CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1971
Cassazione n. 31950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1971 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno pronunciata dal Tribunale di Palermo il 4/11/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art.131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo non è consentita in quanto non è stata in precedenza dedotta e la stessa, comportando in questo caso un giudizio di fatto, non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità; Rilevato, sotto altro profilo, che medesima censura, non evidenziando alcun profilo legittimante tale causa di proscioglimento (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerana, Rv. 284160 - 01), è formulata in termini privi di specificità e, che, inoltre, il ricorrente non si confronta con il giudizio complessivamente emesso dai giudici di merito che hanno evidenziato l'esistenza di numerosi precedenti penali, ostativi all'applicazione dell'istituto; Rilevato la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento ai numerosi precedenti penali e alla totale assenza di elementi favorevoli di valutazione, ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132, 133 cod. pen. al giudice di merito, in ordine alla determinazione della pena e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione può essere fondata anche su di un unico elemento ritenuto negativo (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm