CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 31601/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10337/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Velletri, piazza Cairoli, n. 37, è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro I.CO.DI.[OSCURATO:PERSONA] SOC. COOP. EDILIZIA a.r.l., Rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, n. 52, è elettivamente domiciliato; - controricorrente – Avverso la sentenza n. 1204/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 20/02/2024, pubblicata in pari data e notificata il 26/02/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Delibera di esclusione del socio da Cooperativa e perdita immobile Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso che era socia della I.Co.Di.Re. - [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. Edilizia a.r.l., che questa aveva realizzato un intervento edilizio per la costruzione di 10 alloggi nel Comune di Marino, piano di zona [OSCURATO:PERSONA], lotti 10 e 14, che, con scrittura privata del 04/11/2013, aveva prenotato l'alloggio individuato nel lotto 10, interno 5, al prezzo di euro 280.000,00, che questo le era stato consegnato in data 11/11/2013 e che in data 16/01/2017 le era stata comunicata la delibera del 12/9/2016, con la quale era stata decisa la sua esclusione da socio, con conseguente revoca dell'alloggio, in ragione della morosità in cui versava, e che la delibera era illegittima, non sussistendo la morosità contestata e presentando l'immobile vizi e difetti da sempre denunciati e non rimossi, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la predetta Cooperativa perché venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità della predetta delibera. Costituitasi in giudizio, la I.Co.Di.Re. - [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. Edilizia a.r.l. chiese il rigetto della domanda. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Il giudizio di gravame, instaurato dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] terribili, si concluse, nella resistenza della I.Co.Di.Re. - [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. Edilizia a.r.l., con la sentenza n. 1204/2024, pubblicata il 20/02/2024, con la quale La Corte d'Appello di Roma respinse l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite e al pagamento della somma di € 10.000,00 ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ. 2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi, mentre I.Co.Di.[OSCURATO:PERSONA] della Residenza soc. coop. edilizia a.r.l. si difende con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso, presentando anche memoria. Considerato che: 1. Occorre preliminarmente evidenziare come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano recentemente affermato che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o ilconsigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione possa far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod. proc. civ., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sullaproposta stessa (Cass., Sez. U, 10/04/2024, n. 9611). 2.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello aveva ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente considerato inadempiente la ricorrente e legittima, di conseguenza, la sua esclusione quale socia, nonostante nessun inadempimento potesse essere addebitato, essendo piuttosto inadempiente proprio la Cooperativa. La ricorrente ha, sul punto, evidenziato che aveva pagato un acconto in misura superiore a quello pattuito, che la restante parte del prezzo avrebbe dovuto essere pagata al rogito e per mutuo, che nessuna data era stata stabilita per la stipula dell’atto pubblico e che l’immobile era affetto da gravi vizi (ossia fenomeni infiltrativi nel seminterrato, allagamento del garage e risalita d’acqua dalle fondazioni) ed era privo del certificato di abitabilità, sicché l’inadempimento avrebbe dovuto essere imputato alla Cooperativa, ciò che comportava l’erroneità della sentenza, che aveva considerato legittima la delibera impugnata. 2.2 Il primo motivo è infondato. Il giudice, infatti, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico- sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse (Cass., Sez. L, 16/05/2006, n. 11430; Cass.,Sez. 2, 03/07/2000, n. 8880), non rilevando il criterio meramente cronologico, in virtù del quale la colpa viene addebitata alla parte che si sia resa inadempiente per prima (Cass., Sez. 2, 26/05/2025, n. 14030), con la conseguenza che, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 cod. civ., il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non è in buona fede e, quindi, non è giustificato ai sensi dell'art. 1460, secondo comma, cod. civ. (Cass., Sez. 3, 06/07/2009, n. 15796; Cass., Sez. L, 16/05/2006, n. 11430; Cass.,Sez. 2, 03/07/2000, n. 8880). Tale valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass., Sez. L, 16/05/2006, n. 11430). Nella specie, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato le ragioni per le quali hanno ritenuto prevalente l’inadempimento della ricorrente e respinto il gravame, sostenendo che, alla stregua della documentazione prodotta, l’appellante si trovasse, alla data del 13/5/2016, nell’impossibilità di rispettare tempi, modi e quantità dei versamenti dovuti secondo la richiesta di adesione alla cooperativa e alla prenotazione dell’alloggio, come arguibile dal fatto che questa avesse chiesto di rivedere il mutuo (oggetto di accollo) in riduzione, evidenziando che ciò sarebbe stato possibile grazie alla vendita di un immobile di proprietà oggetto di trattative in corso, e avesse anche chiesto una sorta di piano di rientro con pagamenti mensili rateali mediante effetti cambiari, mentre la detrazione di quanto necessario per eliminare vizi e difetti dell’alloggio prenotato non avrebbe comunque fatto venir meno la morosità della stessa, sebbene per un importo inferiore a quello rivendicato dalla Cooperativa. Né rileva, ai fini voluti, l’assenza del certificato di abitabilità. Come affermato da questa Corte, la mancanza del certificato diabitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di aliud pro alio qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili; l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili; ovvero l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore, ma non dirisoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa (Cass., Sez. 2, 2/8/2023, n. 23604). Infatti, secondo la ricostruzione di questa Corte, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla “commerciabilità” del bene, sicché, ove in corso di causa si accerti che l’immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l’uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state “sanate” a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio-assenso sulla relativa domanda, la risoluzione non può essere pronunciata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3419 del 03/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34882 del 25/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4467 del 11/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29173 del 20/10/2021; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 22144 del 03/08/2021; Sez. 2, Sentenza n. 17123 del 13/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 29866 del 18/11/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12226 del 18/05/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 11653 del 14/05/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 29090 del 05/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 7547 del 23/03/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 22561 del 23/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 13231 del 31/05/2010; Sez. 2, Sentenza n. 6548 del 18/03/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 15/02/2008; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 11/08/1990). Nella specie, i giudici di merito hanno escluso che ci fosse stata un’inversione dell’onere probatorio con riguardo all’abitabilità dell’alloggio, avendo all’uopo richiamato la documentazione in atti e la relazione dell’arch. Buzzi depositata presso il Comune di Marino, attestante i presupposti tecnici-edilizi-urbanistici e sanitari di tutti gli alloggi realizzati dalla Cooperativa, mentre l’appellante non aveva dedotto circostanze atte a sovvertire il valore probatorio di quel documento. Deriva da quanto detto che la censura, ancorché sussunta sotto la fattispecie della violazione di legge, mira in realtà a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio per addivenire a un diverso apprezzamento della fattispecie concreta, in quanto allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). 3.1 Con il secondo motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito applicato la sanzione prevista dalla citata disposizione, senza che l’azione esercitata per far valere una propria pretesa potesse considerarsi integrare i requisiti della malafede e/o della colpa grave. La stessa quantificazione della sanzione doveva considerarsi sproporzionata, oltreché disancorata da qualsiasi parametro idoneo a giustificarla. 3.2 Il secondo motivo è fondato. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., Sez. U, 20/04/2018, n. 9912). Non è dunque sufficiente, per la sua configurabilità, che la parte abbia agito in giudizio per far valere una pretesa, non essendo questa in sé una condotta rimproverabile ancorché si riveli poi infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass., Sez. 3, 12/07/2023, n. 19948). Né rileva il mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero incensure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (Cass., Sez. 1, 25/12/2024, n. 34429). Nella specie, i giudici di merito si sono limitati a richiamare i presupposti per l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e a sostenere laconicamente che fosse provata la responsabilità dell’appellante, senza in alcun modo argomentare sulle ragioni per le quali sussisteva l’abuso del processo, essendo passati subito ad argomentare sulla concreta determinazione del quantum. Pertanto, se è vero che l’accertare se una parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave involge un'indagine di fatto i cui risultati sono sottratti al sindacato di legittimità, se non inficiati da errori di diritto o vizi logici (Cass., Sez. 3, 06/10/1970, n. 1808), è anche vero che una siffatta indagine non è stata svolta nella specie, con conseguente fondatezza della censura. 4. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo e la fondatezza del secondo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.