144B519N) del Foro speciale diRoma, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, edelettivamente domiciliata, ad ogni effetto di legge, presso la sededell’[OSCURATO:PERSONA] medesima sita in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 73.

Ildifensore indica ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative alpresente procedimento i seguenti contatti: PEC: carmendicarlo @pec.aslroma3.it; [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Intimataavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2997 depositata il 30aprile 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] – ente pubblico economico strumentale del Comune diRoma, cui era stata affidata la gestione di tutte le farmacie comunali –otteneva dal Tribunale della stessa città un decreto ingiuntivo control’[OSCURATO:PERSONA] (ASL) Roma C per euro 3.348.582,70, di cuieuro 1.031.499,38 per capitale, relativo al rimborso dei farmaci erogatiagli assistiti del SSR da dicembre 2006 a luglio 2007, ed euro2.317.082,84 per interessi.Poiché l’intimata aveva parzialmente contestato la propria legittimazionepassiva (allegando di essere tenuta al pagamento solo per le farmacie delsuo territorio) e la debenza di interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002,Roma B, Roma D e Roma E, nonché la Regione Lazio “in estremosubordine”, le quali si costituivano eccependo che legittimata passiva eral’ASL Roma C.All’esito del giudizio il Tribunale riteneva che ogni ASL fosse singolarmentedebitrice del corrispettivo dei farmaci erogati nel proprio territorio e,revocato il decreto monitorio, condannava le singole ASL a pagare a447.265,68, Roma C euro 123.665,51; Roma D euro 204.302,50 e RomaE euro 120.154,77, oltre interessi legali dalla costituzione in mora,avvenuta con l’atto di chiamata in causa.Numero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/20262.- [OSCURATO:PERSONA] formulava appello principale invocando l’applicazione degliinteressi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 (negati dal primo giudice) e ladecorrenza degli stessi dalle singole Distinte contabili riepilogative.Anche le ASL Roma A, B, D ed E formulavano impugnazione principalecontestando la propria legittimazione passiva, mentre l’ASL Roma C, purammettendo di essere l’ASL incaricata del pagamento, deduceva lalegittimazione passiva della Regione Lazio.Quest’ultima impugnava a sua volta la prima decisione in via incidentale,indicando come legittimata passiva l’ASL Roma C.3.- La Corte d’appello riformava la prima decisione, ritenendo carenti dilegittimazione passiva la Regione e le ASL diverse da Roma C.Tuttavia, poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato alcun motivo diimpugnazione incidentale condizionata per l’ipotesi di accoglimento deigravami della Regione e delle ASL Roma A, B, D ed E, rimaneva ferma lasola condanna di ASL Roma C a pagare a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro123.665,51.La Corte, quanto ai motivi di appello di [OSCURATO:PERSONA], riteneva che ladecorrenza degli interessi moratori non fosse automatica, ma occorresseun’intimazione di pagamento e che gli interessi ex d.lgs. n° 231/2002 nonfossero applicabili alle prestazioni dei farmacisti.4.- Contro tale decisione proponeva revocazione ex art. 395 n° 4 cod.proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] in base a due motivi.[OSCURATO:PERSONA], la Corte avrebbe omesso di percepire che la Asl Roma2 era succeduta alle ASL Roma B e Roma C e che, di conseguenza, la ASLRoma 2 aveva implicitamente rinunciato a coltivare l’eccezione di carenzadi legittimazione passiva di ASL Roma B nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C: motiviche venivano respinti dalla Corte territoriale con la sentenza indicata inintestazione e qui gravata.Spese a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed a favore di ciascuna delle altre convenutecostituite.Numero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/20265.- Avverso tale sentenza interpone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] inbase a due motivi, illustrati da memoria.Resistono la Regione Lazio e la ASL Roma 3, mentre l’ASL Roma 2 hadepositato un atto intitolato “controricorso”, ma al solo fine di partecipareall’eventuale discussione orale.L’ASL Roma 1 è, invece, rimasta meramente intimata.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Col primo motivo di ricorso, formulato ex art. 360 n° 4 del codice dirito, la ricorrente deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 100 dello stesso codice ed ai consolidati principi di diritto enunciati,ex multis, da Cass., sez.

VI, 3 novembre 2022, n. 32350 e Cass., sez.

VI,15 novembre 2021, n. 34174, per aver la Corte d’appello condannatole spese processuali in favore di parti diverse dalla ASL Roma 2, che nonavevano alcun interesse a contraddire a tale domanda.Infatti, il giudizio di revocazione era stato introdotto onde estendere lacondanna dell’ASL Roma 2 alla quota di debito riferibile alla soppressa ASLRoma B, confluita, insieme ad ASL Roma C, nell’ASL Roma 2.Nella citazione in revocazione [OSCURATO:PERSONA] aveva ben specificato che lavocatio in ius delle parti diverse da ASL Roma 2 era fatta a mero fineinformativo e per l’integrità del contraddittorio, con la conseguenza che leparti diverse da ASL Roma 2 non avevano diritto alle spese.Col secondo motivo, veicolato in subordine in base all’art. 360 n° 4 cod.proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 112 dellostesso codice, con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato.Numero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte d’appello avrebbe condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare una somma atitolo di rimborso delle spese processuali a favore di parti che non avevanochiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese.7.- Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo.Va premesso che, trattandosi di violazione processuale ai sensi dell’art.360 n° 4 cod. proc. civ., questa Corte può conoscere direttamente gli attidei precedenti gradi di merito (il cui contenuto è stato debitamenteriassunto nel ricorso per cassazione, come prevede l’art. 366 n° 6 cod.proc. civ.).Ora, secondo quello che risulta dai predetti atti, il Tribunale di Roma, oltread escludere qualunque obbligo della Regione, aveva frazionatol’obbligazione azionata da [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria attribuendone unaquota all’ASL ingiunta (Roma C) e le residue quote a ciascuna delle ASLchiamate in causa (A, B, D ed E).Il Tribunale aveva, inoltre, escluso la debenza di interessi ex d.lgs. n°231/02 in favore di [OSCURATO:PERSONA], chiarendo che la mora non era automatica,ma decorreva dall’intimazione.In appello [OSCURATO:PERSONA], pur chiedendo la conferma della condanna separatadi ciascuna delle ASL (A, B, C, D ed E), ha insistito nel chiedere gliinteressi ex d.lgs. n° 231, con decorrenza automatica.Su queste premesse processuali [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la citazione inrevocazione, rimproverando alla Corte capitolina di non aver “percepito”che le ASL Roma B e Roma C erano confluite in Roma 2: donde, lanecessità di condannare quest’ultima a corrispondere quanto statuito dalTribunale (e confermato dalla Corte) a carico di Roma B (euro447.265,68) e Roma C (euro 123.665,51), con conseguente sostanzialeestraneità al giudizio di revocazione delle altre ASL, convenute in quelgiudizio al solo fine dell’integrità del contraddittorio.Queste, infatti, le conclusioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nella revocazione: “(…) insede rescissoria, limitare la riforma della sentenza di primo grado delNumero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/2026Tribunale di Roma n. 11553/2015 al rigetto delle domande avanzate daRoma3 (già ASL Rm D), e della Regione Lazio, e pronunciareconseguentemente la condanna di ASL Roma2 al pagamento, in favore dilegale dal 23 gennaio 2012 (data di notifica dell’atto di chiamata in causadi [OSCURATO:PERSONA] B da parte di [OSCURATO:PERSONA]), quale debito attribuito dalla sentenzadi primo grado alla ex [OSCURATO:PERSONA] B, con conferma della (e quindi inaggiunta alla) condanna di ASL Roma2 al pagamento della somma di €123.665,51, oltre interessi a far data dal 13 settembre 2010 (data dellamessa in mora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C), quale debito attribuito dallasentenza di primo grado alla ex [OSCURATO:PERSONA] C”.Ora, la Corte romana ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese infavore delle ASL Roma 1 e Roma 3 e della Regione Lazio in base alprincipio della soccombenza, espressamente richiamato al paragrafo n° 5di pagina 20 della sentenza.Tale statuizione non appare aderente all’orientamento giurisprudenziale dilegittimità, secondo il quale – nel caso di cause scindibili (come nellapresente fattispecie) – ove l’impugnante coltivi nell’ulteriore fase le suedomande solo nei confronti di alcune delle parti del primo giudizio, lanotificazione dell’impugnazione alle altre non costituisce una vocatio inius, ma una mera litis denuntiatio, con la conseguenza che non èravvisabile una soccombenza tra impugnante e parti meramentedestinatarie della notifica del gravame (in tal senso si vedano Cass., sez.VI-2, 15 novembre 2021, n° 34174 e Cass., sez.

VI-2, 3 novembre 2022,n° 32350, entrambe con menzione di altri precedenti, le quali, sebbene inrelazione al giudizio d’appello, enunciano un principio applicabile anchealla revocazione).Pertanto, dato che Roma 1, Roma 3 e Regione Lazio non avevano unsostanziale interesse ad interloquire sulla domanda di revocazione – che,Numero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/2026ove accolta, avrebbe solo incrementato il debito di Roma 2 nei confronti diconsiderarsi soccombente nei confronti di tali parti processuali.8.- All’accoglimento del primo mezzo segue il rinvio della causa alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a regolare lespese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo.

Cassa erinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
acap ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Roma, viaOstiense n. 131/L, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PV) il20 aprile 1961 (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 61D20 B201L), nella sua qualità didirettore generale – giusta nomina deliberata dal C.d.A. in data 25 luglio2024 – e procuratore generale, ai sensi dell’art. 11 dello Statutoapprovato con Delibera dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 60 del 2 agosto 2022,rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell’art.83, comma terzo, c.p.c., in via congiunta e disgiunta, agli avv.ti DanielaBrugellis (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 69L52 C352T; indirizzo p.e.c.danielabrugellis @ ordineavvocatiroma.org), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. RZZ CML78B51 D122X; indirizzo p.e.c. carmelitarizza @ ordineavvocatiroma.org) eLuigi Cascone (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 77D01 H501V; indirizzo p.e.c. luigicascone @ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso di loro, agliindicati indirizzi di posta elettronica certificata, ai quali i medesimi avvocatidichiarano di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di leggerelative al presente procedimento, nonché nello studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/2026Cascone e [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (Ughi eNunziante – [OSCURATO:PERSONA]).RicorrentecontroRegione Lazio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, Via C. Colombo n.212, in persona del suo Presidente e rappresentante legale, On. FrancescoRocca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D'Amata (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69C01 G838A), cassazionista iscritto nell’elencospeciale del Foro di Roma, e presso lo stesso elettivamente domiciliata inRoma, negli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in [OSCURATO:PERSONA] n.27, 00192, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni dicancelleria presso la propria pec: carlodamata @ ordineavvocatiroma.org.ControricorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] 2, con le avv. [OSCURATO:PERSONA] eGabriella Mazzoli.IntimatacontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] 3, già ASL Roma D ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale nonché LegaleRappresentante, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DCRCMN70144B519N) del Foro speciale diRoma, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, edelettivamente domiciliata, ad ogni effetto di legge, presso la sededell’[OSCURATO:PERSONA] medesima sita in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 73. Ildifensore indica ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative alpresente procedimento i seguenti contatti: PEC: carmendicarlo @pec.aslroma3.it; [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Intimataavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2997 depositata il 30aprile 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] – ente pubblico economico strumentale del Comune diRoma, cui era stata affidata la gestione di tutte le farmacie comunali –otteneva dal Tribunale della stessa città un decreto ingiuntivo control’[OSCURATO:PERSONA] (ASL) Roma C per euro 3.348.582,70, di cuieuro 1.031.499,38 per capitale, relativo al rimborso dei farmaci erogatiagli assistiti del SSR da dicembre 2006 a luglio 2007, ed euro2.317.082,84 per interessi.Poiché l’intimata aveva parzialmente contestato la propria legittimazionepassiva (allegando di essere tenuta al pagamento solo per le farmacie delsuo territorio) e la debenza di interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002,Roma B, Roma D e Roma E, nonché la Regione Lazio “in estremosubordine”, le quali si costituivano eccependo che legittimata passiva eral’ASL Roma C.All’esito del giudizio il Tribunale riteneva che ogni ASL fosse singolarmentedebitrice del corrispettivo dei farmaci erogati nel proprio territorio e,revocato il decreto monitorio, condannava le singole ASL a pagare a447.265,68, Roma C euro 123.665,51; Roma D euro 204.302,50 e RomaE euro 120.154,77, oltre interessi legali dalla costituzione in mora,avvenuta con l’atto di chiamata in causa.Numero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/20262.- [OSCURATO:PERSONA] formulava appello principale invocando l’applicazione degliinteressi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 (negati dal primo giudice) e ladecorrenza degli stessi dalle singole Distinte contabili riepilogative.Anche le ASL Roma A, B, D ed E formulavano impugnazione principalecontestando la propria legittimazione passiva, mentre l’ASL Roma C, purammettendo di essere l’ASL incaricata del pagamento, deduceva lalegittimazione passiva della Regione Lazio.Quest’ultima impugnava a sua volta la prima decisione in via incidentale,indicando come legittimata passiva l’ASL Roma C.3.- La Corte d’appello riformava la prima decisione, ritenendo carenti dilegittimazione passiva la Regione e le ASL diverse da Roma C.Tuttavia, poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato alcun motivo diimpugnazione incidentale condizionata per l’ipotesi di accoglimento deigravami della Regione e delle ASL Roma A, B, D ed E, rimaneva ferma lasola condanna di ASL Roma C a pagare a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro123.665,51.La Corte, quanto ai motivi di appello di [OSCURATO:PERSONA], riteneva che ladecorrenza degli interessi moratori non fosse automatica, ma occorresseun’intimazione di pagamento e che gli interessi ex d.lgs. n° 231/2002 nonfossero applicabili alle prestazioni dei farmacisti.4.- Contro tale decisione proponeva revocazione ex art. 395 n° 4 cod.proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] in base a due motivi.[OSCURATO:PERSONA], la Corte avrebbe omesso di percepire che la Asl Roma2 era succeduta alle ASL Roma B e Roma C e che, di conseguenza, la ASLRoma 2 aveva implicitamente rinunciato a coltivare l’eccezione di carenzadi legittimazione passiva di ASL Roma B nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C: motiviche venivano respinti dalla Corte territoriale con la sentenza indicata inintestazione e qui gravata.Spese a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed a favore di ciascuna delle altre convenutecostituite.Numero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/20265.- Avverso tale sentenza interpone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] inbase a due motivi, illustrati da memoria.Resistono la Regione Lazio e la ASL Roma 3, mentre l’ASL Roma 2 hadepositato un atto intitolato “controricorso”, ma al solo fine di partecipareall’eventuale discussione orale.L’ASL Roma 1 è, invece, rimasta meramente intimata.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Col primo motivo di ricorso, formulato ex art. 360 n° 4 del codice dirito, la ricorrente deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 100 dello stesso codice ed ai consolidati principi di diritto enunciati,ex multis, da Cass., sez. VI, 3 novembre 2022, n. 32350 e Cass., sez. VI,15 novembre 2021, n. 34174, per aver la Corte d’appello condannatole spese processuali in favore di parti diverse dalla ASL Roma 2, che nonavevano alcun interesse a contraddire a tale domanda.Infatti, il giudizio di revocazione era stato introdotto onde estendere lacondanna dell’ASL Roma 2 alla quota di debito riferibile alla soppressa ASLRoma B, confluita, insieme ad ASL Roma C, nell’ASL Roma 2.Nella citazione in revocazione [OSCURATO:PERSONA] aveva ben specificato che lavocatio in ius delle parti diverse da ASL Roma 2 era fatta a mero fineinformativo e per l’integrità del contraddittorio, con la conseguenza che leparti diverse da ASL Roma 2 non avevano diritto alle spese.Col secondo motivo, veicolato in subordine in base all’art. 360 n° 4 cod.proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 112 dellostesso codice, con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato.Numero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte d’appello avrebbe condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare una somma atitolo di rimborso delle spese processuali a favore di parti che non avevanochiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese.7.- Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo.Va premesso che, trattandosi di violazione processuale ai sensi dell’art.360 n° 4 cod. proc. civ., questa Corte può conoscere direttamente gli attidei precedenti gradi di merito (il cui contenuto è stato debitamenteriassunto nel ricorso per cassazione, come prevede l’art. 366 n° 6 cod.proc. civ.).Ora, secondo quello che risulta dai predetti atti, il Tribunale di Roma, oltread escludere qualunque obbligo della Regione, aveva frazionatol’obbligazione azionata da [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria attribuendone unaquota all’ASL ingiunta (Roma C) e le residue quote a ciascuna delle ASLchiamate in causa (A, B, D ed E).Il Tribunale aveva, inoltre, escluso la debenza di interessi ex d.lgs. n°231/02 in favore di [OSCURATO:PERSONA], chiarendo che la mora non era automatica,ma decorreva dall’intimazione.In appello [OSCURATO:PERSONA], pur chiedendo la conferma della condanna separatadi ciascuna delle ASL (A, B, C, D ed E), ha insistito nel chiedere gliinteressi ex d.lgs. n° 231, con decorrenza automatica.Su queste premesse processuali [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la citazione inrevocazione, rimproverando alla Corte capitolina di non aver “percepito”che le ASL Roma B e Roma C erano confluite in Roma 2: donde, lanecessità di condannare quest’ultima a corrispondere quanto statuito dalTribunale (e confermato dalla Corte) a carico di Roma B (euro447.265,68) e Roma C (euro 123.665,51), con conseguente sostanzialeestraneità al giudizio di revocazione delle altre ASL, convenute in quelgiudizio al solo fine dell’integrità del contraddittorio.Queste, infatti, le conclusioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nella revocazione: “(…) insede rescissoria, limitare la riforma della sentenza di primo grado delNumero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/2026Tribunale di Roma n. 11553/2015 al rigetto delle domande avanzate daRoma3 (già ASL Rm D), e della Regione Lazio, e pronunciareconseguentemente la condanna di ASL Roma2 al pagamento, in favore dilegale dal 23 gennaio 2012 (data di notifica dell’atto di chiamata in causadi [OSCURATO:PERSONA] B da parte di [OSCURATO:PERSONA]), quale debito attribuito dalla sentenzadi primo grado alla ex [OSCURATO:PERSONA] B, con conferma della (e quindi inaggiunta alla) condanna di ASL Roma2 al pagamento della somma di €123.665,51, oltre interessi a far data dal 13 settembre 2010 (data dellamessa in mora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C), quale debito attribuito dallasentenza di primo grado alla ex [OSCURATO:PERSONA] C”.Ora, la Corte romana ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese infavore delle ASL Roma 1 e Roma 3 e della Regione Lazio in base alprincipio della soccombenza, espressamente richiamato al paragrafo n° 5di pagina 20 della sentenza.Tale statuizione non appare aderente all’orientamento giurisprudenziale dilegittimità, secondo il quale – nel caso di cause scindibili (come nellapresente fattispecie) – ove l’impugnante coltivi nell’ulteriore fase le suedomande solo nei confronti di alcune delle parti del primo giudizio, lanotificazione dell’impugnazione alle altre non costituisce una vocatio inius, ma una mera litis denuntiatio, con la conseguenza che non èravvisabile una soccombenza tra impugnante e parti meramentedestinatarie della notifica del gravame (in tal senso si vedano Cass., sez.VI-2, 15 novembre 2021, n° 34174 e Cass., sez. VI-2, 3 novembre 2022,n° 32350, entrambe con menzione di altri precedenti, le quali, sebbene inrelazione al giudizio d’appello, enunciano un principio applicabile anchealla revocazione).Pertanto, dato che Roma 1, Roma 3 e Regione Lazio non avevano unsostanziale interesse ad interloquire sulla domanda di revocazione – che,Numero registro generale 26523/2024Numero sezionale 2959/2026Numero di raccolta generale 25050/2026Data pubblicazione 06/09/2026ove accolta, avrebbe solo incrementato il debito di Roma 2 nei confronti diconsiderarsi soccombente nei confronti di tali parti processuali.8.- All’accoglimento del primo mezzo segue il rinvio della causa alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a regolare lespese anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa erinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25050/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris