Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:T:2011:277
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑191/06
FMC Foret, SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Perossido di idrogeno e perborato di sodio — [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Durata dell’infrazione — Presunzione d’innocenza — Diritti della difesa — Ammende — Circostanze attenuanti»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Nozione — Concorso di volontà riguardo al comportamento da adottare sul mercato
— Inclusione
(Art. 81, n. 1, CE)
2.
Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Trasmissione di informazioni al fine di preparare un accordo anticoncorrenziale
— Constatazione sufficiente
(Art. 81, n. 1, CE)
3.
Concorrenza — Intese — Infrazione complessa comprendente elementi dell’accordo ed elementi della pratica concordata — Qualificazione
unica come «accordo e/o pratica concordata» — Ammissibilità
(Art. 81, n. 1, CE)
4.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Uso come
mezzi di prova di dichiarazioni presentate nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione da altre imprese che hanno partecipato
all’infrazione — Ammissibilità — Presupposti
(Art. 81 CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2002/C 45/03)
5.
Concorrenza — Intese — Prova — Elemento di prova unico — Ammissibilità — Presupposti
(Art 81, n. 1, CE)
6.
Concorrenza — Intese — Prova — Indizi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] — Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale
(Art. 81, n. 1, CE)
7.
Concorrenza — Intese — Prova — Dichiarazioni giurate e testimonianze raccolte nel corso di audizioni
(Art. 81 CE)
8.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Inapplicabilità dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo —
Applicabilità dei principi generali del diritto dell’Unione
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 19, n. 1)
9.
Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione sufficiente
(Art. 81, n. 1, CE)
10.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Portata — Omessa comunicazione
di un documento — Conseguenze
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, n. 2)
11.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Comunicazione delle risposte a una comunicazione
degli addebiti — Presupposti — Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, n. 2)
12.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Determinazione da parte
della sola [OSCURATO:PERSONA] dei documenti utili alla difesa — Inammissibilità — Esclusione dal fascicolo del procedimento di documenti
a discarico — Illegittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] — Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, n. 2)
13.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato rilevante
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2, secondo comma)
14.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo
o emulativo dell’impresa
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3)
15.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo
o emulativo dell’impresa
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3, primo trattino)
16.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Comportamento divergente da quello convenuto
in seno all’intesa — Valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3)
1.
Perché sussista un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune
volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo.
Può ritenersi che un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE sia concluso allorché vi è una comune volontà sul principio stesso
di restringere la concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione prevista sono ancora oggetto di negoziazioni.
(v. punti 97-98)
2.
La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino
all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi
della concorrenza.
Al riguardo, l’art. 81, n. 1, CE osta a che fra gli operatori economici abbiano luogo contatti diretti o indiretti di qualsiasi
genere che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente, attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente
la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano quale oggetto o effetto la
restrizione della concorrenza.
Il fatto di aver trasmesso informazioni ai propri concorrenti al fine di preparare un accordo anticoncorrenziale è sufficiente
a provare l’esistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81 CE.
(v. punti 99-101)
3.
Le nozioni di accordo e di pratica concordata, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, ricomprendono forme di collusione che condividono
la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano.
Nell’ambito di una violazione complessa, la quale ha coinvolto svariati produttori che durante parecchi anni hanno perseguito
un obiettivo di regolazione in comune del mercato, non si può pretendere da parte della [OSCURATO:PERSONA] che essa qualifichi esattamente
la violazione come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in ogni caso, l’una e l’altra di tali forme di violazione
sono previste dall’art. 81 CE.
La doppia qualificazione dell’infrazione come accordo «e/o» pratica concordata deve essere intesa nel senso che indica un
insieme complesso che comporta elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati come accordo ed altri come pratica
concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il quale non prevede qualificazioni specifiche per tale tipo di violazione complessa.
(v. punti 102-104)
4.
Le dichiarazioni rese da imprese accusate, nell’ambito di domande di clemenza, devono essere valutate con cautela e, in generale,
non possono essere accettate in mancanza di conferma. Infatti, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato
ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente
dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova.
Per esaminare il valore probatorio delle dichiarazioni delle imprese che hanno presentato domanda di clemenza, il Tribunale
tiene conto in particolare, da un lato, della rilevanza degli indizi concordanti da cui risulti la pertinenza di tali dichiarazioni
e, dall’altro, dell’assenza di indizi del fatto che le imprese interessate abbiano inteso minimizzare l’importanza del loro
contributo all’infrazione e ad esagerare quella del contributo delle altre imprese.
(v. punti 119-121)
5.
Nessun principio di diritto dell’Unione osta a che la [OSCURATO:PERSONA], per giudicare esistente un’infrazione alle norme sulla
concorrenza, si basi su un solo documento, purché il valore probatorio di quest’ultimo sia incontestabile e purché detto documento
attesti, di per sé solo, con certezza l’esistenza dell’infrazione controversa.
È vero che, di regola, tale ipotesi non riguarda le semplici dichiarazioni di un’impresa accusata, le quali, se contestate
da altre imprese interessate, devono essere suffragate da elementi di prova supplementari ed autonomi.
Tale considerazione può tuttavia essere attenuata nel caso in cui la dichiarazione proveniente dall’impresa che collabora
sia particolarmente affidabile, dato che, in tali circostanze, il grado di corroborazione richiesto è minore, sia in termini
di precisione che in termini di intensità.
Infatti, nel caso in cui un complesso di indizi concordanti consenta di corroborare l’esistenza e taluni aspetti specifici
dell’accordo collusivo evocato nella dichiarazione fornita nell’ambito della cooperazione, tale dichiarazione potrebbe bastare
di per sé ad attestare altri aspetti della decisione impugnata. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] può basarsi esclusivamente
su quest’ultima, a condizione che la veridicità di quanto affermato non susciti dubbi e gli indizi non siano vaghi.
Inoltre, anche se la dichiarazione di un’impresa non è confermata riguardo ai fatti specifici attestati, essa può avere un
certo valore probatorio per confermare l’esistenza dell’infrazione, nell’ambito di un complesso di indizi concordanti assunto
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, se un documento contiene informazioni specifiche che corrispondono a quelle contenute in altri
documenti, occorre considerare che tali elementi si possono rafforzare reciprocamente.
(v. punti 122-126)
6.
In materia di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve poter trarre, da periodi in cui le prove sono relativamente abbondanti, conclusioni
relative ad altri periodi in cui esse si susseguono con minore frequenza. Occorre quindi una spiegazione davvero solida per
convincere un giudice del fatto che, in una determinata fase di una serie di riunioni, è successo qualcosa di completamente
diverso da ciò che è avvenuto in riunioni precedenti e successive, laddove la cerchia dei partecipanti era la stessa, le riunioni
si tenevano in circostanze esterne analoghe ed avevano indubbiamente lo stesso scopo.
Peraltro, qualora un’impresa abbia assistito, pur senza svolgere un ruolo attivo, ad una riunione nel corso della quale si
è parlato di una concertazione illecita, si considera che essa abbia partecipato a tale concertazione, a meno che non provi
di essersene apertamente dissociata o di aver informato gli altri partecipanti che avrebbe preso parte alla riunione con un’ottica
diversa dalla loro.
Se la [OSCURATO:PERSONA] dimostra la partecipazione di un’impresa a siffatte riunioni illecite, incombe a tale impresa dedurre indizi
atti a provare che la sua partecipazione a dette riunioni era priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale.
(v. punti 127, 159-160, 204, 236)
7.
Una testimonianza resa sotto giuramento dinanzi ad un giudice, o eventualmente nell’ambito di un’inchiesta dinanzi ad un procuratore,
può avere un valore probatorio elevato, viste le conseguenze negative che possono derivare sul piano penale per colui che
rendendo una deposizione abbia mentito nell’ambito di un’inchiesta, il che rende una tale deposizione più affidabile di una
semplice dichiarazione. Tali considerazioni non sono tuttavia applicabili alle dichiarazioni scritte dei dipendenti di un’impresa
fornite alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo in materia di concorrenza, né alle loro testimonianze rese
nel corso dell’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non si può sostenere che le dichiarazioni in questione, essendo
state effettuate sotto giuramento, hanno un elevato valore probatorio e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta, eventualmente,
a dimostrare che i testimoni avevano giurato il falso.
(v. punti 132-133)
8.
Nel corso del procedimento amministrativo in materia di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha la facoltà di imporre l’audizione
di testimoni sotto giuramento.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a sentire le persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avervi un interesse sufficiente
solo qualora dette persone chiedano effettivamente di essere sentite. Essa dispone quindi di un ragionevole margine discrezionale
per decidere se sia il caso di sentire persone la cui testimonianza può avere rilievo per l’istruzione della pratica. Infatti,
la garanzia delle prerogative della difesa non richiede che la [OSCURATO:PERSONA] proceda all’audizione di testimoni indicati dagli
interessati, qualora ritenga che la pratica sia stata adeguatamente istruita.
È vero che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] non è un tribunale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
e le ammende da essa irrogate non sono di natura penale, resta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare i principi
generali del diritto dell’Unione durante il procedimento amministrativo.
Tuttavia, il fatto che le disposizioni del diritto sulla concorrenza non prevedano l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di convocare
i testimoni a discarico di cui venga chiesta la deposizione non è contrario ai citati principi. Infatti la [OSCURATO:PERSONA], sebbene
possa sentire persone fisiche o giuridiche qualora lo ritenga necessario, non dispone neppure del diritto di convocare testimoni
a carico senza aver ottenuto il loro consenso. Poiché il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] ha solo natura amministrativa,
non spetta a tale istituzione fornire all’impresa interessata la possibilità di controinterrogare un particolare testimone
e di analizzare le sue dichiarazioni nella fase istruttoria. È sufficiente che le dichiarazioni utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA]
siano state incluse nel fascicolo trasmesso al ricorrente, che può contestarle dinanzi al giudice dell’Unione.
(v. punti 135, 137-139)
9.
Non occorre esaminare gli effetti di un accordo o di una pratica concordata una volta che ne sia stato accertato l’oggetto
anticoncorrenziale. La responsabilità di una determinata impresa per l’infrazione risulta validamente accertata allorché tale
impresa ha partecipato a riunioni conoscendone l’oggetto anticoncorrenziale, anche se non ha poi attuato l’una o l’altra delle
misure concordate in occasione delle stesse.
(v. punti 252-253)
10.
Il diritto di accesso al fascicolo, corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, implica, in un procedimento
amministrativo in materia di applicazione delle regole di concorrenza, che la [OSCURATO:PERSONA] debba dare all’impresa interessata
la possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti
per la sua difesa.
Questi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese,
i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e altre informazioni riservate.
Per quanto attiene ai documenti a carico, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti
della difesa solo se l’impresa interessata dimostra, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su tale documento per suffragare
il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, dall’altro, che l’addebito potrebbe essere provato solo facendo
riferimento al documento stesso. L’impresa interessata ha pertanto l’onere di dimostrare che il risultato al quale è pervenuta
la [OSCURATO:PERSONA] nella propria decisione sarebbe stato diverso se tale documento non comunicato fosse stato espunto dai mezzi
di prova.
Per contro, per quanto riguarda la mancata trasmissione di un documento a favore, l’impresa interessata deve solo provare
che la mancata comunicazione abbia potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della
decisione della [OSCURATO:PERSONA]. È sufficiente che l’impresa dimostri che avrebbe potuto utilizzare detti documenti a discarico
ai fini della propria difesa, in particolare dimostrando che essa avrebbe potuto far valere elementi che non concordavano
con le deduzioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento della comunicazione degli addebiti e che avrebbe potuto quindi influenzare,
in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte nella decisione.
(v. punti 262-265)
11.
Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, le risposte date dalle imprese alla comunicazione
degli addebiti non fanno parte del fascicolo dell’istruttoria propriamente detto. Pertanto, trattandosi di documenti che non
fanno parte del fascicolo costituito al momento della notifica della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta
a divulgare dette risposte ad altre imprese coinvolte esclusivamente qualora risulti che esse contengono nuovi elementi a
carico o a discarico.
Per quanto riguarda, in particolare, i documenti a discarico, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di rendere accessibili, di sua
iniziativa, documenti che non compaiono nel suo fascicolo istruttorio e che non ha intenzione di utilizzare a carico nella
decisione definitiva nei confronti delle parti interessate. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non è, di regola, tenuta a divulgare siffatti
documenti di propria iniziativa, un’impresa, in linea di principio, non può validamente invocare la mancata trasmissione di
presunti elementi a discarico contenuti nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, se non ha chiesto di avere accesso
a tali risposte durante il procedimento amministrativo.
Qualora l’argomentazione dell’impresa ricorrente sia volta a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rilevare la presenza
degli elementi a discarico nelle risposte in questione e, pertanto, comunicarli di propria iniziativa, detta impresa, nell’ambito
di tale argomento, ha l’onere di fornire un primo indizio dell’utilità di tali risposte ai fini della sua difesa. In particolare,
essa deve indicare gli eventuali elementi a discarico di cui trattasi o fornire un indizio della loro esistenza e, pertanto,
della loro utilità ai fini del procedimento.
Peraltro, pur essendo tenuta a divulgare alle imprese interessate i passaggi della risposta alla comunicazione degli addebiti
che contengono indicazioni pertinenti riguardo ad un elemento a carico, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata ad estendere tale divulgazione
agli altri passaggi di detta risposta, privi di nesso con l’elemento addotto.
(v. punti 266-267, 290, 292, 296-297)
12.
Per rispettare i diritti della difesa, il fascicolo costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un procedimento amministrativo
in materia di concorrenza deve includere tutti i documenti rilevanti ottenuti durante l’indagine. In particolare, se è certamente
consentito escludere dal procedimento amministrativo gli elementi che non hanno alcun rapporto con le considerazioni di fatto
e di diritto riportate nella comunicazione degli addebiti e che non hanno, quindi, alcuna rilevanza per l’indagine, la determinazione
dei documenti utili alla difesa dell’impresa interessata non può spettare alla sola [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] non rispetta tali condizioni qualora escluda dal fascicolo un documento che contiene una trascrizione della
dichiarazione orale resa da un’impresa in merito ad un fatto costituente infrazione, mentre la dichiarazione scritta fornita
dalla medesima impresa riguardo a detto fatto viene utilizzata in quanto elemento rilevante dell’indagine.
Tuttavia, una simile irregolarità può inficiare la legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] solo se ha potuto influenzare
lo svolgimento del procedimento e il contenuto della decisione a discapito dell’impresa interessata, la quale deve dimostrare
che avrebbe potuto utilizzare il documento non divulgato a discarico ai fini della propria difesa, e in particolare che essa
avrebbe potuto far valere elementi che non concordavano con le deduzioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase della comunicazione
degli addebiti e avrebbe potuto quindi influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte nella decisione della
[OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 306-308)
13.
Il tetto del 10% del fatturato, ai sensi dell’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 dev’essere calcolato
sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica responsabile dell’infrazione
sanzionata. Per contro, qualora tale unità economica si sia successivamente dissolta, ciascuno dei destinatari della decisione
ha diritto all’applicazione individuale del tetto in questione.
(v. punto 324)
14.
Qualora un’impresa sostenga che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concederle il beneficio di una circostanza attenuante relativa
al suo ruolo passivo nell’infrazione alle norme sulla concorrenza, il fatto che tale impresa non abbia esplicitamente invocato
il suo ruolo passivo nel procedimento amministrativo non ha alcuna incidenza sulla ricevibilità della sua censura.
Infatti, da un lato, le imprese destinatarie di una comunicazione degli addebiti non sono tenute a chiedere specificamente
di beneficiare di circostanze attenuanti. Dall’altro, quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta ad esaminare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse, per accertare se sussistano,
nei loro confronti, circostanze aggravanti o attenuanti, in particolare quando si tratta di una circostanza attenuante esplicitamente
menzionata nell’elenco non esaustivo di cui al punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA.
(v. punti 329-330)
15.
Il ruolo esclusivamente passivo o emulativo di un’impresa nel perpetrare un’infrazione alle regole di concorrenza può costituire,
ove provato, una circostanza attenuante, in conformità al punto 3, primo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle
ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del
Trattato CECA, fermo restando che tale ruolo passivo implica che l’impresa interessata tenga un profilo basso, ossia non partecipi
attivamente all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali.
Tra gli elementi atti a evidenziare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di un’intesa possono annoverarsi il carattere
notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come anche il suo
ingresso tardivo sul mercato che ha costituito oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione
ad essa, o l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato
all’infrazione. In ogni caso, si deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie.
[OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità riguardo all’applicazione delle circostanze attenuanti.
A tale riguardo, se la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente valido che un’impresa era stata rappresentata o informata
per quanto riguarda la maggior parte delle riunioni collusive menzionate dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che tale
impresa non abbia partecipato fisicamente ad alcune riunioni, ma sia stata informata telefonicamente in merito alle stesse,
concorda con la natura clandestina del loro svolgimento e non dimostra affatto un ruolo esclusivamente passivo o emulativo.
(v. punti 331-333, 337)
16.
Ai sensi del punto 3, secondo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo
15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, la non applicazione di fatto degli
accordi o delle pratiche può costituire una circostanza attenuante se l’impresa interessata dimostra che, nel periodo durante
il quale ha aderito agli accordi illeciti, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento
concorrenziale sul mercato o, quantomeno, che essa ha chiaramente e notevolmente violato gli obblighi miranti ad attuare tale
intesa, al punto di averne perturbato il funzionamento stesso.
Peraltro, la mera circostanza che un’impresa, la cui partecipazione ad una concertazione con le sue concorrenti sia dimostrata,
non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con le sue concorrenti, perseguendo una politica
più o meno indipendente sul mercato, non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua
di circostanza attenuante. Non si può escludere che tale impresa abbia semplicemente tentato di utilizzare l’intesa a suo
vantaggio.
(v. punti 345-346)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
16 giugno 2011 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Perossido d’idrogeno e perborato di sodio – [OSCURATO:PERSONA] che constata una violazione dell’art. 81 CE – Durata dell’infrazione – Presunzione d’innocenza – Diritti della difesa – Ammende – Circostanze attenuanti»
Nella causa T‑191/06,
FMC Foret, SA,
con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dall’avv. M. Seimetz e dal sig. C. Stanbrook, QC,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dal sig. F. Arbault, successivamente dai sigg. V. [OSCURATO:PERSONA] e V. Bottka, in qualità di agenti,
assistiti dalla sig.ra M. Gray, barrister,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2006,
C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.620
– Perossido di idrogeno e perborato), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla
ricorrente,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),
composto dai sigg. V. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente, A. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1
La FMC Foret SA, ricorrente, è una società di diritto spagnolo che all’epoca dei fatti commercializzava, in particolare, perossido
d’idrogeno (in prosieguo: l’«HP») e perborato di sodio (in prosieguo: il «PBS»).
2
Essa è una controllata al 100% della FMC [OSCURATO:PERSONA] BV e fa parte del gruppo controllato dall’impresa statunitense
FMC Corp.
3
Nel novembre del 2002 la [OSCURATO:PERSONA] AG ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nel mercato
dell’HP e del PBS e ha richiesto l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla non imposizione di ammende
e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione
sulla cooperazione»).
4
[OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le prove materiali che hanno consentito a quest’ultima di effettuare, il 25 e il 26
marzo 2003, talune verifiche negli uffici di tre imprese.
5
In seguito a tali verifiche, diverse imprese, tra cui segnatamente la EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, la [OSCURATO:PERSONA] SA (divenuta Arkema SA)
e la [OSCURATO:PERSONA] SA, hanno chiesto l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione e hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] elementi
di prova riguardanti l’intesa.
6
Il 26 gennaio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese coinvolte.
7
Dopo aver sentito le imprese interessate il 28 e 29 giugno 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 3 maggio 2006, C
(2006) 1766 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti
di [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] AB, EKA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Edison, FMC, ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], L’Air liquide
SA, Chemoxal SA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], Total SA, [OSCURATO:PERSONA] SA e Arkema (caso COMP/F/C.38.620
– Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è stata pubblicata
sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 54). Essa è stata notificata alla ricorrente con lettera dell’8 maggio 2006.
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
8
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i destinatari di quest’ultima hanno partecipato ad un’infrazione
unica e continuata dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), relativa all’HP e al
suo derivato, il PBS (punto 2 della decisione impugnata).
9
L’infrazione, accertata per il periodo compreso tra il 31 gennaio 1994 e il 31 dicembre 2000, è consistita prevalentemente
nello scambio tra concorrenti di informazioni rilevanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il
mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di queste,
nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti, nonché nella fissazione e nel monitoraggio del rispetto degli obiettivi
di prezzo.
10
La ricorrente è stata ritenuta responsabile dell’infrazione «in solido» con la FMC (punti 389‑395 della decisione impugnata).
11
Ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo
delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA]
(GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «Orientamenti»).
12
[OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo di base delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione (punto
452 della decisione impugnata), e questa è stata qualificata come molto grave (punto 457 della decisione impugnata).
13
In applicazione di un trattamento differenziato, la ricorrente è stata classificata nella terza e penultima categoria, corrispondente
a un importo di partenza pari a EUR 20 milioni (punti 460‑462 della decisione impugnata).
14
Dato che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha partecipato all’infrazione dal 29 maggio 1997 al 13 dicembre 1999, ossia
per un periodo di due anni e sette mesi, l’importo iniziale della sua ammenda è stato maggiorato del 25% (punto 467 della
decisione impugnata).
15
Alla ricorrente non è stata applicata alcuna circostanza aggravante o attenuante.
16
L’art. 1, lett. g), della decisione impugnata dichiara che la ricorrente, partecipando all’infrazione di cui trattasi dal
29 maggio 1997 al 13 dicembre 1999, ha violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’Accordo SEE.
17
All’art. 2, lett. d), della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla ricorrente, «in solido» con la FMC, un’ammenda
di EUR 25 milioni.
Procedimento e conclusioni delle parti
18
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in
esame.
19
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Sesta Sezione
e, sentite le parti, la presente causa è stata assegnata alla Sesta Sezione ampliata.
20
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento 6 gennaio 2010, il Tribunale ha posto per iscritto alcuni quesiti
alle parti, ai quali queste ultime hanno risposto con memorie in data 29 gennaio 2010.
21
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese
orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 4 marzo 2010.
22
Conformemente all’art. 32 del regolamento di procedura del Tribunale, poiché due membri della sezione non potevano partecipare
alla deliberazione, le deliberazioni del Tribunale sono proseguite con i tre giudici firmatari della presente sentenza.
23
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto un’ammenda;
– in via subordinata, ridurre l’importo dell’ammenda;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
24
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
25
Nella replica e in udienza la ricorrente ha precisato che il primo capo delle conclusioni del ricorso doveva essere interpretato
nel senso che era diretto all’annullamento della decisione impugnata, nella parte che la riguarda, il che include la conclusione
relativa alla sua partecipazione all’infrazione di cui è causa.
In diritto
26
A sostegno del ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata o, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda,
la ricorrente deduce tre motivi concernenti, in primo luogo, una valutazione errata delle prove della sua partecipazione all’infrazione,
in secondo luogo, una violazione dei diritti della difesa nell’ambito dell’accesso al fascicolo e, in terzo luogo, il livello
eccessivo dell’importo dell’ammenda.
Sul primo motivo, concernente un asserito errore di valutazione delle prove relative alla partecipazione della ricorrente
all’infrazione
Argomenti delle parti
27
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per dimostrare
la sua partecipazione all’intesa.
28
Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe ampiamente basata su indicazioni imprecise e non dimostrate fornite nell’ambito di domande
di clemenza, redatte affrettatamente, non argomentate e, pertanto, di limitato valore probatorio. Dall’altro, essa non avrebbe
tenuto conto della prova contraria prodotta dalla ricorrente e, in particolare, delle testimonianze dei suoi dipendenti asseritamente
implicati nei comportamenti illeciti.
29
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe confutato gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti e nel corso dell’audizione, in particolare le testimonianze dei suoi dipendenti. Inoltre, non avrebbe tenuto
conto delle informazioni fornite dalla ricorrente in merito al proprio comportamento concorrenziale sul mercato.
30
L’insufficienza delle prove dedotte nei confronti della ricorrente sarebbe stata riconosciuta dal consigliere‑uditore nel
corso dell’audizione. Quest’ultimo avrebbe proposto un incontro tra le parti, nonché un esame in contraddittorio della nuova
prova contraria prodotta dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accolto tali suggerimenti.
31
Nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe addebitato alla ricorrente di aver partecipato all’infrazione dal
gennaio 1994 al giugno 2001, ma in seguito avrebbe ridotto sostanzialmente la portata di tale accusa. Nella decisione impugnata
essa avrebbe fatto riferimento solo al periodo compreso tra il 29 maggio 1997, data dell’assemblea semestrale del Consiglio
europeo dell’industria chimica (CEFIC), ospitata dalla ricorrente a Siviglia, e il 13 dicembre 1999, data della riunione di
Friburgo, alla quale era presente un dipendente della ricorrente.
32
Per accertare gli illeciti la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su informazioni non dimostrate, provenienti da un’unica fonte,
rispettivamente dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] o dall’[OSCURATO:PERSONA], in spregio alla giurisprudenza secondo cui un’affermazione formulata
da un’unica impresa non costituisce prova sufficiente di un’infrazione (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑337/94,
Enso‑Gutzeit/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1571, punto 91).
33
Per quanto concerne le informazioni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato erroneamente che esse erano suffragate
dalle prove fornite dalle altre parti dell’intesa. Dal punto 86 della decisione impugnata risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA]
in realtà ha ritenuto che, avendo alcune imprese confermato quanto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] al loro riguardo, le sue affermazioni
contro la ricorrente non necessitassero di conferme. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tentato di suffragare le informazioni
della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la ricorrente.
34
Per quanto concerne altre prove provenienti da un’unica impresa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rilevato che esse sono state fornite
da testimoni diretti dei contatti illeciti, che le sono state trasmesse «dopo un’attenta riflessione» e che risultavano attendibili
alla luce di un insieme di prove coerenti (punto 86 della decisione impugnata).
35
Orbene, tali affermazioni non sarebbero tutte esatte. Le informazioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero imprecise e indicherebbero, ad
esempio, che una fonte non identificata presso la [OSCURATO:PERSONA] affermava che un dipendente non identificato di quest’ultima aveva
contattato i dipendenti della ricorrente in quattro occasioni non specificate. Lo stesso varrebbe per l’affermazione della
[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente ha remunerato l’[OSCURATO:PERSONA] per la chiusura del suo sito di produzione. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe omesso di confrontare tali informazioni con le testimonianze contrarie dei dipendenti della ricorrente.
36
Per quanto riguarda le informazioni provenienti da un dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire note redatte in occasione di riunioni
del cartello, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di tenere conto del fatto che le medesime note erano state prodotte per dimostrare
molteplici riunioni. Inoltre, per quanto concerne la ricorrente, tali note conterrebbero vari punti interrogativi.
37
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente opposto alla ricorrente elementi di prova provenienti da un’unica impresa, non
dimostrati e contraddetti dalle testimonianze dei dipendenti della medesima ricorrente.
38
Inoltre, la ricorrente critica quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito a riunioni specifiche.
– Sulle chiamate telefoniche ricevute dalla ricorrente
39
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata erroneamente sulle informazioni della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] per
concludere che essa era stata informata telefonicamente del risultato di alcune riunioni dell’intesa.
40
Le informazioni della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero riguardato quattro riunioni di «alto livello» tra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
(punti 171‑174, 211, 215‑217 e 239‑242 della decisione impugnata). Per tali riunioni, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata sulla
dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «altri operatori sono stati informati del risultato di tali riunioni», dato che «[OSCURATO:PERSONA],
ad esempio, ha informato Foret (in Spagna) e Ausimont (in Italia) dei risultati concreti di tali discussioni». Secondo la
[OSCURATO:PERSONA], questa dichiarazione sarebbe stata confermata dall’[OSCURATO:PERSONA] (punto 172 della decisione impugnata).
41
Detta dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] non consentirebbe di fondare la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] affermava di aver tenuto
informata la ricorrente «in maniera esaustiva (…) generalmente per telefono» (punto 172 della decisione impugnata). Essa non
indicherebbe «chi abbia chiamato chi», né cosa sarebbe stato detto. Essa non preciserebbe a quali riunioni faccia riferimento,
ad eccezione di quella dell’agosto 1997. La stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito tale precisazione. La dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe potuto essere confermata dall’[OSCURATO:PERSONA], che non era presente alle riunioni. Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] farebbe riferimento
a chiamate della [OSCURATO:PERSONA] in relazione a riunioni diverse, vale a dire a quelle del «gruppo B» che hanno avuto luogo tra la
fine del 1995 e l’inizio del 1997. Pertanto, le informazioni della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] non si suffragherebbero.
42
Inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato di aver partecipato ad una delle quattro riunioni in questione, vale a dire quella
che si sarebbe tenuta a Francoforte sul Meno nell’aprile 1998 (punto 217 della decisione impugnata). Per quanto riguarda la
riunione del settembre 1998 a Bruxelles, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato di avere contattato la ricorrente.
43
Durante l’audizione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tentato invano di ottenere informazioni più precise dalla [OSCURATO:PERSONA]. Senza ulteriori
precisazioni, la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle chiamate telefoniche sarebbe priva di valore probatorio. In ogni
caso, essa sarebbe contraddetta dalla testimonianza dei dipendenti della ricorrente, che negherebbero di avere ricevuto chiamate
telefoniche dalla [OSCURATO:PERSONA].
44
Per quanto concerne le informazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata erroneamente sull’affermazione di un dipendente
dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in quattro occasioni, la ricorrente ha partecipato alle riunioni telefonicamente (punti 180‑192
e 247‑253 della decisione impugnata). Tale affermazione non sarebbe stata confermata da altri partecipanti alle riunioni in
questione.
45
Altri elementi del fascicolo metterebbero in discussione l’attendibilità delle informazioni fornite dal dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA]
di cui trattasi. In particolare, nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata sulla sua affermazione
secondo cui un rappresentante della ricorrente ha partecipato ad una riunione a Parigi il 12 febbraio 1996 (punti 137 e 138
della comunicazione degli addebiti). La ricorrente avrebbe dimostrato l’inesattezza di tale affermazione, in quanto il passaporto
del presunto partecipante alla riunione confermerebbe che egli si trovava negli [OSCURATO:PERSONA] nella settimana in questione.
[OSCURATO:PERSONA] non menzionerebbe tale errore nella decisione impugnata. Inoltre, a più riprese, il testimone dell’[OSCURATO:PERSONA]
avrebbe prodotto la stessa pagina dei suoi appunti come elemento di prova per varie riunioni. Gli appunti in questione conterrebbero
numerosi punti interrogativi nelle parti relative alle informazioni della ricorrente e alla sua partecipazione alle riunioni.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di tenere conto di tali elementi nel valutare l’attendibilità delle prove dell’[OSCURATO:PERSONA].
46
Per quanto concerne la prima riunione di cui trattasi, tenutasi a Parigi nel settembre 1997, le informazioni iniziali dell’[OSCURATO:PERSONA]
non consentirebbero di identificare il dipendente della ricorrente che vi avrebbe asseritamente partecipato per telefono.
Il dipendente della ricorrente, identificato in una tabella redatta dall’[OSCURATO:PERSONA] successivamente, avrebbe negato di aver ricevuto
tale chiamata con una dichiarazione resa sotto giuramento. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto di tale diniego.
47
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto plausibile che la ricorrente fosse stata contattata, visti i contatti presi anteriormente
e la sua partecipazione telefonica a due riunioni successive (punto 186 della decisione impugnata). Orbene, per quanto riguarda
gli asseriti contatti anteriori, la decisione impugnata indicherebbe un’unica chiamata telefonica ricevuta un mese prima (punto 172
della decisione impugnata), risultante da informazioni non suffragate della [OSCURATO:PERSONA]. L’asserita partecipazione telefonica della
ricorrente a due riunioni successive sarebbe basata sulle stesse informazioni non suffragate dell’[OSCURATO:PERSONA].
48
Riguardo alla seconda delle riunioni in questione, svoltasi a Francoforte sul Meno il 17 novembre 1997 (punti 188‑192 della
decisione impugnata), il dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe identificato, contraddicendosi, dapprima un dipendente e, successivamente,
due dipendenti della ricorrente asseritamente contattati. [OSCURATO:PERSONA] non menzionerebbe tale contraddizione e sarebbe incorsa
essa stessa in errore circa il nome della persona identificata (nota 204 della decisione impugnata). L’informazione di cui
trattasi non sarebbe confermata e verrebbe contestata dai dipendenti identificati della ricorrente.
49
Contrariamente a quanto indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], le informazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbero corroborate da prove documentali.
Le prove in questione sarebbero state fornite dal medesimo dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] e non potrebbero quindi costituire una
conferma delle sue stesse affermazioni. Si tratterebbe inoltre di una tabella redatta in occasione della riunione di cui trattasi,
in cui sono indicati i prezzi per cliente e per produttore (punto 192 della decisione impugnata) e che contiene, per quanto
riguarda la ricorrente, quattro punti interrogativi. Senza contare che tali informazioni non sarebbero necessariamente state
fornite dalla ricorrente, ma avrebbero potuto essere state raccolte grazie ad altre fonti, in particolare presso suoi clienti.
50
La chiamata asseritamente ricevuta da un dipendente della ricorrente non sarebbe stata confermata neppure dalla [OSCURATO:PERSONA] nella
sua risposta alla comunicazione degli addebiti. In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a riassumere il contenuto della
comunicazione degli addebiti, compresa l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui alcune altre imprese, tra le quali la ricorrente,
erano state informate di tale riunione, e a confermare successivamente la sua partecipazione a detta riunione. L’ammissione
della [OSCURATO:PERSONA] varrebbe solo come prova contro sé stessa, e non riguarderebbe in alcun modo la ricorrente.
51
Per quanto concerne la terza riunione controversa, tenutasi il 21 novembre 1997 a Parigi (punti 193‑197 della decisione impugnata),
nessun altro membro del cartello, ad eccezione dell’[OSCURATO:PERSONA], farebbe riferimento ad una partecipazione della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata erroneamente sull’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA], che non troverebbe conferma e sarebbe contraddetta
dalla testimonianza di detto dipendente della ricorrente.
52
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe erroneamente basata sul fatto che i prezzi applicati dalla ricorrente erano indicati nelle
note redatte durante la riunione di cui trattasi (punto 197 della decisione impugnata). La maggior parte della tabella avrebbe
contenuto semplici asterischi. I pochi prezzi indicati sarebbero stati obiettivi di prezzo stimati dal dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA]
e non sarebbero derivati da informazioni della ricorrente. Peraltro, la medesima tabella conterrebbe informazioni relative
ad altri due produttori, cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe addebitato la partecipazione a detta riunione. La stessa [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe ammesso che gli obiettivi di prezzo potevano essere stati indicati per un produttore senza che questi ne fosse a conoscenza.
Pertanto, la tabella in questione non suffragherebbe le informazioni dell’[OSCURATO:PERSONA].
53
Per quanto riguarda la quarta delle riunioni in questione, tenutasi il 12ottobre 1998 a Düsseldorf, gli appunti presi dal
dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] non preciserebbero i nomi delle persone presenti e la sua successiva spiegazione in merito indicherebbe
«FMC assente». Solo una tabella redatta ai fini della domanda di clemenza presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] indicherebbe che la ricorrente
era «assente ma contattata telefonicamente e rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA]». Nessun altro partecipante, neppure la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe
confermato la partecipazione della ricorrente a tale riunione. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA], interrogata a tale riguardo, avrebbe
affermato che, «per quanto [era] a [sua] conoscenza (…), non vi [era] stata la partecipazione di una quarta impresa». A tale
proposito, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe erroneamente limitata ad indicare che «altre tre imprese [avevano] confermato che detta
riunione aveva avuto luogo» (punto 253 della decisione impugnata), senza tenere conto del fatto che nessuna di tali imprese
aveva confermato le informazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] riguardanti la ricorrente. Inoltre, affermando che le dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA]
erano «plausibili rispetto alle prove in suo possesso» (punto 253 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata
a rinviare alle altre affermazioni non suffragate dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il suo ragionamento sarebbe quindi circolare.
54
Per concludere, l’affermazione del dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui egli avrebbe contattato telefonicamente i dipendenti
della ricorrente non sarebbe confermata. Per contro, le testimonianze dei dipendenti della ricorrente secondo cui essi non
avrebbero ricevuto le chiamate sarebbero suffragate sia dal silenzio degli altri membri del cartello su tale circostanza,
sia dai punti interrogativi contenuti nelle note di riunione presentate dall’[OSCURATO:PERSONA]. Le informazioni sui prezzi della ricorrente
contenute in dette note potrebbero provenire da altre fonti. Dal complesso di tali elementi emergerebbe quindi che la ricorrente
non ha partecipato alle riunioni in questione.
– Sui contatti allacciati a margine delle assemblee del CEFIC
55
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto erroneamente che essa avesse partecipato a sei riunioni del cartello
svoltesi a margine delle assemblee del CEFIC tra il maggio 1997 e il novembre 1999. Afferma che alcuni suoi dipendenti hanno
partecipato alle assemblee del CEFIC in questione. Tuttavia, ciascuno di tali dipendenti avrebbe dichiarato di non avere preso
parte alle attività del cartello a margine di tali assemblee. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe respinto, senza indicarne i motivi,
la testimonianza dei dipendenti della ricorrente.
56
Il semplice fatto di essere presente ad una riunione di cartello non dimostrerebbe la partecipazione allo stesso. In particolare,
un’impresa potrebbe provare di non avere preso parte alle attività del cartello dimostrando di avere precisato ai suoi concorrenti
che vi partecipava in un’ottica diversa dalla loro.
57
A tal riguardo, per quanto concerne la riunione di Siviglia del maggio 1997, il dipendente della ricorrente che vi ha partecipato
avrebbe specificato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver dichiarato espressamente, da un lato, che la sua impresa era «in espansione in
Germania» e non era «interessata» ad alcuna limitazione dei prezzi e, dall’altro, che essa aveva rifiutato di negoziarli.
Tale testimonianza sarebbe confermata dal fatto che, dinanzi a questa dichiarazione, il responsabile della [OSCURATO:PERSONA] ha abbandonato
la sala durante una di dette riunioni sbattendo la porta (punto 162 della decisione impugnata). Pertanto, il rappresentante
della ricorrente non sarebbe stato invitato a cena al ristorante il giorno successivo (punto 163 della decisione impugnata).
58
Secondo la testimonianza del medesimo dipendente della ricorrente, l’assemblea del CEFIC del maggio 1998 a Évian-les-Bains
avrebbe avuto il medesimo esito. Piccoli produttori, tra cui la ricorrente, avrebbero rifiutato di aderire ad accordi anticoncorrenziali,
poiché intendevano continuare ad agire in maniera competitiva.
59
I dipendenti della ricorrente non avrebbero partecipato a discussioni di cartello neppure in occasione delle altre quattro
riunioni svoltesi a margine delle assemblee del CEFIC (punti 198‑207, 254‑258, 264 e 265, 273‑275 della decisione impugnata).
Tali riunioni si sarebbero tenute in ristoranti, bar o corridoi di albergo e sarebbe difficile immaginare discussioni di cartello
multilaterali in luoghi pubblici di questo genere. Le conversazioni avrebbero quindi dovuto aver luogo sotto forma di contatti
bilaterali, oppure dopo l’uscita dal ristorante dei dipendenti della ricorrente.
60
[OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto del fatto che la ricorrente ha negato di aver preso parte a tali discussioni. Essa preciserebbe
che la ricorrente non ha dimostrato che i suoi dipendenti abbiano preso le distanze nell’ambito delle discussioni anticoncorrenziali
(punto 207 della decisione impugnata), pur ammettendo, per una delle riunioni, che «non è inverosimile che (…) varie discussioni
possano aver avuto luogo piuttosto a livello bilaterale» (punto 167 della decisione controversa). Secondo la ricorrente, poiché
le conversazioni sono state bilaterali, i suoi dipendenti non ne erano al corrente e non hanno potuto prendere le distanze.
61
Per quanto riguarda la cena svoltasi a margine dell’assemblea del CEFIC a Bruxelles il 26 novembre 1997, secondo il punto
199 della decisione impugnata, «[OSCURATO:PERSONA], EKA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato che [la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]] erano effettivamente
presenti, che esse erano perfettamente al corrente del carattere illecito delle discussioni descritte più avanti e che vi
avevano preso parte». Orbene, la EKA [OSCURATO:PERSONA] non menzionerebbe assolutamente la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe redatto un
elenco dei partecipanti, tra i quali non figurerebbero i dipendenti della ricorrente, aggiungendo che «probabilmente tutti
gli altri partecipanti» all’assemblea erano rappresentati.
62
Le informazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbero ad indicare le persone presenti alla cena, tra cui i rappresentanti
della ricorrente, senza menzionarne la partecipazione a discussioni anticoncorrenziali.
63
Per quanto concerne la riunione tenutasi a margine dell’assemblea del CEFIC del novembre 1999 (punti 273‑275 della decisione
impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di precisare che tale riunione si era svolta in un luogo pubblico, vale a dire un
corridoio di albergo, in occasione di una cena ufficiale. Dovrebbero esserci state discussioni bilaterali e non vi sarebbero
prove sufficientemente precise e concordanti della partecipazione della ricorrente a tali discussioni.
– Sulla riunione del 13 luglio 1998 a Königswinter
64
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato erroneamente che il suo direttore generale aveva partecipato ad una
riunione con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a Königswinter nel luglio 1998 concernente la chiusura di un sito di produzione dell’Atochem
(punto 233 della decisione impugnata). Il dipendente interessato avrebbe negato di avere partecipato a tale riunione e avrebbe
prodotto una fattura di taxi in cui apparirebbe il suo nome, che dimostrerebbe come, alla data in questione, egli si trovasse
a Barcellona.
65
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di confutare tale elemento di prova, limitandosi ad ipotizzare che il dipendente della ricorrente
avrebbe potuto essere presente alla riunione di Königswinter e aver preso un taxi a Barcellona più tardi lo stesso giorno.
Per altre riunioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto fatture di ristorante contenenti l’elenco dei partecipanti. Orbene, per la
riunione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di ottenere ulteriori elementi dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe confermato la presenza della ricorrente a detta riunione.
66
Il fatto che la ricorrente non abbia preso parte alle discussioni relative alla chiusura di un sito dell’Atochem sarebbe confermato
dalla sua assenza in occasione delle successive riunioni sul tema. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva confermato la partecipazione della ricorrente all’accordo con l’Atochem (punto 244 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA]
non fornirebbe particolari di tale asserita partecipazione e la [OSCURATO:PERSONA] non la menzionerebbe affatto. Sarebbe possibile che
la [OSCURATO:PERSONA], per errore, avesse fatto riferimento ad un legittimo contratto di fornitura concluso all’epoca tra la ricorrente
e l’Atochem.
67
Al punto 234 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe che la ricorrente aveva concordato di remunerare l’Atochem.
L’inconsistenza della dichiarazione in tal senso della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe evidenziata dai fatti posteriori, in particolare dall’assenza
della ricorrente alla successiva riunione dell’ottobre 1998 tra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, dal punto 245 della
decisione impugnata risulterebbe che, in occasione di tale riunione, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano convinto l’Atochem a chiudere
il sito, dietro compenso da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
– Sulla riunione con la [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 1998 a Bruxelles
68
La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato erroneamente le informazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla riunione bilaterale
del settembre 1998. Secondo il punto 241 della decisione impugnata, l’oggetto di tale riunione sarebbe consistito nell’informare
la ricorrente dei risultati della riunione avvenuta quel mattino stesso. In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato unicamente
che «il tema della riunione [era] stato una discussione di carattere generale sull’evoluzione del mercato europeo dell’HP,
con particolare riferimento al livello elevato dei prezzi spuntati e alle possibilità di mantenere tale livello». [OSCURATO:PERSONA]
non menzionerebbe alcun accordo sui prezzi o sulle quote di mercato, ma osserverebbe che la discussione è stata «di carattere
generale».
– Sulle riunioni concernenti il PBS
69
La ricorrente precisa che il suo dipendente ricorda di avere partecipato a due delle quattro riunioni sul PBS accertate nella
decisione impugnata (punti 237 e 238, 259‑263, 267‑270 e 276‑279 della decisione impugnata), vale a dire quella dell’inizio
del 1999 a Milano e quella del dicembre 1999 a Friburgo.
70
L’obiettivo di tali riunioni sarebbe stato discutere dei mezzi di cui l’industria poteva valersi per placare le preoccupazioni
circa gli effetti sulla salute di uno degli ingredienti del PBS. Tenuto conto di tali preoccupazioni, la ricorrente avrebbe
già iniziato a prendere in esame la messa a punto di un «prodotto alternativo», il percarbonato di sodio (in prosieguo: il
«PCS»). Sarebbe deplorevole che, durante le riunioni di cui trattasi, altri produttori avessero partecipato a discussioni
illecite. Tali discorsi non avrebbero avuto alcun interesse per la ricorrente, giacché essa aveva già deciso di abbandonare
progressivamente il PBS a favore del PCS. Il suo rappresentante non avrebbe quindi partecipato a discussioni illecite. Tale
spiegazione sarebbe suffragata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale confermerebbe che le riunioni in questione si erano tenute «per caso»
nel contesto di discussioni lecite.
71
Per quanto riguarda altre due riunioni sul PBS, rispettivamente quella del settembre 1998 a Lione e quella dell’estate 1999
a Basilea, l’asserita partecipazione della ricorrente risulterebbe unicamente dalle informazioni non suffragate della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della testimonianza del dipendente interessato della ricorrente, il quale non ricorderebbe
di avere partecipato a dette riunioni.
– Argomenti svolti nell’ambito della replica
72
Nella replica, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della presunzione di innocenza, poiché non
disponeva di prove precise e concordanti della sua partecipazione ad attività costituenti un’intesa.
73
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova sui quali si basa la tesi della ricorrente
e ne avrebbe snaturato altri per fondare la propria conclusione. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ignorato il fatto
che i migliori elementi di prova erano le testimonianze dirette dei suoi dipendenti, ha applicato presunzioni ingiustificate
a suo danno, ha travisato gli elementi di prova ad essa favorevoli, ha equiparato la sua partecipazione ad assemblee del CEFIC,
che sono lecite, ad attività del cartello, e «ha abbellito» elementi di prova a suo discapito.
74
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso in considerazione gli elementi di prova in maniera oggettiva e globale. Essa non avrebbe
tenuto conto degli elementi di prova da cui risultava che la ricorrente procedeva aggressivamente alla ripartizione del mercato,
che i concorrenti perdevano quote di mercato a suo vantaggio e se ne erano lamentati, e che due tentativi di riunione dell’intesa
sono stati abbandonati quando la ricorrente ha rifiutato di prendervi parte. Essa avrebbe omesso di raccogliere elementi di
prova supplementari in ordine ad affermazioni non suffragate contro la ricorrente.
75
In secondo luogo, la ricorrente critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto ricorso ad un controinterrogatorio per accertare
la veridicità delle testimonianze dei suoi dipendenti. La ricorrente sarebbe stata l’unica impresa a presentare testimoni
all’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna delle tre società che hanno testimoniato contro la ricorrente avrebbe presentato
testimoni all’audizione. Molti elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] proverrebbero essenzialmente da fonti
anonime. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato le dichiarazioni dei dipendenti della ricorrente in ragione del fatto che non erano
state rese sotto giuramento.
76
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in modo inesatto gli elementi ottenuti in esito all’audizione.
77
Nel corso di quest’ultima il consigliere‑uditore avrebbe precisato che taluni elementi di prova sui quali si basava la [OSCURATO:PERSONA],
in particolare le affermazioni provenienti da fonti anonime presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle chiamate telefoniche
fatte alla ricorrente, non erano attendibili. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe raccolto elementi di prova supplementari
successivamente all’audizione.
78
In particolare, per quanto riguarda la riunione di Siviglia del maggio 1997, la [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe erroneamente, nel
controricorso, di avere ottenuto conferma di talune circostanze di fatto presso altre imprese, dopo l’audizione, e di avere
dato alla ricorrente la possibilità di esprimere il suo punto di vista. Non sarebbero stati forniti altri contributi relativi
a tali riunioni successivamente all’audizione.
79
Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], gli elementi supplementari trasmessi alla ricorrente non presenterebbero
alcun nesso con le asserite chiamate telefoniche della [OSCURATO:PERSONA]. Nei loro contributi successivi all’audizione, la [OSCURATO:PERSONA] e la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbero semplicemente descritto il contenuto della comunicazione degli addebiti su alcuni punti precisi (per quanto
riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la riunione di Francoforte sul Meno del novembre 1997 e, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la riunione di
Königswinter del luglio 1998) e avrebbero confermato la partecipazione di propri dipendenti. Né l’una né l’altra società avrebbe
inizialmente menzionato la partecipazione della ricorrente a tali riunioni. La stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto che
la risposta della [OSCURATO:PERSONA] era «indiretta» e che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva coinvolto «esplicitamente» la ricorrente.
80
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe formulato affermazioni contraddittorie. Riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], essa avrebbe ritenuto
che non era irragionevole supporre che varie discussioni a margine delle assemblee del CEFIC fossero avvenute piuttosto a
livello bilaterale (punto 167 della decisione impugnata). Orbene, per quanto concerne la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe
erroneamente che è impossibile che suoi rappresentanti abbiano partecipato agli stessi incontri senza essere al corrente dell’accordo
collusivo.
81
In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe travisato alcuni elementi di prova a discarico. In primo luogo, si tratterebbe delle
indicazioni secondo cui la ricorrente faceva parte del gruppo dei «cattivi alunni», in quanto avrebbe voluto aumentare le
capacità totali in Europa a scapito dei prezzi. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente respinto tale elemento di prova, affermando
semplicemente, nel controricorso, che esso rappresentava un tentativo della ricorrente di utilizzare l’intesa a suo vantaggio.
82
Inoltre, per quanto attiene alle riunioni di Siviglia svoltesi a margine delle assemblee del CEFIC, il dipendente della ricorrente
avrebbe dichiarato ch’egli rifiutava di partecipare a qualsiasi discussione di cartello e che, conseguentemente, i rappresentanti
della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] avevano abbandonato la sala della riunione. Rifiutando di ammettere tale testimonianza, la [OSCURATO:PERSONA]
si sarebbe basata sulla propria interpretazione, infondata, dei motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] erano uscite dalla
sala della riunione, vale a dire il fatto che i piccoli produttori, fra cui la ricorrente, erano insoddisfatti delle proposte,
probabilmente a causa della quota di mercato che veniva loro attribuita. Non sussisterebbe alcuna prova a sostegno di tale
tesi della [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, secondo la ricorrente, la conclusione improvvisa delle riunioni di Siviglia, dovuta al fatto
che i concorrenti si lamentavano della diminuzione dei suoi prezzi e dell’aumento della sua quota di mercato, dimostrerebbe
che essa aveva precisato ai suoi concorrenti che partecipava a tali riunioni in un’ottica diversa dalla loro.
83
In sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe travisato alcune prove documentali.
84
Anzitutto, per quanto concerne il timbro sul passaporto del dipendente della ricorrente, da cui risulta che egli era entrato
negli [OSCURATO:PERSONA] il 10 febbraio 1996, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato erroneamente che ciò non dimostrava necessariamente
che il dipendente in questione non potesse trovarsi a Parigi due giorni dopo. Orbene, secondo la ricorrente, non è possibile
che il dipendente in questione sia partito per gli [OSCURATO:PERSONA] il 10 febbraio, vi sia rimasto 24 ore, abbia preso un volo
intercontinentale notturno di ritorno, si sia presentato direttamente ad una riunione di cartello il 12 febbraio e sia poi
tornato negli [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, se così fosse, sul suo passaporto figurerebbe un altro timbro. Pertanto,
il dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato erroneamente che il rappresentante della ricorrente si trovava a Parigi il 12
febbraio 1996. Se si aggiunge che, in varie occasioni, l’[OSCURATO:PERSONA] è stata l’unica a sostenere che la ricorrente partecipava
a riunioni di cartello e che alcuni dei suoi elementi di informazione contenevano punti interrogativi, ciò metterebbe in discussione
l’attendibilità delle sue informazioni.
85
Inoltre, per quanto riguarda la fattura di taxi, rilasciata a Barcellona il 13 luglio 1998, sulla quale figura il nome del
dipendente della ricorrente che avrebbe asseritamente partecipato alla riunione di Königswinter dello stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA]
metterebbe in dubbio tale elemento, senza alcun fondamento, indicando che detta fattura potrebbe essere stata emessa in un
diverso momento della giornata (punto 236 della decisione impugnata). Orbene, la presunzione di innocenza dovrebbe prevalere
su una tale speculazione.
86
Oltre a ciò, le note di riunione fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] e contenenti punti interrogativi nella colonna relativa ai prezzi della
ricorrente rispecchierebbero il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non disponeva di informazioni sui prezzi della ricorrente, in quanto essa
non era presente alla riunione. [OSCURATO:PERSONA] suggerirebbe tuttavia erroneamente, nel controricorso, che tali punti interrogativi
rispecchiano la «prudenza» osservata dal dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare la diversa
spiegazione addotta dalla ricorrente, secondo cui l’informazione di cui trattasi «potrebbe provenire da qualunque altra fonte».
Pertanto, riguardo a tale riunione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe travisato la chiara testimonianza dei dipendenti della ricorrente,
suffragata da prove documentali.
87
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato che una nota del dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA], relativa alla riunione di Düsseldorf dell’ottobre
1998, menzionava la ricorrente a più riprese. Secondo la ricorrente, la nota in questione non è chiara, ma da successive spiegazioni
dell’[OSCURATO:PERSONA] risulta che essa fa riferimento ad una riunione successiva, che avrebbe dovuto aver luogo il 9 novembre, durante
la quale si sarebbe dovuto adottare un «modello definitivo», e che essa cita un «commento su come far accettare alla [ricorrente]
le sue quote di mercato, utilizzando le pressioni di [OSCURATO:PERSONA]». Nell’ottobre 1998 la ricorrente si sarebbe ancora rifiutata
di partecipare alle attività di cartello. Orbene, senza aver esaminato il contenuto della nota, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe
basata erroneamente sul mero fatto che si menzionava il nome della ricorrente.
88
In settimo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] «avrebbe abbellito» gli elementi di prova, aggiungendo dettagli inesistenti o esagerando
i fatti accertati.
89
Anzitutto, per quanto riguarda la riunione bilaterale con la [OSCURATO:PERSONA] del settembre 1998 a Bruxelles, contestata dalla ricorrente,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato che essa era consistita in un «debriefing» della riunione del mattino (punto 241 della decisione
impugnata). Orbene, dalle informazioni della [OSCURATO:PERSONA] non emergerebbe l’esistenza di tale «debriefing» né di discussioni sul
PBS o sul congelamento delle quote di mercato relative all’HP. Riguardo all’HP, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente dichiarato
che le discussioni erano rimaste «sul vago». Le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero infondate.
90
Inoltre, per quanto concerne le riunioni di Siviglia, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avrebbe
preso chiaramente le distanze dalle discussioni anticoncorrenziali rifiutando di partecipare ad attività del cartello, il
che avrebbe causato la «brusca uscita» dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, la conclusione di questa
serie di riunioni. L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che dette riunioni si erano concluse con l’uscita dei rappresentanti della
[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe travisato gli elementi del fascicolo.
91
Oltre a ciò, per quanto riguarda la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato le affermazioni della
[OSCURATO:PERSONA] relativamente alle chiamate telefoniche, le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] farebbero chiaramente
riferimento a riunioni diverse. Non avrebbe quindi potuto esservi alcuna coincidenza tra tali dichiarazioni per quanto riguarda
i partecipanti o i periodi di tali riunioni.
92
In ottavo luogo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], avendo presentato parallelamente le loro domande di clemenza,
erano «impegnate nella gara» volta a fornire un valore aggiunto significativo agli elementi di prova già in possesso della
[OSCURATO:PERSONA], il che metterebbe in discussione l’attendibilità delle loro dichiarazioni.
93
Le imprese che hanno presentato domanda di clemenza non avrebbero potuto verificare i ricordi dei loro dipendenti, né fornire
elementi di prova chiari e precisi. Ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA] farebbe riferimento al punto 236 della decisione impugnata,
secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha «volontariamente confermato» la riunione di Königswinter del luglio 1998 nella sua risposta alla
comunicazione degli addebiti, mentre nel controricorso avrebbe aggiunto tra parentesi «occorrerà verificare se questa dichiarazione
è stata davvero volontaria o se sia stata fornita su richiesta della [OSCURATO:PERSONA]». Inoltre, per quanto riguarda la riunione
di Düsseldorf dell’ottobre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «continuato ad interrogare» i suoi dipendenti in merito ai partecipanti,
su richiesta della [OSCURATO:PERSONA].
94
Infine, la ricorrente rileva di non essere mai stata dichiarata colpevole di attività anticoncorrenziali. I suoi dipendenti
avrebbero testimoniato all’audizione e avrebbero presentato dichiarazioni che confutano le affermazioni contenute nella comunicazione
degli addebiti. Alcune imprese recidive, che avrebbero tentato di ottenere clemenza, nella loro «gara» a tal fine avrebbero
prodotto dichiarazioni vaghe, non suffragate e spesso provenienti da fonti rimaste anonime nelle lettere dei loro avvocati
o in note manoscritte enigmatiche, «zeppe di punti interrogativi». [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcuna spiegazione che
autorizzi a privilegiare tali elementi di prova rispetto agli elementi di prova chiari e non controversi addotti dalla ricorrente.
95
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
96
A termini dell’art. 81, n. 1, CE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte
le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri
e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato
comune.
97
Perché sussista un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune
volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 256, e 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487,
punto 199).
98
Può ritenersi che un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE sia concluso allorché vi è una comune volontà sul principio stesso
di restringere la concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione prevista sono ancora oggetto di negoziazioni
(v., in tal senso, sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punti 151‑157 e 206).
99
La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino
all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi
della concorrenza (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125,
punto 115, e causa C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287, punto 158).
100
Al riguardo, l’art. 81, n. 1, CE osta a che fra gli operatori economici abbiano luogo contatti diretti o indiretti di qualsiasi
genere che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente, attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente
la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano quale oggetto o effetto la
restrizione della concorrenza (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 99 supra, punti 116
e 117).
101
Il fatto di aver trasmesso informazioni ai propri concorrenti al fine di preparare un accordo anticoncorrenziale è sufficiente
a provare l’esistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81 CE (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑148/89,
Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1063, punto 82, e 8 luglio 2008, causa T‑53/03, BPB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1333,
punto 178).
102
Secondo una giurisprudenza costante, le nozioni di accordo e di pratica concordata, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, ricomprendono
forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si
manifestano (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 99 supra, punti 131 e 132, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.
al punto 97 supra, punto 190).
103
Nell’ambito di una violazione complessa, la quale ha coinvolto svariati produttori che durante parecchi anni hanno perseguito
un obiettivo di regolazione in comune del mercato, non si può pretendere da parte della [OSCURATO:PERSONA] che essa qualifichi esattamente
la violazione come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in ogni caso, l’una e l’altra di tali forme di violazione
sono previste dall’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 99 supra, punti 111‑114,
e sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, causa T‑318/94, causa
T‑325/94, causa T‑328/94, causa T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 696).
104
La doppia qualificazione dell’infrazione come accordo «e/o» pratica concordata deve essere intesa nel senso che indica un
insieme complesso che comporta elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati come accordo ed altri come pratica
concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il quale non prevede qualificazioni specifiche per tale tipo di violazione complessa
(sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punto 264, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra,
punto 187).
105
Quanto all’acquisizione della prova dell’infrazione, va ricordato che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] produrre gli elementi di prova
idonei a dimostrare, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dei fatti che integrano un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE
(sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 58).
106
Essa deve aver raccolto elementi di prova precisi e concordanti a questo riguardo (v. sentenza del Tribunale 6 luglio 2000,
causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
107
Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad
ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente,
risponda a tale requisito (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE
Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501, punto 180 e giurisprudenza ivi citata).
108
Gli indizi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza di una violazione dell’art. 81,
n. 1, CE da parte di un’impresa vanno presi in considerazione non singolarmente, ma nel loro insieme (v. sentenza BPB/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 101 supra, punto 185 e giurisprudenza ivi citata).
109
Si deve anche tener conto del fatto che le attività anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino e, pertanto, nella
maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero
di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione
coerente, la prova di una violazione delle norme in materia di concorrenza (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C 219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123,
punti 55‑57).
110
Quanto alla portata del controllo giurisdizionale, secondo una costante giurisprudenza, il Tribunale, allorché è adito con
una domanda d’annullamento di una decisione emanata a norma dell’art. 81, n. 1, CE, deve in generale esercitare un controllo
completo relativamente alla questione se siano o meno soddisfatte le condizioni di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE (v.
sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T‑41/96, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3383, punto 62 e giurisprudenza ivi
citata).
111
Qualora il giudice nutra un qualsivoglia dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione
che constata un’infrazione, conformemente al principio della presunzione di innocenza, che, in quanto principio generale del
diritto dell’Unione, si applica tra l’altro alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili
alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (sentenza Hüls/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 99 supra, punti
149 e 150).
112
È alla luce di tali rilievi che occorre esaminare se, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato, in modo giuridicamente
valido, che la ricorrente ha partecipato all’infrazione in causa.
– Osservazioni preliminari
113
La ricorrente formula una serie di critiche generali relative all’acquisizione della prova nel caso di specie, facendo valere,
in primo luogo, lo scarso valore probatorio delle prove fornite dalle imprese che hanno presentato domanda di clemenza, in
secondo luogo, l’utilizzo di informazioni non suffragate provenienti da un’unica fonte, in terzo luogo, la mancata confutazione
delle testimonianze contrarie rese dai suoi dipendenti e, in quarto luogo, il fatto che non si sia dato seguito alle proposte
formulate dal consigliere‑uditore nel corso dell’audizione.
114
Sebbene tali critiche si confondano, in ampia misura, con le censure dirette contro elementi materiali invocati dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella decisione impugnata, esse richiedono nondimeno alcune osservazioni preliminari.
115
In primo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi al valore delle prove fornite nell’ambito delle
domande di clemenza, si deve ricordare che il semplice fatto che l’informazione provenga da un’impresa che ha presentato una
domanda di clemenza non ne mette in causa il valore probatorio.
116
Infatti, secondo costante giurisprudenza, nessuna norma né principio generale del diritto dell’Unione impedisce alla [OSCURATO:PERSONA]
di avvalersi, contro un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 103 supra, punto 512). Le dichiarazioni effettuate nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione non possono
essere considerate prive di valore probatorio solo per questo (sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑54/03, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA],
non pubblicata nella Raccolta, punti 57 e 58).
117
Una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita è comprensibile,
giacché tali partecipanti potrebbero minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione e massimizzare quella degli
altri. Tuttavia, tenuto conto della logica intrinseca della procedura prevista dalla comunicazione sulla cooperazione, il
fatto di chiedere il beneficio della sua applicazione al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda non crea
necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati sugli altri partecipanti all’intesa in esame. Infatti,
ogni tentativo di indurre la [OSCURATO:PERSONA] in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione
del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che benefici pienamente della comunicazione sulla cooperazione
(sentenze del Tribunale 16 novembre 2006, causa T‑120/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4441, punto 70, e
Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 58).
118
In particolare, occorre considerare che il fatto che una persona confessi di aver commesso un’infrazione e ammetta in tal
modo l’esistenza di fatti che oltrepassano quelli la cui esistenza poteva essere dedotta direttamente dai documenti di cui
trattasi implica a priori, in assenza di circostanze particolari che indichino il contrario, che questa persona si è decisa
a dire la verità. Pertanto, le dichiarazioni contrarie agli interessi dei dichiaranti devono essere considerate, in linea
di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili (sentenze del Tribunale JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 107 supra, punti 211 e 212; 26 aprile 2007, cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02,
T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑947, punto 166, e Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit.
al punto 116 supra, punto 59).
119
Le dichiarazioni rese da imprese accusate, nell’ambito di domande di clemenza, devono tuttavia essere valutate con cautela
e, in generale, non possono essere accettate in mancanza di conferma.
120
Infatti, secondo costante giurisprudenza, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui
esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza
di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova (sentenze del Tribunale JFE
Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 107 supra, punto 219; 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 285; Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 118 supra, punto 167, e Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. al
punto 116 supra, punto 293; v. anche, in tal senso, sentenza Enso‑Gutzeit/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 32 supra, punto 91).
121
Per esaminare il valore probatorio delle dichiarazioni delle imprese che hanno presentato domanda di clemenza, il Tribunale
tiene conto in particolare, da un lato, della rilevanza degli indizi concordanti da cui risulti la pertinenza di tali dichiarazioni
e, dall’altro, dell’assenza di indizi del fatto che le imprese interessate abbiano inteso minimizzare l’importanza del loro
contributo all’infrazione e ad esagerare quella del contributo delle altre imprese (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 117 supra, punto 70, e Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punti 62 e 295).
122
In secondo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente relativa al fatto che, riguardo a taluni elementi di fatto,
la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su un unico elemento di prova, si deve ricordare che nessun principio di diritto dell’Unione
osta a che la [OSCURATO:PERSONA], per giudicare esistente un’infrazione, si basi su un solo documento, purché il valore probatorio
di quest’ultimo sia incontestabile e purché detto documento attesti, di per sé solo, con certezza l’esistenza dell’infrazione
controversa (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95,
da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries
CBR e a./[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punto 1838).
123
È vero che, alla luce della giurisprudenza citata supra, al punto 120, di regola tale ipotesi non riguarda le semplici dichiarazioni
di un’impresa accusata, le quali, se contestate da altre imprese interessate, devono essere suffragate da elementi di prova
supplementari ed autonomi.
124
Tale considerazione può tuttavia essere attenuata nel caso in cui la dichiarazione proveniente dall’impresa che collabora
sia particolarmente affidabile, dato che, in tali circostanze, il grado di corroborazione richiesto è minore, sia in termini
di precisione che in termini di intensità.
125
Infatti, nel caso in cui un complesso di indizi concordanti consenta di corroborare l’esistenza e taluni aspetti specifici
dell’accordo collusivo evocato nella dichiarazione fornita nell’ambito della cooperazione, tale dichiarazione potrebbe bastare
di per sé ad attestare altri aspetti della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 107 supra, punti 220 e 334). In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] può basarsi esclusivamente su quest’ultima,
a condizione che la veridicità di quanto affermato non susciti dubbi e gli indizi non siano vaghi.
126
Inoltre, anche se la dichiarazione di un’impresa non è confermata riguardo ai fatti specifici attestati, essa può avere un
certo valore probatorio per confermare l’esistenza dell’infrazione, nell’ambito di un complesso di indizi concordanti assunto
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, se un documento contiene informazioni specifiche che corrispondono a quelle contenute in altri
documenti, occorre considerare che tali elementi si possono rafforzare reciprocamente (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 107 supra, punto 275).
127
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] deve poter trarre, da periodi in cui le prove sono relativamente abbondanti, conclusioni relative
ad altri periodi in cui esse si susseguono con minore frequenza. Occorre quindi una spiegazione davvero solida per convincere
un giudice del fatto che, in una determinata fase di una serie di riunioni, è successo qualcosa di completamente diverso da
ciò che è avvenuto in riunioni precedenti e successive, laddove la cerchia dei partecipanti era la stessa, le riunioni si
tenevano in circostanze esterne analoghe ed avevano indubbiamente lo stesso scopo (conclusioni del giudice Vesterdorf facente
funzione di avvocato generale in relazione alla sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑1/89, Rhône‑Poulenc/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑867, II‑885, conclusioni comuni alle sentenze dette «polipropilene», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑954).
128
In terzo luogo, la ricorrente afferma che, nell’ambito della valutazione della prova, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di sentire
i suoi dipendenti e di prenderne in considerazione le testimonianze.
129
La ricorrente fa valere, in particolare, che l’accertamento dell’infrazione si basa, in ampia misura, sulle dichiarazioni
della [OSCURATO:PERSONA] e di un dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui alcuni suoi dipendenti, ancorché assenti da un certo numero di riunioni,
sono stati contattati o informati telefonicamente. La ricorrente precisa che i suoi dipendenti identificati in tali dichiarazioni
hanno reso alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni di senso opposto, che non sarebbero state prese in considerazione.
130
Va rilevato, a tale proposito, che è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di dichiarazioni scritte dei dipendenti della ricorrente
interessati e che questi ultimi erano presenti all’audizione.
131
Pertanto, la questione se dette dichiarazioni siano state debitamente prese in considerazione nella decisione impugnata si
confonde con la valutazione delle censure della ricorrente dirette contro i concreti elementi di fatto controversi.
132
Tuttavia, si deve rilevare, in questa fase, che la ricorrente sostiene erroneamente che le dichiarazioni in questione, essendo
state effettuate sotto giuramento, hanno un elevato valore probatorio e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a dimostrare
che i suoi testimoni avevano giurato il falso.
133
Infatti, sebbene una testimonianza resa sotto giuramento dinanzi ad un giudice, o eventualmente nell’ambito di un’inchiesta
dinanzi ad un procuratore, possa avere un valore probatorio elevato, viste le conseguenze negative che possono derivare sul
piano penale per chi rendendo una deposizione abbia mentito nell’ambito di un’inchiesta, il che rende una tale deposizione
più affidabile di una semplice dichiarazione (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 107
supra, punto 312), tali considerazioni non valgono nel caso di specie, poiché si tratta di dichiarazioni scritte dei dipendenti
della ricorrente fornite alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo e delle loro testimonianze rese nel corso
dell’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].
134
Peraltro, la ricorrente sostiene erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a confrontare le testimonianze che la incriminavano,
fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], con quelle contrarie dei suoi dipendenti, nell’ambito di un controinterrogatorio nel
corso dell’audizione.
135
A tale proposito si deve rammentare che, nel procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha la facoltà di imporre l’audizione
di testimoni sotto giuramento.
136
Ai sensi dell’art. 19, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle
regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] può sentire ogni persona
fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine. Peraltro,
secondo il terzo ‘considerando’ del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti
dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18), prima di assumere le dichiarazioni orali di
persone fisiche o giuridiche che acconsentono ad essere sentite, la [OSCURATO:PERSONA] deve informare tali persone della base giuridica
del colloquio e della natura facoltativa dello stesso.
137
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a sentire le persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avervi un interesse sufficiente
solo qualora dette persone chiedano effettivamente di essere sentite. Essa dispone quindi di un ragionevole margine discrezionale
per decidere se sia il caso di sentire persone la cui testimonianza può avere rilievo per l’istruzione della pratica. Infatti,
la garanzia delle prerogative della difesa non richiede che la [OSCURATO:PERSONA] proceda all’audizione di testimoni indicati dall’interessato,
qualora ritenga che la pratica sia stata adeguatamente istruita (v., in tal senso, sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al
punto 97 supra, punti 382 e 383 e giurisprudenza ivi citata).
138
È vero che l’art. 6, n. 3, lett. d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, prevede che «[o]gni accusato ha diritto a (…) esaminare o far esaminare i testimoni a carico
ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico». Inoltre,
anche se la [OSCURATO:PERSONA] non è un tribunale ai sensi di detto articolo e le ammende da essa irrogate non sono di natura penale,
resta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare i principi generali del diritto dell’Unione durante il procedimento
amministrativo.
139
Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, il fatto che le disposizioni del diritto dell’Unione sulla concorrenza non prevedano
l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di convocare i testimoni a discarico di cui venga chiesta la deposizione non è contrario ai citati
principi. Occorre, infatti, osservare che la [OSCURATO:PERSONA], sebbene possa sentire persone fisiche o giuridiche qualora lo ritenga
necessario, non dispone neppure del diritto di convocare testimoni a carico senza aver ottenuto il loro consenso (sentenze
HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punti 389‑392, e Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 118 supra, punti 86
e 87). Poiché il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] ha solo natura amministrativa, non spetta a tale istituzione fornire
all’impresa interessata la possibilità di controinterrogare un particolare testimone e di analizzare le sue dichiarazioni
nella fase istruttoria (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 200). È sufficiente che
le dichiarazioni utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] siano state incluse nel fascicolo trasmesso alla ricorrente, che può contestarle
dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punti 147‑149).
140
Alla luce di tali considerazioni, la ricorrente non può lamentare una violazione del suo diritto di interrogare o far interrogare
i testimoni a carico.
141
In ogni caso, nulla impediva alla ricorrente di chiedere la convocazione e l’interrogatorio dei testimoni a carico dinanzi
al Tribunale, presentando una richiesta di misure istruttorie in tal senso. Orbene, è giocoforza constatare che la ricorrente
non ha presentato tale richiesta. Peraltro, il Tribunale riterrebbe necessaria la convocazione dei testimoni di cui trattasi
solo se dovesse risultare, in esito all’esame effettuato più avanti, che gli elementi contenuti nel fascicolo e le spiegazioni
fornite durante la fase orale non sono sufficienti per statuire sulla controversia.
142
In quarto e ultimo luogo, la ricorrente sostiene che l’insufficienza delle prove fatte valere nei suoi confronti è stata riconosciuta
dal consigliere‑uditore durante l’audizione, dato che quest’ultimo ha proposto un esame in contraddittorio della nuova prova
contraria prodotta dalla ricorrente, vale a dire le dichiarazioni dei suoi dipendenti, proposta cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha
dato seguito.
143
Si deve osservare, a tale riguardo, che la relazione del consigliere‑uditore costituisce un documento puramente interno alla
[OSCURATO:PERSONA], che non è diretto a completare o correggere l’argomentazione delle imprese e che non presenta quindi alcun aspetto
decisivo di cui il giudice dell’Unione debba tener conto per esercitare il proprio sindacato (v. sentenza del Tribunale 30 settembre
2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3555, punto 176 e giurisprudenza ivi citata).
144
Tali considerazioni valgono a maggior ragione per i commenti formulati dal consigliere‑uditore nel corso dell’audizione, come
quelli invocati dalla ricorrente nel caso di specie. In ogni caso, nella sua relazione finale del 20 aprile 2006, allegata
al controricorso, il consigliere‑uditore ha affermato che le norme relative al diritto ad un equo processo e ai diritti della
difesa erano state rispettate nell’ambito del procedimento amministrativo in questione.
145
Alla luce di tutte queste considerazioni, le contestazioni formulate dalla ricorrente in ordine all’acquisizione della prova
da parte della [OSCURATO:PERSONA] e allo svolgimento dell’audizione sono in parte infondate e in parte si confondono con le censure
dirette contro elementi materiali dell’infrazione esaminati più avanti.
– Sugli elementi di prova della partecipazione della ricorrente all’infrazione
146
Per quanto riguarda le principali caratteristiche dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che, a partire dal 31 gennaio
1994, i concorrenti si erano scambiati e avevano discusso informazioni riservate relative ai volumi di produzione e alla loro
possibile riduzione, mirando ad impedire che fossero immesse sul mercato nuove capacità. Essi avrebbero inoltre discusso della
ripartizione della clientela e delle quote di mercato, nonché dei prezzi di vendita. Avrebbero istituito un sistema di monitoraggio
con cui si sarebbero scambiati periodicamente informazioni riservate sul mercato, sulle società, nonché sui volumi e sui prezzi
di vendita. Inoltre, i concorrenti si sarebbero impegnati ad operare riduzioni di capacità e avrebbero analizzato periodicamente
l’evoluzione delle quote di mercato nel corso di riunioni multilaterali (punti 100, 351‑354 della decisione impugnata).
147
Gran parte delle riunioni multilaterali si sarebbero tenute a margine delle assemblee semestrali del CEFIC, che è un’associazione
legale dell’industria interessata.
148
Nell’agosto 1997, a Bruxelles e in tre riunioni successive in febbraio, aprile e settembre 1998, i partecipanti si sarebbero
accordati su un aumento coordinato del prezzo dell’HP (punti 171 e 172 della decisione impugnata). Per quanto riguarda il
PBS, in occasione delle prime discussioni al riguardo, sarebbero stati scambiati dati sensibili concernenti il mercato, al
fine di concludere un accordo anticoncorrenziale, e «sarebbe stato preparato il terreno» per un accordo formale almeno a partire
dal 15 maggio 1998 (punti 100, 214 e 229 della decisione impugnata). L’ultima riunione multilaterale nell’ambito di tale accordo
collusivo avrebbe avuto luogo il 18 maggio 2000, ma l’accordo sul mantenimento dei livelli dei prezzi dell’HP sarebbe stato
mantenuto fino alla fine del 2000 (punti 281, 282 e 355‑360 della decisione impugnata).
149
Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che essa apparteneva al
«nocciolo duro» dei partecipanti all’intesa (punto 99 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato la presenza
di indizi di contatti collusivi che coinvolgono la ricorrente a partire dal 1991 (punto 106 della decisione impugnata). In
particolare, secondo le informazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], gli appunti relativi alle riunioni di luglio, ottobre e novembre 1995,
forniti dall’[OSCURATO:PERSONA], conterrebbero dati della ricorrente e farebbero riferimento alla presentazione della sua posizione (punti
120, 127, 128, 129, 133 e 136 della decisione impugnata). Peraltro, secondo le informazioni della [OSCURATO:PERSONA], in occasione di
una riunione bilaterale svoltasi nel secondo semestre del 1996 o nel primo semestre del 1997, la ricorrente avrebbe «accettato
l’idea fondamentale di un innalzamento coordinato del livello dei prezzi» (punto 151 della decisione impugnata).
150
Come risulta dagli atti, tali informazioni relative al periodo iniziale dell’intesa sono state contestate dalla ricorrente
e, in mancanza di conferma, non sono state fatte valere nei suoi confronti.
151
Di conseguenza, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente ridotto la durata della partecipazione della
ricorrente all’infrazione rispetto a quella indicata nella comunicazione degli addebiti. Per quanto riguarda l’inizio della
partecipazione della ricorrente all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di disporre di prove che dimostravano la partecipazione
della ricorrente alla riunione di cartello del 29 maggio 1997 e che tale data doveva essere presa a riferimento per determinare
la durata dell’infrazione nei suoi confronti (punto 352 della decisione impugnata). Per quanto concerne la fine della partecipazione
della ricorrente all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essere fermamente convinta che la ricorrente abbia partecipato
all’infrazione fino al 13 dicembre 1999, data dell’ultima riunione di cartello per la quale la [OSCURATO:PERSONA] disponeva della
prova della partecipazione di dipendenti della ricorrente (punto 365 della decisione impugnata).
152
I contatti illeciti accertati nei confronti della ricorrente nella decisione impugnata sono i seguenti:
– tre riunioni multilaterali tenutesi il 28 o il 29 maggio 1997 a Siviglia, a margine di un’assemblea del CEFIC (punti 156‑167
della decisione impugnata); la ricorrente ammette di avere partecipato a due di esse, ma sostiene di essersi opposta alle
discussioni illecite;
– quattro riunioni multilaterali che hanno avuto luogo, rispettivamente, nell’agosto 1997 a Bruxelles, il 18 settembre 1997
a Parigi, il 17 novembre 1997 a Francoforte sul Meno ed il 21 novembre 1997 a Parigi, alle quali la ricorrente non ha partecipato
fisicamente, ma sulle quali sarebbe stata informata telefonicamente dall’Atochem (punti 171‑197 della decisione impugnata),
circostanza che la ricorrente contesta;
– riunioni multilaterali tenutesi il 26 e 27 novembre 1997 a Bruxelles, a margine dell’assemblea del CEFIC (punti 198‑209 della
decisione impugnata); la ricorrente ammette di avere partecipato a detta assemblea, ma sostiene che non era al corrente di
discussioni illecite;
– riunioni bilaterali fra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] tenutesi tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998, del cui risultato
la ricorrente sarebbe stata informata telefonicamente dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 210 della decisione impugnata), circostanza che
la ricorrente contesta;
– riunioni multilaterali tenutesi il 14 maggio 1998 a Évian‑les‑Bains, a margine dell’assemblea del CEFIC (punti 221‑232 della
decisione impugnata); la ricorrente ammette di avere partecipato all’assemblea del CEFIC, ma sostiene che non era al corrente
di discussioni illecite;
– una riunione tra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente svoltasi il 13 luglio 1998 a Königswinter, concernente la chiusura
di uno stabilimento di PBS dell’Atochem (punti 233‑236 della decisione impugnata), alla quale la ricorrente nega di avere
partecipato;
– una riunione di «alto livello» tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] concernente l’HP e il PBS, svoltasi il 28 settembre 1998 a Bruxelles,
dopo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incontrato la ricorrente per informarla del risultato (punti 239‑242 della decisione impugnata);
la ricorrente non nega di essersi incontrata con la [OSCURATO:PERSONA], ma sostiene che il contenuto di tale contatto era lecito;
– una riunione multilaterale concernente l’HP, svoltasi il 12 ottobre 1998 a Düsseldorf, cui la ricorrente non avrebbe partecipato
ma nella quale, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], sarebbe intervenuta telefonicamente (punti 247‑253 della decisione impugnata), circostanza
che la ricorrente contesta;
– riunioni multilaterali e contatti bilaterali, a margine delle assemblee del CEFIC, che hanno avuto luogo il 25 e il 26 novembre
1998 a Bruxelles (punti 254‑258 della decisione impugnata), il 30 aprile 1999 ad Estoril (Portogallo) (punti 264‑265 della
decisione impugnata) ed il 16 novembre 1999 a Bruxelles (punti 273‑275 della decisione impugnata); la ricorrente ammette di
avere partecipato a dette assemblee del CEFIC, ma sostiene che non era al corrente di discussioni illecite;
– quattro riunioni multilaterali concernenti esclusivamente il PBS, tenutesi, rispettivamente, il 16 settembre 1998 a Lione
(punti 237 e 238 della decisione impugnata), all’inizio del 1999 a Milano (punti 259‑263 della decisione impugnata), nell’estate
del 1999 a Basilea (punti 267‑270 della decisione impugnata) ed il 13 dicembre 1999 a Friburgo (punti 276‑279 della decisione
impugnata); la ricorrente nega di avere partecipato alle riunioni di Lione e di Basilea e, pur ammettendo di essere stata
presente alle altre due riunioni, afferma che il loro oggetto, vale a dire la scelta del comportamento da adottare di fronte
al movimento «anti‑boro», era perfettamente lecito e che, sebbene le discussioni avessero anche «deviato» verso temi «inopportuni»,
essa vi aveva prestato «scarsa attenzione», poiché aveva deciso di passare dal PBS al PCS, per motivi ambientali.
153
Da tali rilievi risulta che, a parte le due riunioni sul PBS, svoltesi all’inizio del 1999 a Milano e il 13 dicembre 1999
a Friburgo, per quanto riguarda gli altri elementi presi in considerazione nella decisione impugnata, la ricorrente nega di
avere partecipato a contatti collusivi.
– Sulle riunioni multilaterali del 28 o 29 maggio 1997 a Siviglia
154
Per quanto attiene alle tre riunioni tenutesi a Siviglia, è pacifico tra le parti che la ricorrente era rappresentata nelle
prime due, vertenti, rispettivamente, sull’HP (le partecipanti alla prima riunione erano l’Atochem, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente) e sul PBS (le partecipanti alla seconda riunione erano la [OSCURATO:SOCIETA] e le stesse partecipanti alla
prima riunione). Per contro, la ricorrente non ha partecipato alla cena del giorno successivo al ristorante (punti 156, 162
e 163 della decisione impugnata).
155
In relazione alle due riunioni alle quali era presente, la ricorrente non contesta il contenuto delle discussioni che, da
un lato, hanno dato luogo ad uno scambio di informazioni sull’evoluzione del mercato e, dall’altro, riguardavano proposte
relative ad un aumento globale dei prezzi e ad un accordo per la ripartizione del mercato dell’HP (punti 157‑161 della decisione
impugnata), nonché tentativi paralleli concernenti il PBS (punto 162 della decisione impugnata).
156
[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che, «a causa della mancanza di fiducia e dell’opposizione
manifestata da alcuni piccoli produttori europei, quel giorno non [era] stato raggiunto alcun accordo definitivo» (punto 164
della decisione impugnata). In particolare, i tentativi di discussione sul PBS si sarebbero conclusi, secondo quanto dichiarato
dall’[OSCURATO:PERSONA], «con una terribile sfuriata del responsabile della [OSCURATO:PERSONA] (…) il quale, di fronte alla resistenza dei piccoli
produttori che [rifiutavano] di accettare i piani della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], [avrebbe abbandonato] la sala sbattendo la
porta» (punto 162 della decisione impugnata).
157
Riguardo a tali elementi, la ricorrente sostiene tuttavia che, in quanto piccolo produttore, in realtà essa si era opposta
al comportamento illecito, come dimostrerebbe la sua assenza al ristorante in occasione della cena organizzata per il giorno
successivo.
158
La ricorrente si basa in particolare sulla dichiarazione del suo direttore generale aggiunto dell’epoca, allegata al ricorso,
da cui risulterebbe che, per quanto riguarda la riunione sull’HP, il suo rappresentante ha indicato alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]
che essa era «in espansione in Germania» e «non [era] interessata» ad una riduzione dei prezzi. Essa avrebbe quindi rifiutato
di discuterli, il che avrebbe causato la brusca uscita del responsabile della [OSCURATO:PERSONA].
159
A tal riguardo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, qualora un’impresa abbia assistito, pur senza svolgere
un ruolo attivo, ad una riunione nel corso della quale si è parlato di una concertazione illecita, si considera che essa abbia
partecipato a tale concertazione, a meno che non provi di essersene apertamente dissociata o di aver informato gli altri partecipanti
che avrebbe preso parte alla riunione con un’ottica diversa dalla loro (v. sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.
al punto 122 supra, punto 3199 e giurisprudenza ivi citata).
160
Poiché la ricorrente ha ammesso di essere stata presente alle discussioni illecite in questione, essa doveva dimostrare che
la sua partecipazione era priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale.
161
Orbene, si deve considerare che l’opposizione della ricorrente alle proposte specifiche formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], anche ammesso
che sia dimostrata, non è sufficiente, nelle circostanze del caso di specie, a dimostrare che essa avesse chiarito ai suoi
concorrenti di partecipare alle riunioni in questione in un’ottica diversa dalla loro.
162
Infatti, per quanto riguarda più in particolare gli argomenti della ricorrente relativi alle riunioni descritte ai punti 156‑162
della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, «se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno abbandonato la sala della riunione,
non è stato per il rifiuto dei piccoli produttori di accordarsi su un aumento di prezzo propriamente detto, ma semmai perché,
apparentemente, la proposta non li accontentava, molto probabilmente a causa della quota di mercato loro assegnata», che «nulla
indica[va] che [la ricorrente avesse] effettivamente respinto l’idea in sé di un accordo con i concorrenti o preso le distanze
dall’accordo proposto in quanto tale» e che, inoltre, durante la riunione di cui trattasi erano state scambiate informazioni
riservate (punto 166 della decisione impugnata).
163
Da un lato, si deve osservare che questa tesi della [OSCURATO:PERSONA] è compatibile con l’evoluzione dell’intesa, da cui risulta
che, a partire dalle riunioni di Siviglia, le parti della stessa hanno «deciso di attribuire meno importanza alle quote di
mercato, principale oggetto di discussione fino a quel momento, per riportare l’attenzione su un aumento globale dei prezzi»
(punto 157 della decisione impugnata), e che si è deciso un aumento coordinato dei prezzi nell’ambito di una successiva riunione
svoltasi a Bruxelles nell’agosto 1997 (punti 171 e 172 della decisione impugnata).
164
Dall’altro, l’argomento della ricorrente relativo alla sua presunta opposizione al carattere illecito delle discussioni non
è minimamente suffragato dalle informazioni provenienti dalle altre imprese, le quali si limitano a menzionare una mancanza
di fiducia tra le parti dell’intesa ed una divergenza tra il punto di vista dei grandi e quello dei piccoli produttori (punto 164
della decisione impugnata).
165
A tale proposito si deve rilevare che la prova della partecipazione della ricorrente all’intesa non è limitata alle riunioni
di Siviglia, che rientrano in un insieme di contatti collusivi esaminati più avanti.
166
Inoltre, la posizione adottata dalla ricorrente nelle riunioni in questione è equivoca. Sebbene essa abbia affermato di essersi
opposta alle discussioni anticoncorrenziali durante la riunione sull’HP, che verteva su un modello dettagliato di ripartizione
del mercato e sui prezzi, è pacifico che il suo rappresentante non ha lasciato il luogo della riunione e ha preso parte alla
successiva riunione sul PBS. Neppure la sua assenza in occasione della cena al ristorante il giorno successivo costituisce
un indizio della sua opposizione alle discussioni collusive, dato che non vi hanno partecipato neppure alcune delle altre
parti interessate, in particolare la [OSCURATO:PERSONA] e l’Ausimont.
167
Alla luce di tali considerazioni, gli elementi dedotti dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare che la sua partecipazione
alle riunioni in questione, durante le quali ha avuto luogo una concertazione illecita, fosse priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale.
– Sulle chiamate telefoniche ricevute dalla ricorrente
168
Per quanto riguarda le riunioni multilaterali successive a quelle di Siviglia, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che la ricorrente
non vi aveva partecipato fisicamente, ma era stata contattata o informata del loro risultato telefonicamente. Si tratta, da
un lato, delle quattro riunioni di «alto livello», per le quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulle informazioni della [OSCURATO:PERSONA]
e, dall’altro, di una serie di riunioni menzionate dall’[OSCURATO:PERSONA].
169
In primo luogo, per quanto riguarda le riunioni di «alto livello», tra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (riunioni dell’agosto
1997 e del febbraio 1998 a Bruxelles, riunioni dell’aprile 1998 a Francoforte sul Meno e del settembre 1998 a Bruxelles; punti
172, 211, 215 e 239 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, «sebbene [vi] partecipassero solo tre imprese,
le discussioni avevano il sostegno dell’intero settore» e che «[la ricorrente] e Ausimont sono sempre state informate in maniera
esaustiva (generalmente per telefono) del risultato delle discussioni» (punto 172 della decisione impugnata).
170
Dalla decisione impugnata risulta che tale conclusione si basa, da un lato, sulla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «altri
operatori del mercato venivano informati dell’esito delle riunioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» – e la [OSCURATO:PERSONA] precisa
che «[OSCURATO:PERSONA], ad esempio, [aveva] informato [la ricorrente] e Ausimont (…) del risultato concreto delle discussioni» – e, dall’altro,
sulla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui «FMC, per ragioni di [OSCURATO:PERSONA] (società statunitense), non partecipava fisicamente
a tutte le riunioni, ma si teneva informata attraverso [OSCURATO:PERSONA] ed era sicuramente parte di tutti gli accordi e [di tutte le]
negoziazioni» (punto 172 e note 175 e 176 della decisione impugnata).
171
La dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] è stata utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione alle riunioni bilaterali tra la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA], tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998, alle quali la [OSCURATO:PERSONA] «talora partecipava». Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato che la ricorrente non vi aveva partecipato, in quanto l’impresa aveva adottato un
programma di messa in conformità, ma la [OSCURATO:PERSONA] la informava telefonicamente del risultato di tali riunioni (punto 210 della
decisione impugnata, che rinvia alla citata dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]).
172
La ricorrente nega di essere stata contattata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa sottolinea la mancanza di precisione della dichiarazione
di quest’ultima, sostenendo che le affermazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] non riguardano le riunioni di «alto livello» e non possono corroborare
la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] ha travisato le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], laddove
ha concluso che alcune imprese erano state informate «in maniera esaustiva» e «generalmente per telefono» (punto 172 della
decisione impugnata).
173
Per quanto riguarda il valore probatorio della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che si tratta di un’informazione fornita
da un’impresa accusata, nell’ambito di una domanda di clemenza. Nella sua formulazione, la dichiarazione di cui trattasi si
riferisce, in generale, a tutte le riunioni di «alto livello» e non consente di identificare le persone fisiche coinvolte
in tali contatti, il che ne impedisce la verifica tramite testimonianza. Il passaggio in questione della dichiarazione della
[OSCURATO:PERSONA], come citato alla nota 175 della decisione impugnata, non dice che l’informazione sarebbe stata data «telefonicamente»
ed «in maniera esaustiva». Peraltro, nelle circostanze del caso di specie, per quanto riguarda le informazioni fornite dal
principale operatore del mercato, secondo cui varie imprese del settore venivano tenute al corrente delle discussioni illecite,
non si può escludere che detto operatore mirasse a minimizzare il suo ruolo nell’intesa.
174
Quanto alla corroborazione della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che tale dichiarazione, relativa alle informazioni
fornite alla ricorrente, non è confermata da altri elementi di prova concernenti le riunioni evocate. Infatti, dagli atti
risulta che la dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla nota 176 della decisione impugnata non fa riferimento,
in realtà, alle riunioni di «alto livello», ma solo a quelle del «gruppo B» che hanno avuto luogo tra la fine del 1995 e l’inizio
del 1997 e risalgono, per lo meno in gran parte, ad una fase anteriore al periodo di infrazione accertato rispetto alla ricorrente.
È peraltro pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato alle riunioni interessate dalla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA].
175
In base a tali considerazioni, si deve concludere che la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] ha un valore probatorio intrinseco molto
scarso al fine di dimostrare che la ricorrente è stata informata dei risultati delle riunioni di «alto livello», e non è direttamente
corroborata da altri elementi di prova. Pertanto, detta dichiarazione non è atta, di per sé, a dimostrare la partecipazione
della ricorrente ai contatti collusivi avvenuti tra il settembre 1997 e il settembre 1998, ma può tutt’al più costituire un
elemento accessorio del complesso di indizi presi in considerazione a tal fine.
176
In secondo luogo, per quanto concerne le cinque riunioni menzionate dall’[OSCURATO:PERSONA] (riunioni del 18 settembre 1997 a Parigi,
del 17 novembre 1997 a Francoforte sul Meno, del 21 novembre 1997 a Parigi e dell’ottobre 1998 a Düsseldorf; punti 180, 188,
193 e 247 della decisione impugnata), la ricorrente mette in discussione l’attendibilità della dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA]
secondo cui essa è stata informata telefonicamente, e sostiene che tale dichiarazione non è suffragata da altri elementi di
prova. Essa produce le dichiarazioni dei suoi dipendenti identificati nella dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA], i quali negano di
essere stati contattati.
177
Per quanto riguarda il valore probatorio della dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che il fatto che tale dichiarazione
sia stata resa nell’ambito di una domanda di clemenza non rimette in discussione, di per sé, la sua attendibilità. Nulla autorizza
a ritenere che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia cercato di minimizzare la propria partecipazione all’intesa dichiarando di aver contattato
la ricorrente nell’ambito di una serie di riunioni. Si deve inoltre osservare che le affermazioni relative ai contatti con
la ricorrente non sono assolutamente formulate in maniera vaga, ma presentano anzi un livello di precisione significativo
e consentono di identificare i dipendenti della ricorrente contattati. L’informazione proviene da un testimone diretto, vale
a dire il dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] che ha partecipato ad alcune delle riunioni controverse. Si deve ricordare che egli ha reso
la sua dichiarazione il 26 maggio 2003, ossia varie settimane dopo la produzione dei primi elementi di prova, avvenuta il
3 aprile 2003 (punto 513 della decisione controversa). Sia dalle circostanze della sua cooperazione che dal contenuto preciso
della sua dichiarazione risulta che quest’ultima è stata resa volontariamente e dopo attenta riflessione.
178
L’insieme di tali circostanze dimostra quindi il rilevante valore probatorio della dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] in questione.
179
Per quanto concerne la corroborazione della dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla riunione del 18 settembre 1997 a
Parigi, oltre alla dichiarazione di un dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente è stata «contattat[a] telefonicamente
affinché le fossero fornite informazioni sulle discussioni», una nota di riunione redatta dal medesimo dipendente fa riferimento
alla lettera maiuscola «E», che identifica la ricorrente, e indica che quest’ultima era «assente, ma collegata per telefono»
(punti 180 e 181 della decisione impugnata ed elementi del fascicolo amministrativo citati alla nota 188 della stessa).
180
Per quanto riguarda la riunione del 17 novembre 1997 a Francoforte sul Meno, secondo la medesima dichiarazione, uno o due
dipendenti della ricorrente sono stati contattati telefonicamente mentre era in corso la riunione ed un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA]
ne forniva loro un resoconto (punto 188 della decisione impugnata). Tale dichiarazione è inoltre confermata da una nota di
riunione prodotta dall’[OSCURATO:PERSONA], che indica quanto segue: «FMC = assente ma contattata telefonicamente da me [sig. (…)] altro
rappresentante locale [sig. (…)] molto attivo» (nota 200 della decisione impugnata). La ricorrente viene peraltro menzionata
in quanto prima impresa che doveva annunciare l’aumento dei prezzi e le sue informazioni figurano in una tabella di riunione
contenente i prezzi minimi per cliente e per produttore (punto 192 della decisione impugnata). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato,
nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che un rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato un rappresentante
della ricorrente durante tale riunione (punto 192 e nota 206 della decisione impugnata).
181
Per quanto concerne la riunione del 21 novembre 1997 a Parigi, secondo la medesima dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente
è stata contattata telefonicamente per ottenerne il consenso all’aumento coordinato dei prezzi (punto 193 della decisione
impugnata) e gli appunti presi nell’ambito di tale riunione indicano i prezzi della ricorrente (punto 197 della decisione
impugnata ed elementi del fascicolo amministrativo citati alla nota 216 della stessa).
182
Quanto alla riunione dell’ottobre 1998 a Düsseldorf, oltre alla dichiarazione secondo cui un rappresentante della ricorrente
«ha seguito la riunione per telefono», il resoconto di tale riunione indica la quota di mercato, attuale e proposta, della
ricorrente (punti 247‑249 della decisione impugnata ed elementi del fascicolo amministrativo citati alla nota 282 della stessa).
183
Da tali elementi risulta che la dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] non solo è dotata di un rilevante valore probatorio, ma è altresì
confermata, per ciascuna delle riunioni in questione, da prove documentali concomitanti ai fatti evocati, fornite dall’[OSCURATO:PERSONA],
ed è inoltre suffragata, per una delle riunioni, dalla dichiarazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti.
184
Peraltro, tenuto conto del rilevante valore probatorio della dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché del livello di precisione
delle prove documentali prodotte, la loro attendibilità non può essere rimessa in discussione dal fatto che le prove documentali
provengono dall’autore della dichiarazione controversa.
185
Infatti, la ricorrente non contesta né l’autenticità delle prove documentali prodotte dall’[OSCURATO:PERSONA], né le spiegazioni da questa
fornite riguardo al loro contenuto. Essa mette in discussione unicamente l’attendibilità di tali documenti in quanto prova
della sua partecipazione all’intesa.
186
Orbene, tenuto conto del fatto che si tratta di documenti redatti da un testimone diretto all’epoca dei fatti, nonché del
loro contenuto preciso e dettagliato, si deve riconoscere loro un sicuro valore probatorio.
187
L’attendibilità di tali documenti non è rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente relativi al loro contenuto
e al loro grado di precisione.
188
Infatti, in primo luogo, il fatto che talune informazioni siano accompagnate da asterischi e punti interrogativi, talora con
la postilla «da verificare», non mette in causa l’attendibilità del complesso delle informazioni contenute nei documenti in
questione.
189
In secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui le informazioni relative ai suoi prezzi avrebbero potuto provenire
da un’altra fonte, ad esempio dai suoi clienti, non è plausibile, in quanto le tabelle contengono altre indicazioni che chiamano
direttamente in causa la ricorrente, vale a dire le note secondo cui essa è stata contattata e doveva essere la prima ad annunciare
l’aumento dei prezzi, nonché la quota di mercato che doveva esserle attribuita (punti 188, 192 e 282 della decisione impugnata).
190
In terzo luogo, si deve osservare che, con il suo argomento relativo all’asserito duplice utilizzo di elementi di prova tratti
dalla dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA], con riguardo a molteplici riunioni, la ricorrente si limita a fare riferimento ad elementi
del fascicolo che nella decisione impugnata non sono stati fatti valere nei suoi confronti.
191
Infatti, dalla sua argomentazione risulta che si tratta di riunioni anteriori al periodo di infrazione accertato nei suoi
confronti (vale a dire le riunioni del 23 novembre 1995, 12 febbraio 1996, 22 e 23 maggio 1996, 27 novembre 1996 e «altre
riunioni generali» del 1996), o di riunioni per le quali essa ha ammesso sia la propria partecipazione che il contenuto delle
discussioni (riunioni del 28 e 29 maggio 1997), oppure di riunioni che, pur essendo menzionate nella comunicazione degli addebiti,
in definitiva non sono state prese in considerazione nella decisione impugnata (due riunioni del 1999, a Roissy e a Francoforte
sul Meno). Peraltro, in relazione ad una nota asseritamente presa in considerazione e concernente la riunione del 26 novembre
1997 a Bruxelles e un’altra riunione tenutasi «tra giugno e settembre 1997», la ricorrente non specifica i punti interessati
della decisione impugnata.
192
A tale proposito, la ricorrente, interrogata sulla questione nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento 6 gennaio
2010, non ha saputo indicare i punti della decisione impugnata nei quali sarebbero stati utilizzati due volte determinati
elementi di prova.
193
Pertanto, anche ammesso che talune note manoscritte prodotte dall’[OSCURATO:PERSONA], non datate, non abbiano potuto essere collegate
a riunioni specifiche, tale argomento è inconferente, poiché non riguarda elementi di prova fatti valere contro la ricorrente
nella decisione impugnata.
194
Peraltro, si deve rilevare che, quand’anche dimostrata, l’asserita imprecisione degli elementi di prova prodotti dall’[OSCURATO:PERSONA]
si spiegherebbe con il lasso di tempo intercorso tra i fatti controversi ed il momento in cui sono stati richiamati i ricordi
del dichiarante. Poiché tali imprecisioni riguardano elementi diversi da quelli accertati rispetto alla ricorrente, esse non
sono atte a rimettere in discussione l’attendibilità degli elementi di prova relativi ai contatti con la ricorrente e all’utilizzo
delle sue informazioni, dato che questi ultimi aspetti sono stati provati in modo chiaro e preciso.
195
In quarto luogo, la ricorrente dichiara di avere rimesso in discussione, nell’ambito della sua risposta alla comunicazione
degli addebiti, un elemento fornito dal dipendente interessato dell’[OSCURATO:PERSONA], relativo all’asserita partecipazione di uno dei
suoi rappresentanti ad una riunione svoltasi a Parigi il 12 febbraio 1996. Per contestare tale informazione, la ricorrente
afferma di aver prodotto una dichiarazione del suo dipendente in senso opposto, nonché una copia del passaporto di quest’ultimo
contenente un timbro d’ingresso nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] con la data del 10 febbraio 1996.
196
Si deve osservare che la dichiarazione prodotta dalla ricorrente mette in dubbio una specifica affermazione del dipendente
dell’[OSCURATO:PERSONA]. In effetti, considerato l’elemento di prova prodotto dalla ricorrente, è poco probabile che il suo rappresentante,
entrato negli [OSCURATO:PERSONA] il 10 febbraio, abbia potuto recarsi a Parigi due giorni dopo. Va peraltro rilevato che la [OSCURATO:PERSONA]
ha tenuto conto di tale osservazione e, mancando una conferma dell’informazione dell’[OSCURATO:PERSONA], non ha ritenuto accertata la
partecipazione della ricorrente alla riunione di cui trattasi.
197
Tuttavia, il fatto che la ricorrente abbia messo in dubbio un elemento prodotto dall’[OSCURATO:PERSONA] che non è stato fatto valere
nei suoi confronti non è tale da inficiare l’attendibilità della dichiarazione di cui trattasi nel suo complesso.
198
Infine, poiché la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione le dichiarazioni dei suoi dipendenti
che negano di essere stati contattati dal dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che, come risulta in particolare dai
punti 186, 191, 192 e 253 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente tenuto conto di tale contestazione dei
dipendenti della ricorrente e l’ha valutata alla luce degli altri elementi di prova di cui disponeva.
199
In base a tali considerazioni, si deve concludere che un complesso di indizi, risultanti, da un lato, dalle informazioni dell’[OSCURATO:PERSONA]
relative ai contatti telefonici con la ricorrente nell’ambito delle riunioni tenutesi tra il settembre 1997 e l’ottobre 1998
e, dall’altro, dalla menzione del suo nome e di dati che la riguardano nelle prove documentali relative a dette riunioni,
dimostrava in modo giuridicamente valido la partecipazione della ricorrente ai contatti illeciti nel periodo in questione.
200
Occorre inoltre rilevare che tali elementi sono suffragati, per quanto riguarda una riunione, dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in via accessoria,
che essi concordano con la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle informazioni fornite alla ricorrente nell’ambito di altre
riunioni svoltesi nello stesso periodo.
201
L’argomento della ricorrente relativo agli elementi di prova in questione non può quindi essere accolto.
– Sui contatti allacciati a margine delle assemblee del CEFIC
202
[OSCURATO:PERSONA] ha accertato che la ricorrente ha partecipato ai contatti collusivi che hanno avuto luogo a margine di cinque
assemblee semestrali del CEFIC successive a quella di Siviglia (vale a dire quelle del novembre 1997, del maggio e del novembre
1998, dell’aprile e del novembre 1999; punti 198‑207, 221‑232, 254‑258, 264 e 265, 273‑275 della decisione impugnata).
203
La ricorrente ammette di avere partecipato alle assemblee semestrali del CEFIC, ma nega di essere stata implicata in contatti
illegali, facendo valere l’assenza di prove sufficientemente precise e concordanti a tale riguardo. Essa afferma che le riunioni
in questione si sono tenute in luoghi pubblici, vale a dire ristoranti, bar o corridoi di albergo. Secondo la ricorrente,
pertanto, le discussioni illecite dovevano consistere solo in contatti bilaterali o avere luogo dopo la partenza dei suoi
rappresentanti.
204
Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza citata supra, al punto 159, se la [OSCURATO:PERSONA] dimostra la partecipazione
dell’impresa interessata a riunioni illecite, incombe a tale impresa dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione
a dette riunioni era priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale.
205
Occorre quindi esaminare, in primo luogo, se la partecipazione della ricorrente a discussioni illecite sia stata dimostrata
per quanto riguarda i contatti collusivi a margine delle cinque assemblee del CEFIC in questione e, ove necessario, se la
ricorrente abbia prodotto indizi idonei a dimostrare che, ciò nondimeno, la sua partecipazione era priva di qualsiasi spirito
anticoncorrenziale.
206
In primo luogo, per quanto riguarda i contatti allacciati in occasione della cena al ristorante svoltasi alla vigilia dell’assemblea
del CEFIC del 26 e del 27 novembre 1997 a Bruxelles, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], la EKA [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
e l’[OSCURATO:PERSONA] avevano dichiarato che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] «erano effettivamente presenti, erano perfettamente al corrente
del carattere illecito delle discussioni (…) e vi avevano partecipato» (punto 199 della decisione impugnata).
207
La ricorrente sostiene che la EKA [OSCURATO:PERSONA] non l’ha affatto citata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha solo redatto un elenco di partecipanti,
in cui non figurano suoi dipendenti, aggiungendo che «probabilmente tutti gli altri partecipanti» all’assemblea erano rappresentati,
e che le informazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] consistevano nella mera indicazione delle persone presenti alla cena, tra
le quali figuravano suoi rappresentanti. Essa aggiunge che uno dei suoi rappresentanti ha reso una dichiarazione con cui ha
negato di avere preso parte a discussioni illecite.
208
Si deve rilevare che, come risulta dagli elementi dedotti alla nota 218 della decisione impugnata, prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]
nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento 6 gennaio 2010, la conclusione secondo cui un dipendente della
ricorrente ha partecipato alla cena durante la quale si sono svolte discussioni illecite tra i partecipanti si basa su dichiarazioni
dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] che sono precise su questo punto.
209
Poiché la partecipazione della ricorrente a tali contatti illeciti risulta da un complesso d’indizi concordanti, non può essere
rimessa in discussione dalla dichiarazione del suo dipendente, che non nega esplicitamente di essere stato presente alla cena,
ma sostiene solo di non avere partecipato a contatti collusivi.
210
Si deve inoltre osservare che il coinvolgimento della ricorrente nelle discussioni illecite in questione risulta anche da
altri elementi esposti nella decisione impugnata, secondo i quali, da un lato, in occasione delle ripartizione delle competenze
regionali, è stato deciso che la ricorrente sarebbe stata responsabile per la Spagna e il Portogallo e, dall’altro, la ricorrente
ha partecipato ad una riunione sul PBS, tenutasi a margine della medesima assemblea, nonché ad una delle successive riunioni
locali (punti 201 e 208 della decisione impugnata).
211
In secondo luogo, per quanto riguarda i contatti presi a margine della successiva assemblea del maggio 1998 a Évian-les-Bains,
vale a dire in occasione di due riunioni sull’HP e sul PBS, dagli elementi invocati ai punti 222 e 226 della decisione impugnata,
prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento 6 gennaio 2010, risulta che la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato la partecipazione della ricorrente. Per quanto riguarda la riunione sul PBS, l’[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto
la tabella di riunione contenente le cifre delle vendite di PBS, che includono i dati della ricorrente (punto 228 della decisione
impugnata).
212
Nella dichiarazione prodotta dalla ricorrente in allegato al ricorso, il suo dipendente ha ammesso l’esistenza di discussioni
illecite sul PBS a margine di detta assemblea affermando quanto segue:
«Ho anche partecipato all’assemblea del CEFIC ad Évian-les-Bains nel maggio 1998. Durante tale riunione la conversazione ha
deviato ancora una volta sul tema delle quote di mercato, come indicato nella [comunicazione degli addebiti]. I piccoli produttori
come [la ricorrente] non accettavano di congelare le quote di mercato, perché volevamo continuare a competere».
213
In terzo luogo, per quanto riguarda i contatti allacciati a margine dell’assemblea del 25 e 26 novembre 1998 a Bruxelles,
vale a dire la riunione sul PBS del 25 novembre al ristorante ed una riunione sul PBS del giorno seguente, dagli elementi
invocati ai punti 255 e 257 della decisione impugnata, prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle misure di organizzazione
del procedimento 6 gennaio 2010, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che un rappresentante della ricorrente aveva partecipato
a queste due riunioni illecite. Per quanto concerne la riunione sull’HP, tale dichiarazione è stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA]
(punto 255 della decisione impugnata).
214
In quarto luogo, per quanto riguarda i contatti a margine dell’assemblea del CEFIC dell’aprile 1999 ad Estoril, dal punto
265 della decisione impugnata risulta che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], i contatti sull’HP sono avvenuti la sera nel bar di un albergo.
215
In quinto luogo, dal punto 273 della decisione impugnata risulta che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha partecipato ad
una riunione sull’HP alla vigilia dell’assemblea del CEFIC svoltasi il 16 novembre 1999 a Bruxelles. L’esistenza di tale riunione
illecita è stata ammessa dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’Ausimont.
216
Si deve rilevare che, sebbene risulti direttamente dalla sola dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione della ricorrente
ai contatti illeciti allacciati nell’ambito delle suddette riunioni può nondimeno essere ritenuta accertata, come rilevato
dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 275 della decisione impugnata, tenuto conto del complesso di indizi relativi alla partecipazione
della ricorrente agli atti collusivi nell’ambito di una serie di riunioni organizzate con le medesime modalità. In particolare,
le riunioni in questione risalgono al medesimo periodo delle due riunioni per le quali la ricorrente ha ammesso la propria
presenza alle discussioni illecite (v. infra, punti 235‑242).
217
La conclusione basata su tali elementi concordanti non può essere rimessa in discussione dalla dichiarazione del dipendente
della ricorrente, il quale, senza negare esplicitamente di essere stato presente alle riunioni tenutesi a margine delle assemblee
in questione, esclude solo di avere partecipato a contatti collusivi.
218
Tutto ciò considerato, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un complesso di indizi atti a giustificare in maniera
convincente la sua conclusione relativa alla partecipazione della ricorrente a riunioni illecite che hanno avuto luogo a margine
delle menzionate assemblee del CEFIC.
219
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui i contatti illeciti in
questione potrebbero essere stati bilaterali o in lingue non padroneggiate dai suoi dipendenti e quindi essere sfuggiti alla
loro attenzione. Tale argomento non è plausibile, tenuto conto, da un lato, della complessità delle discussioni, il cui contenuto
è esposto in particolare ai punti 200‑205, 223‑229, 256, 257 e 274 della decisione impugnata e, dall’altro, della menzione
del nome della ricorrente e delle sue informazioni nei documenti direttamente correlati ai contatti collusivi che hanno avuto
luogo nello stesso periodo (v. supra, punti 179‑182).
220
In base all’insieme di tali elementi, che dimostrano la partecipazione della ricorrente ai contatti collusivi in questione,
quest’ultima non può trarre un argomento valido da un’osservazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] concernente una delle riunioni
di cui trattasi, secondo cui «non è inverosimile che (…) varie discussioni possano avere avuto luogo piuttosto a livello bilaterale»
(punto 167 della decisione impugnata).
221
Di conseguenza, poiché la ricorrente non ha dedotto alcun altro indizio atto a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni
in questione era priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che essa fosse implicata
nei contatti collusivi avvenuti a margine delle menzionate assemblee del CEFIC.
– Sulla riunione del 13 luglio 1998 a Königswinter
222
Ai punti 233‑236 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il 13 luglio 1998 aveva avuto luogo a Königswinter
un incontro tra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per «verificare che le tre società [fossero]
decise a persuadere l’Atochem a cessare la sua produzione di PBS al fine di ridurre le capacità in tale settore».
223
Dai punti 234 e 235 della decisione impugnata emerge che la partecipazione della ricorrente a tale riunione risulta da una
dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], suffragata dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti.
224
La ricorrente nega di avere partecipato alla riunione di Königswinter, basandosi sulla dichiarazione del suo dipendente e
su una fattura di taxi contenente il nome dello stesso, rilasciata a Barcellona il giorno della riunione. Inoltre, essa sostiene
che la [OSCURATO:PERSONA], in realtà, non ha confermato la sua presenza a tale riunione. Contesta la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo
cui essa «aveva partecipato all’accordo con l’Atochem, assicurando in cambio una compensazione in Spagna» (punto 244 della
decisione impugnata).
225
Si deve osservare che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, della [OSCURATO:PERSONA] sono
redatte in termini chiari e confermano inequivocabilmente la presenza della ricorrente a Königswinter. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA],
pur non menzionando la riunione controversa nella domanda di clemenza, ma solo nella risposta alla comunicazione degli addebiti,
tuttavia, già nella suddetta domanda, ha indicato che l’Atochem chiedeva una compensazione per la chiusura del suo sito di
produzione di PBS, precisando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso contatto con la ricorrente e con lei stessa a tale riguardo (elemento
del fascicolo parzialmente citato alla nota 271 della decisione impugnata).
226
In base a tali elementi, nonché al fatto che la fattura di taxi emessa a Barcellona il giorno della riunione non costituiva
la prova che il rappresentante della ricorrente non si fosse recato a Königswinter lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente
concluso che la ricorrente aveva partecipato alla riunione di cui trattasi (punto 236 della decisione impugnata).
227
Si deve inoltre osservare che, sebbene la ricorrente non abbia partecipato alla successiva riunione sulla stessa materia del
1° ottobre 1998, gli elementi relativi a tale riunione costituiscono altrettanti indizi del suo coinvolgimento nelle discussioni
relative alla chiusura di un sito di produzione di PBS dell’Atochem.
228
Da un lato, come risulta dai punti 243 e 244 della decisione impugnata, sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato che
la riunione del 1° ottobre 1998 a Parigi aveva lo scopo di illustrare all’Atochem la proposta adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla
[OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente durante la riunione di Königswinter. Dall’altro, dal punto 277 della decisione impugnata risulta
che, in seguito alla chiusura degli stabilimenti di produzione dell’Atochem e della [OSCURATO:SOCIETA], le quote di queste due società
sul mercato del PBS dovevano essere assegnate, in linea di principio, alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente.
229
Alla luce di tutti questi elementi, gli argomenti dedotti dalla ricorrente per negare la propria partecipazione ai contatti
avvenuti a Königswinter in relazione alla chiusura del sito dell’Atochem non possono essere accolti.
– Sulla riunione con la [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 1998 a Bruxelles
230
Ai punti 239‑242 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato una riunione di «alto livello» tenutasi il 28 settembre
1998 a Bruxelles tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha concluso che, «successivamente (nel pomeriggio), [aveva] avuto luogo
una riunione bilaterale tra un alto rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ed un alto rappresentante [della ricorrente], sempre a Bruxelles,
il cui scopo era consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle i risultati della riunione del mattino». Tale conclusione si basa
su un’informazione della [OSCURATO:PERSONA], nonché su un appunto dell’agenda di un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] (punto 241 e nota 267 della
decisione impugnata).
231
La ricorrente non nega che si sia tenuta tale riunione, ma ne contesta l’oggetto, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] non ha menzionato
tale riunione nella sua domanda di clemenza e, nelle sue informazioni successive, ha unicamente sottolineato che «l’oggetto
della riunione [era] stata una discussione di carattere generale sullo sviluppo del mercato europeo dell’HP, in particolare
riguardo al livello elevato dei prezzi spuntati e alle possibilità di mantenere tale livello».
232
Si deve osservare a tale riguardo che il fatto che la riunione in questione non venga menzionata nella domanda di clemenza
della [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante, posto che la ricorrente non nega che si sia tenuta. Quanto allo scopo collusivo di detta riunione,
si deve osservare che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], esso è dimostrato dal fatto che la riunione con la ricorrente ha avuto
luogo dopo quella con la [OSCURATO:PERSONA], il cui oggetto illecito non è contestato, ch’essa è indicata nell’agenda di un dipendente
della [OSCURATO:PERSONA] come la «riunione successiva» (nächstes meeting) e che è stata inclusa nell’elenco dei contatti collusivi fornito
dalla [OSCURATO:PERSONA] (nota 267 della decisione impugnata).
233
Alla luce di tali elementi, gli argomenti della ricorrente non possono rimettere in discussione le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]
relative alla riunione di cui trattasi.
– Sulle riunioni relative al PBS
234
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato la seguente serie di riunioni, relative al PBS, tra la [OSCURATO:PERSONA], la
[OSCURATO:PERSONA], l’Ausimont e la ricorrente:
– la riunione del 16 settembre 1998 a Lione (punti 237 e 238 della decisione impugnata);
– la riunione dell’inizio del 1999 a Milano (punti 259‑263 della decisione impugnata);
– la riunione dell’estate del 1999 a Basilea (punti 267‑270 della decisione impugnata);
– la riunione del 13 dicembre 1999 a Friburgo (punti 276‑279 della decisione impugnata).
235
Si deve rilevare che, per quanto riguarda le riunioni di Milano e Friburgo, la ricorrente ammette di avervi partecipato e
riconosce che le discussioni hanno «deviato» verso temi «inopportuni», ma sostiene che il suo rappresentante ha prestato «scarsa
attenzione» a tali discussioni.
236
Essendo stati accertati la presenza della ricorrente ed il contenuto illecito delle discussioni, incombeva alla ricorrente
addurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione a dette riunioni era priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale,
dimostrando di aver informato i concorrenti che essa partecipava alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (v. giurisprudenza
citata supra, al punto 159).
237
A tal riguardo, la ricorrente fa valere, basandosi sulla dichiarazione del suo dipendente che ha partecipato alle suddette
due riunioni, che lo scopo delle stesse era discutere degli strumenti di cui poteva valersi l’industria per placare le preoccupazioni
suscitate dal movimento «anti‑boro» e che, tenuto conto di tali preoccupazioni, essa aveva già iniziato a prendere in esame
la messa a punto di un «prodotto alternativo», il PCS. Pertanto, pur ammettendo che, nel corso della riunione di cui trattasi,
erano intercorse discussioni illecite fra altri produttori, la ricorrente sostiene che il suo rappresentante non era interessato
a tali argomenti e pertanto, pur non avendo lasciato il locale, non aveva partecipato alle discussioni illecite. Secondo la
ricorrente, tale spiegazione sarebbe confermata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale afferma che le riunioni in questione si sono tenute
nell’ambito di discussioni lecite.
238
Si deve rilevare che le riunioni in questione hanno avuto luogo all’epoca in cui l’intesa era ben sviluppata e sono state
precedute da un certo numero di contatti collusivi che coinvolgevano la ricorrente. La stessa ricorrente ammette che le discussioni
avevano un contenuto illecito, e non indica di essersi opposta apertamente o di avere precisato ai suoi concorrenti che partecipava
a tali riunioni in un’ottica diversa dalla loro.
239
Peraltro, è poco plausibile che la ricorrente non avesse alcun interesse alla discussione illecita sui prezzi del PBS, dato
che ne ha proseguito la produzione nel 1999 e nel 2000, figurando fra i quattro principali produttori di PBS, i quali hanno
partecipato tutti alle medesime riunioni, e ha iniziato a commercializzare il PCS solo nel 2002 (punto 36 della decisione
impugnata).
240
Inoltre, gli elementi di prova relativi alle riunioni in questione includono tabelle contenenti precisazioni sulle quote di
mercato dei partecipanti (punto 261 della decisione impugnata) e fanno riferimento a discussioni sull’attribuzione delle quote
di mercato liberate dalla chiusura degli stabilimenti di produzione dell’Atochem e della [OSCURATO:SOCIETA], che «in linea di principio,
dovevano essere assegnate alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e [alla ricorrente] in funzione della loro quota di mercato reale» (punto 277
della decisione impugnata).
241
Peraltro, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le riunioni di cui trattasi
si erano tenute «in occasione» di incontri leciti non significa che le discussioni illecite fossero avvenute «per caso» o
avessero carattere fortuito.
242
Dalle considerazioni che precedono emerge che gli argomenti della ricorrente non sono sufficienti a dimostrare che la sua
partecipazione alle discussioni in questione fosse priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale.
243
Per quanto riguarda le riunioni di Lione e di Basilea, si deve osservare che, sebbene la partecipazione della ricorrente a
tali incontri risulti da informazioni provenienti, rispettivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] non suffragate da altri elementi
di prova, considerata l’identità dei loro partecipanti e del loro oggetto nonché la loro vicinanza nel tempo, la [OSCURATO:PERSONA]
ha giustamente concluso che la ricorrente aveva partecipato all’intera serie di riunioni.
244
Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente relativi alle riunioni sul PBS tenutesi tra settembre 1998 e dicembre 1999
non possono essere accolti.
– [OSCURATO:PERSONA]
245
Si deve ricordare che gli elementi di prova dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata al fine di provare l’esistenza
di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, da parte di un’impresa vanno presi in considerazione non singolarmente, ma nel loro
insieme (v. giurisprudenza citata supra, al punto 108).
246
Al termine dell’esame esposto ai precedenti punti 113‑244 si deve concludere che l’insieme degli elementi analizzati costituiva
un complesso di indizi atto a dimostrare in modo giuridicamente valido la partecipazione della ricorrente all’infrazione.
247
Infatti, per ciascuno dei fatti costitutivi di tale infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una prova attendibile e, in molti
casi, direttamente suffragata da altre prove. La partecipazione della ricorrente all’intesa risulta, da un lato, dalla sua
partecipazione a varie riunioni e a vari contatti collusivi e, dall’altro, dalla menzione del suo nome e delle sue informazioni
nei vari documenti direttamente correlati a tali contatti. Alla luce dell’analisi precedentemente svolta, gli argomenti della
ricorrente relativi ad un asserito snaturamento o ad un «abbellimento» degli elementi di prova risultano privi di fondamento.
248
Poiché, per taluni fatti costituenti infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto prove isolate, che non è stato possibile suffragare
direttamente con altri indizi, occorre rammentare che, di fronte ad un complesso di indizi concordanti atti a dimostrare la
partecipazione all’intesa, è necessaria una spiegazione davvero solida per convincere un giudice del fatto che, in una determinata
fase di una serie di riunioni, è successo qualcosa di completamente diverso da ciò che è avvenuto in riunioni precedenti e
successive (v. supra, punto 127).
249
Orbene, alla luce dell’analisi precedentemente svolta, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha dedotto argomenti
solidi per rimettere in discussione le prove fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, in particolare riguardo a
talune riunioni svoltesi a margine delle assemblee del CEFIC per le quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su indizi provenienti
da un’unica fonte d’informazione (v. supra, punti 216 e 243).
250
In base a tali considerazioni, occorre respingere la critica con cui la ricorrente rivendica il beneficio del dubbio, in virtù
del principio in dubio pro reo. Al termine di una valutazione completa, tale critica e le specifiche censure formulate dalla
ricorrente non appaiono atte a rimettere in discussione il complesso di indizi precisi e concordanti fatti valere nella decisione
impugnata.
251
Infine, la legittimità della conclusione relativa alla partecipazione della ricorrente all’infrazione controversa non può
essere inficiata dagli argomenti con cui quest’ultima intende dimostrare di essersi comportata «in maniera aggressiva» sul
mercato, sulla base di una descrizione storica degli sviluppi del mercato e, in particolare, del significativo aumento della
sua quota di mercato nel SEE tra il 1993 e il 2001.
252
Infatti, da un lato, non occorre esaminare gli effetti di un accordo o di una pratica concordata una volta che ne sia stato
accertato l’oggetto anticoncorrenziale (sentenza della Corte 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1843, punto 140, e 4 giugno 2009, causa C‑8/08, causa T‑[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4529, punti 28‑30).
253
Dall’altro, la responsabilità di una determinata impresa per l’infrazione risulta validamente accertata allorché tale impresa
ha partecipato a riunioni conoscendone l’oggetto anticoncorrenziale, anche se non ha poi attuato l’una o l’altra delle misure
concordate in occasione delle stesse (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P,
C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punti
508 e 509).
254
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che il primo motivo è infondato e, pertanto, deve essere
respinto.
Sul secondo motivo, concernente una violazione dei diritti della difesa nell’ambito dell’accesso al fascicolo
Argomenti delle parti
255
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su taluni elementi a carico tratti dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] e della
[OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, senza darle modo di formulare le proprie osservazioni su tali elementi.
256
In primo luogo, per quanto riguarda le informazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alle chiamate telefoniche, quest’ultima non avrebbe
indicato le date in cui avrebbe contattato la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso che si trattava delle riunioni descritte
ai punti 171‑174, 211, 215‑217, e 239‑242 della decisione impugnata (punto 172 della decisione impugnata). Orbene, sembrerebbe
che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] abbia negato di aver partecipato alla riunione evocata
ai punti 215‑217 della decisione impugnata. Tale elemento rivestirebbe particolare importanza, dato che la [OSCURATO:PERSONA] si
è basata su asserite chiamate telefoniche della [OSCURATO:PERSONA] per suffragare successivamente le asserite chiamate dell’[OSCURATO:PERSONA]. Orbene,
la ricorrente non avrebbe avuto accesso alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti per prendere conoscenza
di quanto da essa affermato in merito a tale riunione.
257
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata sulle risposte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti
concernenti la riunione del settembre 1998 a Bruxelles (punti 239‑242 della decisione impugnata). Orbene, la ricorrente non
avrebbe potuto consultare le eventuali indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti
in merito ad una chiamata telefonica che essa avrebbe ricevuto a proposito di tale riunione.
258
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata sulla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti per suffragare
l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente avrebbe partecipato alla riunione del novembre 1999 a Bruxelles (punti 273‑275
della decisione impugnata). Non sapendo cosa avesse affermato la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non avrebbe potuto rispondere a tale
addebito.
259
Peraltro, la ricorrente non sarebbe stata posta in condizione di predisporre la propria difesa, in quanto non avrebbe avuto
accesso alle risposte in questione, che potevano contenere anche elementi a discarico.
260
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
261
Ai sensi dell’art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003, nel corso del procedimento devono essere pienamente garantiti i diritti
di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando il legittimo
interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.
262
Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di accesso al fascicolo, corollario del principio del rispetto dei diritti
della difesa, implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba dare all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame di tutti
i documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa (v., in tal senso, sentenza
della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑199/99 P, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11177, punti 125‑128, e sentenza del Tribunale
29 giugno 1995, causa T‑30/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1775, punto 81).
263
Questi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese,
i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e altre informazioni riservate (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al
punto 109 supra, punto 68).
264
Per quanto attiene ai documenti a carico, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti
della difesa solo se l’impresa interessata dimostra, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su tale documento per suffragare
il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, dall’altro, che l’addebito potrebbe essere provato solo facendo
riferimento al documento stesso. L’impresa interessata ha pertanto l’onere di dimostrare che il risultato al quale è pervenuta
la [OSCURATO:PERSONA] nella propria decisione sarebbe stato diverso se tale documento fosse stato espunto dai mezzi di prova (sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 109 supra, punti 71‑73).
265
Per contro, per quanto riguarda la mancata trasmissione di un documento a favore, l’impresa interessata deve solo provare
che tale mancata comunicazione abbia potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto
della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. È sufficiente che l’impresa dimostri che avrebbe potuto utilizzare detti documenti a discarico
ai fini della propria difesa (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 253 supra, punto 318,
ed [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto punto 97 supra, punto 81), in particolare dimostrando che essa avrebbe potuto
far valere elementi che non concordavano con le deduzioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento della comunicazione degli addebiti
e che avrebbe potuto quindi influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte nella decisione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 75).
266
Per quanto concerne l’accesso alle risposte delle altre imprese interessate alla comunicazione degli addebiti, si deve ricordare
che tali risposte non fanno parte del fascicolo dell’istruttoria propriamente detto (sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 122 supra, punto 380).
267
Pertanto, trattandosi di documenti che non fanno parte del fascicolo costituito al momento della notifica della comunicazione
degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a divulgare dette risposte ad altre imprese coinvolte esclusivamente qualora risulti
che esse contengono nuovi elementi a carico o a discarico.
268
Nella specie, da un lato, la ricorrente sostiene nell’atto introduttivo che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della
difesa, poiché ha utilizzato nella decisione impugnata alcuni elementi a carico tratti dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] e della
[OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti sui quali essa non ha avuto occasione di formulare osservazioni. Dall’altro, sostiene
di non essere stata posta in condizione di predisporre la propria difesa, in quanto non avrebbe avuto accesso alle risposte
in questione, che potevano contenere anche elementi a discarico.
269
Peraltro, in udienza, essa ha svolto un nuovo argomento fondato sul mancato accesso ad un documento della [OSCURATO:PERSONA], prodotto
dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale il 6 gennaio 2010 (v. infra,
punto 300).
– Sui presunti elementi a carico tratti dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti
270
Secondo costante giurisprudenza, qualora la [OSCURATO:PERSONA] intenda basarsi su un brano di una risposta ad una comunicazione degli
addebiti per dimostrare l’esistenza di un’infrazione, le altre imprese coinvolte in detto procedimento devono essere messe
in condizione di pronunciarsi riguardo a tale elemento di prova. In circostanze del genere, il citato brano costituisce in
effetti un elemento a carico nei confronti delle diverse parti che avrebbero partecipato all’infrazione (sentenze del Tribunale
Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 122 supra, punto 386, e 27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3085, punto 50).
271
Un documento può essere considerato come prova a carico soltanto quando è utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’accertamento
di un’infrazione commessa da un’impresa. Al fine di provare una violazione dei suoi diritti della difesa, non è sufficiente
che l’impresa interessata dimostri che essa non si è potuta pronunciare nel corso del procedimento amministrativo su un documento
utilizzato in un qualsiasi passaggio della decisione impugnata. Occorre che essa dimostri che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato
tale documento, nella decisione impugnata, come ulteriore elemento probatorio di un’infrazione alla quale l’impresa avrebbe
partecipato (sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, [OSCURATO:PERSONA] voor
de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5761, punto 35).
272
Nella specie, è pacifico che il 24 febbraio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla ricorrente gli estratti delle risposte della
[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti contenenti elementi nuovi che intendeva utilizzare contro di lei.
Si tratta dei punti 249‑254 della risposta della [OSCURATO:PERSONA], concernenti la riunione relativa alla chiusura di un sito di produzione
di PBS dell’Atochem, tenutasi il 13 luglio 1998 a Königswinter, e dei punti 26‑28 della risposta della [OSCURATO:PERSONA], concernenti
il contatto telefonico con la ricorrente nell’ambito delle riunioni del novembre 1997. La ricorrente ha presentato le sue
osservazioni al riguardo il 15 marzo 2006.
273
La ricorrente fa valere, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato contro di lei altri elementi tratti dalle medesime risposte
che non le sono stati comunicati.
274
In primo luogo, la ricorrente sostiene che dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti, ha negato di aver partecipato alla riunione dell’aprile 1998 a Francoforte sul Meno, evocata ai punti 215‑217
della decisione impugnata. Secondo la ricorrente, tale elemento è importante, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sul fatto
che la [OSCURATO:PERSONA] aveva informato la ricorrente per telefono, in particolare, circa l’esito della suddetta riunione (punto 172
della decisione impugnata).
275
Si deve osservare che, con tale argomento, la ricorrente lamenta in realtà la mancata divulgazione di un presunto elemento
a discarico.
276
A tal riguardo, dal punto 217 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato non la sua partecipazione alla
riunione di cui trattasi, ma unicamente l’utilizzo di un elemento di prova, vale a dire l’agenda di uno dei suoi direttori
generali del settore chimico, per quanto riguarda la suddetta riunione del 1998, in quanto l’agenda in questione apparterrebbe,
secondo la [OSCURATO:PERSONA], al direttore nominato nel 2000.
277
Orbene, quest’unica precisazione non è atta a confutare la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle informazioni fornite alla
ricorrente nella serie di riunioni in questione e, pertanto, non può costituire un elemento a discarico.
278
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite
dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] per accertare i fatti relativi alla riunione svoltasi il 28 settembre 1998 a Bruxelles (punti 239‑242
della decisione impugnata).
279
Si deve ricordare che, ai punti 239‑241 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto, sulla base delle informazioni
tratte dalla domanda di clemenza della [OSCURATO:PERSONA], una riunione di «alto livello» tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] concernente l’HP
e il PBS, indicando inoltre che, lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] si era incontrata con la ricorrente per informarla dei risultati
di tale riunione.
280
Dal punto 242 della decisione impugnata, nonché dagli elementi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle misure di organizzazione
del procedimento 6 gennaio 2010, risulta che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, pur confermando
che tale riunione aveva avuto luogo, sosteneva che la questione del PBS non aveva potuto essere discussa, ma che la [OSCURATO:PERSONA],
nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, aveva confermato espressamente che si era discusso anche del PBS e che
la discussione aveva riguardato il piano comune di chiusura dello stabilimento di PBS dell’Atochem. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA]
ha mantenuto la sua conclusione secondo cui la riunione aveva avuto ad oggetto entrambi i prodotti.
281
Si deve osservare che le indicazioni risultanti da tali risposte alla comunicazione degli addebiti riguardano principalmente
il contenuto della riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], e non quella tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente. Esse riguardano unicamente
la questione se detta riunione abbia avuto ad oggetto entrambi i prodotti o unicamente l’HP. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata
ad osservare che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente confermato l’informazione
fornita anteriormente.
282
In tali circostanze, non si può ritenere che le precisazioni in questione fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle loro
rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti contengano un nuovo elemento a carico contro la ricorrente.
283
Riguardo alla medesima riunione, la ricorrente sostiene di non aver potuto consultare le eventuali dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]
relative ad una chiamata telefonica che essa avrebbe ricevuto da quest’ultima.
284
Si deve osservare che, sebbene la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle informazioni fornite alla ricorrente (punto 172
della decisione impugnata) faccia riferimento anche alla riunione controversa, gli elementi evocati ai punti 239‑242 della
decisione impugnata, prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento 6 gennaio 2010,
non contengono alcun riferimento al contatto telefonico tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente. Appare quindi infondato l’argomento
della ricorrente relativo all’asserito utilizzo di un nuovo elemento a carico risultante dalla risposta alla comunicazione
degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla suddetta riunione.
285
In terzo luogo, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli
addebiti per suffragare l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa aveva partecipato alla riunione del novembre 1999 a
Bruxelles (punti 273‑275 della decisione impugnata).
286
Dal punto 275 della decisione impugnata, nonché dagli elementi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle misure di organizzazione
del procedimento 6 gennaio 2010 risulta che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, si è limitata
ad indicare che non disponeva di informazioni su tale riunione, ma confermava di avervi partecipato. Essa ha inoltre affermato,
senza contestare il contenuto illecito delle discussioni, che all’epoca la realtà del mercato era che i produttori iniziavano
ad applicare prezzi indipendenti per aumentare le loro quote di mercato.
287
A tal riguardo si deve rilevare che, nello stesso punto della decisione, «dato che [OSCURATO:PERSONA] a[veva] confermato la dichiarazione
di [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non [avevano] contestato il contenuto di tale riunione, quale esposto nella comunicazione
degli addebiti», la [OSCURATO:PERSONA] non è tornata sulla sua conclusione relativa alla riunione di cui trattasi, ritenendo verosimili
sia il fatto che tale riunione si fosse tenuta «nello stesso contesto e con le medesime modalità che caratterizza[vano] altre
riunioni del cartello tenutesi nello stesso periodo», sia il coinvolgimento della ricorrente.
288
Da tali considerazioni risulta che l’indicazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti
costituiva tutt’al più un elemento accessorio in un complesso di indizi utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla riunione
di cui trattasi. Alla luce in particolare del suo contenuto, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa confermava la sua
partecipazione alla riunione in esame non poteva costituire un elemento di prova aggiuntivo per quanto riguarda la partecipazione
della ricorrente all’infrazione.
289
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve rilevare che la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] si
sia basata su nuovi elementi a carico tratti da parti non divulgate delle risposte alla comunicazione degli addebiti e, pertanto,
non può far valere la mancata divulgazione di tali elementi.
– Sui presunti elementi a discarico tratti dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti
290
Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di rendere accessibili, di sua iniziativa,
documenti che non compaiono nel suo fascicolo istruttorio e che non ha intenzione di utilizzare a carico nella decisione definitiva
nei confronti delle parti interessate (sentenze del Tribunale Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 122 supra, punto 383,
e 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3275,
punto 340).
291
Nella specie, dagli atti risulta che, durante il procedimento amministrativo, la ricorrente non ha chiesto di avere accesso
alle risposte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, ma ha proposto una domanda in tal senso il 18 maggio
2006, dopo che le era stata notificata la decisione impugnata. Tale domanda è stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 giugno
2006.
292
Si deve rilevare che, per quanto riguarda i documenti che la [OSCURATO:PERSONA] non è, di regola, tenuta a divulgare di propria iniziativa,
la ricorrente, in linea di principio, non può validamente invocare la mancata trasmissione di presunti elementi a discarico
contenuti nelle risposte in questione, se non ha chiesto di avere accesso a tali risposte durante il procedimento amministrativo
(v., in tal senso, sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 122 supra, punto 383).
293
Tale considerazione non è inficiata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente alcuni estratti delle risposte
in questione (v. supra, punto 272).
294
Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] intende basarsi su un passaggio di una risposta ad una comunicazione degli addebiti, il passaggio
in questione costituisce un elemento a carico nei confronti delle varie imprese che avrebbero partecipato all’infrazione (v.,
in tal senso, sentenze Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 122 supra, punto 386, e Avebe/[OSCURATO:PERSONA], cit. al
punto 270 supra, punto 50).
295
Infatti, pur essendo tenuta a divulgare alle imprese interessate i passaggi della risposta alla comunicazione degli addebiti
che contengono indicazioni pertinenti riguardo a detto elemento a carico, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata ad estendere tale
divulgazione agli altri passaggi della risposta in questione, privi di nesso con l’elemento addotto.
296
D’altro canto, anche ammesso che l’argomentazione della ricorrente debba essere intesa nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto rilevare la presenza degli elementi a discarico nelle risposte in questione e, pertanto, comunicarle tali elementi
di propria iniziativa, è opportuno rilevare che, nell’ambito di tale argomento, la ricorrente ha l’onere di fornire un primo
indizio dell’utilità di tali risposte ai fini della sua difesa.
297
In particolare, essa deve indicare gli eventuali elementi a discarico di cui trattasi o fornire un indizio della loro esistenza
e, pertanto, della loro utilità ai fini del procedimento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa
T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punti 351‑359).
298
Orbene, nella specie, ad eccezione degli argomenti esaminati e respinti supra, ai punti 276 e 277, la ricorrente non deduce
nell’atto introduttivo alcun argomento specifico in ordine all’eventuale presenza di elementi a discarico nelle parti non
divulgate delle risposte alla comunicazione degli addebiti.
299
Di conseguenza, la censura della ricorrente relativa a presunti elementi a discarico contenuti nelle parti non divulgate delle
risposte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti non può essere accolta.
– Sul documento della [OSCURATO:PERSONA]
300
In udienza, la ricorrente ha sollevato un nuovo argomento relativo ad un documento della [OSCURATO:PERSONA] prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA]
nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento 6 gennaio 2010. Secondo la ricorrente, tale documento, non divulgato
nell’ambito del procedimento amministrativo, non solo è stato evocato in quanto elemento a carico, ma conterrebbe anche elementi
a discarico per quanto riguarda il contenuto della riunione di cui trattasi.
301
Per quanto riguarda un documento rivelato dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la chiusura della fase scritta, l’argomento in questione
deve essere considerato ricevibile alla luce dei requisiti di cui all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
302
Nel merito, per quanto concerne le affermazioni della ricorrente relative ad un presunto elemento a carico, si deve osservare
che il documento in questione, ancorché prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito degli elementi del fascicolo dedotti a sostegno
delle conclusioni relative alla riunione di Bruxelles del 26 novembre 1997 (punti 198 e 199 della decisione impugnata), in
realtà non fa parte degli elementi del fascicolo evocati nei suddetti punti della decisione impugnata.
303
Infatti, come ha affermato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, senza essere contraddetta dalla ricorrente, detto documento costituisce
una trascrizione della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], che consisteva in una dichiarazione orale, successivamente confermata per
iscritto. Solo la versione scritta, che era più succinta, è stata inclusa nel fascicolo e menzionata nella decisione impugnata
(punto 198 e nota 217 della decisione impugnata).
304
[OSCURATO:PERSONA] precisa che, nell’ambito dell’accesso al fascicolo concesso alla ricorrente, il documento in questione era
esplicitamente citato come documento interno della [OSCURATO:PERSONA] e non era stato utilizzato nell’elaborazione della decisione
impugnata.
305
Pertanto, in assenza di indizi del fatto che esso, in realtà, è stato utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], il documento in questione
non può essere considerato come un nuovo elemento a carico non divulgato.
306
Per quanto riguarda i presunti elementi a discarico, si deve rilevare che, per rispettare i diritti della difesa, il fascicolo
costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] deve includere tutti i documenti rilevanti ottenuti durante l’indagine. In particolare, se è
certamente consentito escludere dal procedimento amministrativo gli elementi che non hanno alcun rapporto con le considerazioni
di fatto e di diritto riportate nella comunicazione degli addebiti e che non hanno, quindi, alcuna rilevanza per l’indagine,
la determinazione dei documenti utili alla difesa dell’impresa interessata non può spettare alla sola [OSCURATO:PERSONA] (sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 109 supra, punto 126).
307
A tal riguardo, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato tali condizioni, escludendo dal fascicolo il documento in questione,
che contiene una trascrizione della dichiarazione orale della [OSCURATO:PERSONA] relativa ad una delle riunioni menzionate nella decisione
impugnata, mentre la dichiarazione scritta fornita dalla medesima impresa riguardo a detta riunione era stata utilizzata in
quanto elemento rilevante dell’indagine.
308
Si deve ricordare, tuttavia, che tale irregolarità può inficiare la legittimità della decisione impugnata solo se ha potuto
influenzare lo svolgimento del procedimento e il contenuto della decisione impugnata a discapito della ricorrente, la quale
deve dimostrare che avrebbe potuto utilizzare il documento non divulgato a discarico ai fini della propria difesa, e in particolare
che essa avrebbe potuto far valere elementi che non concordavano con le deduzioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase della
comunicazione degli addebiti e avrebbe potuto quindi influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte nella decisione
impugnata (v. supra, punto 265).
309
A tal riguardo, la ricorrente afferma che la versione non accessibile della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] contiene indicazioni
relative alla mancanza di fiducia tra i produttori, atte ad inficiare la conclusione relativa al contenuto illecito della
riunione del 26 novembre 1997.
310
Si deve osservare che la versione non divulgata della dichiarazione contiene alcune affermazioni del rappresentante della
[OSCURATO:PERSONA], evocate dalla ricorrente, che descrivono il «clima di guerra» tra i partecipanti alle discussioni, considerati non
come «concorrenti, ma [come] nemici», mentre «era necessario un ambiente relativamente gradevole affinché la gente ricominciasse
a parlarsi (…) per far credere a tutti che i prezzi sarebbero stati aumentati e che gli altri non ne avrebbero approfittato
per soffiare i clienti».
311
Si deve osservare che, sebbene taluni passaggi della dichiarazione orale della [OSCURATO:PERSONA], in particolare quelli precedentemente
citati, non siano stati riprodotti nella versione scritta della medesima dichiarazione, che è più breve ed è l’unica ad essere
stata inclusa nel fascicolo, resta il fatto che il contenuto delle due versioni non presenta divergenze rilevanti.
312
Infatti, i passaggi evocati dalla ricorrente, che fanno riferimento ad un clima di sfiducia tra i produttori dell’epoca, peraltro
rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un’altra riunione svoltasi nello stesso periodo (punto 164 della decisione impugnata),
non possono influire sulla valutazione del carattere collusivo della riunione di cui trattasi, risultante da un complesso
di indizi evocati ai punti 198‑205 della decisione impugnata. In particolare, nella medesima dichiarazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente
affermato il carattere illecito delle discussioni, precisando che, «durante la cena [in questione,] si era convenuto di tentare
di aumentare i prezzi per farli passare a (…) a partire dal 1° gennaio 1998» (punto 203 della decisione impugnata).
313
Alla luce di tali considerazioni, si deve rilevare che, pur costituendo un’irregolarità, il fatto di non avere versato agli
atti la trascrizione della dichiarazione orale in questione non è atto ad influire sulle valutazioni operate nella decisione
impugnata con riferimento alla suddetta riunione.
314
In base a quanto sopra, il motivo concernente la violazione dei diritti della difesa deve essere integralmente respinto.
Sul terzo motivo, concernente la determinazione dell’importo dell’ammenda
Argomenti delle parti
315
La ricorrente fa valere, anzitutto, che l’importo della sua ammenda è superiore al 10% del suo volume di affari realizzato
nel 2005, in violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
316
Inoltre, tale importo sarebbe sproporzionato, considerata la partecipazione minima della ricorrente alle attività del cartello.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto tutt’al più concludere che la ricorrente aveva commesso una «violazione tecnica» dell’art. 81 CE,
in quanto i suoi dipendenti avevano sentito discussioni che avevano «deviato» da temi leciti verso temi «inopportuni» nel
corso delle riunioni svoltesi all’inizio del 1999 a Milano e nel dicembre 1999 a Friburgo.
317
Pertanto, da un lato, la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione dovrebbe essere ridotta ad un anno, con
una corrispondente riduzione dell’importo dell’ammenda. Dall’altro, l’importo dell’ammenda dovrebbe essere ridotto per tenere
conto del ruolo passivo o emulativo della ricorrente nell’infrazione, poiché essa avrebbe soltanto presenziato a due delle
riunioni in questione, senza partecipare attivamente alle discussioni.
318
Peraltro, tutte le altre imprese, ad eccezione della [OSCURATO:SOCIETA], la cui ammenda sarebbe stata ridotta in considerazione del suo
ruolo passivo, avrebbero effettivamente organizzato di propria iniziativa riunioni di cartello. La ricorrente, invece, non
avrebbe organizzato né ospitato riunioni di cartello. Essa avrebbe fatto parte dei «cattivi alunni», in quanto avrebbe sottratto
le quote di mercato della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e comunicato alla EKA [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe continuato ad effettuare
vendite in Scandinavia «secondo le istruzioni impartite dalla direzione». Essa avrebbe causato il fallimento delle riunioni
di cartello di Siviglia rifiutando di «partecipare al gioco» e non sarebbe stata invitata alla riunione del giorno successivo.
319
Infine, nell’ambito del trattamento differenziato, la ricorrente sarebbe stata collocata nella stessa categoria di altre imprese
che detenevano quote di mercato comprese tra il 9 e l’11% nel 1999. Nel 1994, allorché ha asseritamente avuto inizio il cartello,
la ricorrente avrebbe detenuto una quota di mercato del 5% e sarebbe riuscita a raddoppiarla adottando un comportamento concorrenziale
durante il periodo del cartello. Sarebbe illogico comminarle un’ammenda equivalente a quella inflitta ai membri attivi del
cartello.
320
Nella replica, la ricorrente ribadisce di avere svolto un ruolo passivo nell’infrazione, il che sarebbe confermato dai frequenti
reclami degli altri partecipanti all’intesa contro le sua attività concorrenziali, che le avrebbero consentito di raddoppiare
le sue quote di mercato, nonché dalla natura «tecnica» della sua asserita partecipazione all’infrazione, poiché essa era certamente
presente a due riunioni durante le quali si sono svolte discussioni «inopportune», ma non avrebbe partecipato attivamente
a tali discussioni. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] cercherebbe erroneamente di equiparare la partecipazione lecita ad assemblee
del CEFIC, un’organizzazione commerciale, alla partecipazione ad attività costitutive di un cartello.
321
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
322
Nell’ambito del motivo in esame, dedotto a sostegno delle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda, la
ricorrente formula tre censure.
323
In primo luogo, lamentando una violazione dell’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, la ricorrente sostiene
che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad applicare detta disposizione tenendo conto del suo fatturato considerato singolarmente, e
non il suo fatturato cumulato con quello della sua società controllante.
324
Si deve ricordare che il tetto del 10% del fatturato, ai sensi dell’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003
dev’essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica responsabile
dell’infrazione sanzionata (sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punto 528). Per contro, qualora tale unità
economica si sia successivamente dissolta, ciascuno dei destinatari della decisione ha diritto all’applicazione individuale
del tetto in questione (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 390).
325
Alla luce di tali considerazioni, la censura in esame non può essere accolta. Infatti, la ricorrente non contesta la conclusione
della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa e la FMC costituivano l’entità economica unica responsabile dell’infrazione e, pertanto,
sono state considerate responsabili in solido dell’infrazione controversa. Essa non sostiene neppure che tale entità sia stata
sciolta prima dell’adozione della decisione impugnata.
326
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la durata della sua partecipazione all’infrazione dovrebbe essere ridotta ad
un anno, con corrispondente riduzione dell’importo dell’ammenda. Infatti, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto
concludere, tutt’al più, che essa aveva commesso una «violazione tecnica» dell’art. 81 CE, in quanto i suoi dipendenti avevano
sentito discussioni che avevano «deviato» da temi leciti verso temi «inopportuni» in occasione delle riunioni del 1999 a Milano
e a Friburgo.
327
Si deve rilevare che tale censura si confonde con il primo motivo concernente la contestazione dell’infrazione e, pertanto,
deve essere respinta per le ragioni esposte supra, ai punti 245‑254.
328
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concederle il beneficio di una circostanza attenuante
relativa al suo ruolo passivo nell’infrazione.
329
Si deve osservare, anzitutto, che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] indichi che la ricorrente non ha esplicitamente invocato il suo
ruolo passivo nel procedimento amministrativo, tale considerazione non ha alcuna incidenza sulla ricevibilità della censura
in esame (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2661,
punto 194).
330
Infatti, da un lato, le imprese destinatarie di una comunicazione degli addebiti non sono tenute a chiedere specificamente
di beneficiare di circostanze attenuanti. Dall’altro, quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta ad esaminare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse, per accertare se sussistano,
nei loro confronti, circostanze aggravanti o attenuanti, in particolare quando si tratta, come nel caso di specie, di una
circostanza attenuante esplicitamente menzionata nell’elenco non esaustivo di cui al punto 3 degli Orientamenti.
331
Inoltre, nel merito, si deve ricordare che il «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» di un’impresa nel perpetrare un’infrazione
può costituire, ove provato, una circostanza attenuante, in conformità al punto 3, primo trattino, degli Orientamenti, fermo
restando che tale ruolo passivo implica che l’impresa interessata tenga un «profilo basso», ossia non partecipi attivamente
all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2473, punto 167).
332
Tra gli elementi atti a evidenziare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di un’intesa possono annoverarsi il carattere
notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, del pari il suo
ingresso tardivo sul mercato che ha costituito oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione
ad essa, o anche l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che hanno
partecipato all’infrazione (v. sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 329 supra, punto 164 e giurisprudenza
ivi citata). In ogni caso, si deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie.
333
Secondo costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità riguardo all’applicazione delle circostanze
attenuanti (sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punto
307, e Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 118 supra, punto 602).
334
Nella specie, in primo luogo, la ricorrente sostiene che il suo ruolo nell’infrazione consiste nella semplice presenza a due
riunioni relative al PBS, una tenutasi all’inizio del 1999 a Milano e un’altra tenutasi nel dicembre 1999 a Friburgo, senza
alcuna partecipazione attiva alle discussioni. La ricorrente asserisce di essere stata all’origine del fallimento delle riunioni
di Siviglia, avendo rifiutato di «partecipare al gioco». Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente tentato di equiparare
la sua partecipazione lecita ad assemblee del CEFIC alla partecipazione ad attività costituenti infrazione.
335
Si deve osservare che tale argomento non può essere accolto, in quanto si basa interamente sugli argomenti respinti nell’ambito
dell’esame del primo motivo, in particolare ai precedenti punti 154‑167, 202‑221 e 245‑254.
336
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il suo ruolo era diverso da quello di tutte le altre parti dell’intesa, ad eccezione
della [OSCURATO:SOCIETA], il cui ruolo passivo è stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, essa faceva parte dei «cattivi
alunni», in quanto aveva sottratto le quote di mercato della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e aveva comunicato alla
EKA [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe continuato ad effettuare vendite in Scandinavia. Il suo ruolo passivo nell’infrazione sarebbe asseritamente
confermato dai reclami degli altri partecipanti all’intesa contro le attività concorrenziali della ricorrente e dal notevole
aumento della sua quota di mercato durante il periodo dell’infrazione.
337
Orbene, come emerge dal suesposto esame del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente valido che la
ricorrente era stata rappresentata o informata, per quanto riguarda la maggior parte delle riunioni collusive menzionate dalla
decisione impugnata, nel periodo compreso tra il 29 maggio 1997 e il 13 dicembre 1999. La ricorrente non può validamente affermare,
a tale proposito, che la sua partecipazione fosse notevolmente più sporadica rispetto a quella degli altri membri del cartello.
Le modalità di tale partecipazione, vale a dire il fatto che la ricorrente non abbia partecipato fisicamente ad alcune riunioni,
ma sia stata informata telefonicamente in merito alle stesse, concordano con la natura clandestina del loro svolgimento e
non dimostrano affatto che la ricorrente abbia avuto esclusivamente un ruolo passivo o emulativo.
338
Il fatto che la ricorrente appartenesse ad un gruppo soprannominato «cattivi» o «cattivi alunni» dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]
non è atto a dimostrare che il suo comportamento si sia distinto significativamente da quello degli altri partecipanti all’intesa.
Si trattava, infatti, di un gruppo che riuniva quattro degli otto partecipanti all’intesa, vale a dire i piccoli produttori
di HP che volevano aumentare la capacità globale di produzione a scapito dei prezzi (punto 130 della decisione impugnata).
Tenuto conto delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] che non sono state contestate dalla ricorrente (v. supra, punti 162 e 163),
il fatto che gli interessi di tale gruppo di produttori non coincidessero con la strategia proposta dai grandi operatori del
mercato, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punti 139 e 166 della decisione impugnata), non implica che essi abbiano adottato un comportamento
puramente passivo o emulativo.
339
Peraltro, la ricorrente sostiene che gli altri produttori si sono lamentati delle sue attività concorrenziali sul mercato,
ma non evoca alcuna dichiarazione espressa in tal senso atta a dimostrare il suo comportamento passivo nell’ambito del cartello.
340
Infatti, da un lato, la ricorrente si basa sulle dichiarazioni dei suoi dipendenti relative all’aggressiva strategia concorrenziale
adottata dall’impresa. Dall’altro, essa fa riferimento ad alcune indicazioni concernenti esclusivamente il periodo anteriore
alla data d’inizio della sua partecipazione all’infrazione, il 29 maggio 1997, vale a dire una nota relativa alla riunione
del 31 gennaio 1994 tra la EKA [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], secondo cui quest’ultima «aveva perduto (…) in Francia a vantaggio di
FMC e di AL», la dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa ad un «richiamo della [OSCURATO:PERSONA] circa l’evoluzione delle quote di mercato
tra [il 1988‑1989] e [il 1995] con una drastica riduzione [di quelle] di [OSCURATO:PERSONA] e [di] [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio di [molte altre
imprese, tra cui la ricorrente]», nonché un’affermazione della EKA [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, «nel corso del 1996, FMC e Ausimont
hanno aumentato le loro quote di mercato con un’azione aggressiva sui prezzi» e, alla «fine [del 1996,] i loro concorrenti
(…) hanno reagito con decisione per tentare di recuperare le proprie posizioni».
341
In base a tutte queste considerazioni, si deve rilevare che la ricorrente non ha dedotto alcun argomento idoneo a dimostrare
che il suo ruolo nell’intesa era esclusivamente passivo o emulativo.
342
Infine, senza sviluppare alcun argomento preciso, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere tenuto conto del fatto
che essa era riuscita ad aumentare sostanzialmente la sua quota di mercato dell’HP tra il 1994 e il 1999, vale a dire durante
il periodo dell’intesa.
343
Si deve osservare che, con tale argomento, la ricorrente non contesta le considerazioni relative al trattamento differenziato,
in quanto ammette di essere stata collocata nella stessa categoria delle imprese che nel 1999 detenevano quote di mercato
analoghe. Essa sostiene però che la circostanza in questione dimostra il ruolo di concorrente aggressiva da lei svolto sul
mercato, malgrado la sua partecipazione all’intesa, e ritiene che tale ruolo potrebbe essere preso in considerazione nell’ambito
delle circostanze attenuanti.
344
Al riguardo, si deve osservare che, mentre la ricorrente fa riferimento all’aumento della sua quota di mercato dell’HP nel
periodo compreso tra il 1994 e il 1999, tale asserito aumento, secondo gli elementi dedotti dalla stessa ricorrente, è significativamente
più limitato nel periodo dell’infrazione accertato nei suoi confronti, ossia tra il 1997 e il 1999.
345
Ai sensi del punto 3, secondo trattino, degli Orientamenti, la «non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche»
può costituire una circostanza attenuante, se l’impresa interessata dimostra che nel periodo durante il quale ha aderito agli
accordi illeciti, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul
mercato o quantomeno che essa ha chiaramente e notevolmente violato gli obblighi miranti ad attuare tale intesa, al punto
di averne perturbato il funzionamento stesso (v. sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 329 supra, punto 196
e giurisprudenza ivi citata).
346
Peraltro, la mera circostanza che un’impresa, la cui partecipazione ad una concertazione con le sue concorrenti sia dimostrata,
non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con le sue concorrenti, perseguendo una politica
più o meno indipendente sul mercato, non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua
di circostanza attenuante. Non si può escludere che tale impresa abbia semplicemente tentato di utilizzare l’intesa a suo
vantaggio (v. sentenza Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punti 772 e 773 e giurisprudenza ivi citata).
347
Nella specie, il semplice fatto che la ricorrente sia riuscita ad aumentare la sua quota di mercato dell’HP non basta a dimostrare
che essa si sia effettivamente sottratta all’applicazione degli accordi illeciti che hanno comportato aumenti di prezzo e
la ripartizione dei mercati, adottando un comportamento concorrenziale sul mercato. Tale circostanza non giustifica quindi
la concessione del beneficio delle circostanze attenuanti, non potendosi escludere che la ricorrente sia semplicemente riuscita
ad utilizzare l’intesa a suo vantaggio (v., in tal senso, sentenza Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 118 supra, punto 629
e giurisprudenza ivi citata).
348
Alla luce di quanto precede, occorre respingere le censure dedotte dalla ricorrente nell’ambito del motivo in esame.
349
Di conseguenza, si deve respingere interamente il ricorso.
Sulle spese
350
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La FMC Foret SA è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sul primo motivo, concernente un asserito errore di valutazione delle prove relative alla partecipazione della ricorrente
all’infrazione
Argomenti delle parti
– Sulle chiamate telefoniche ricevute dalla ricorrente
– Sui contatti allacciati a margine delle assemblee del CEFIC
– Sulla riunione del 13 luglio 1998 a Königswinter
– Sulla riunione con la [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 1998 a Bruxelles
– Sulle riunioni concernenti il PBS
– Argomenti svolti nell’ambito della replica
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari
– Sugli elementi di prova della partecipazione della ricorrente all’infrazione
– Sulle riunioni multilaterali del 28 o 29 maggio 1997 a Siviglia
– Sulle chiamate telefoniche ricevute dalla ricorrente
– Sui contatti allacciati a margine delle assemblee del CEFIC
– Sulla riunione del 13 luglio 1998 a Königswinter
– Sulla riunione con la [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 1998 a Bruxelles
– Sulle riunioni relative al PBS
– [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo, concernente una violazione dei diritti della difesa nell’ambito dell’accesso al fascicolo
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sui presunti elementi a carico tratti dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti
– Sui presunti elementi a discarico tratti dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti
– Sul documento della [OSCURATO:PERSONA] terzo motivo, concernente la determinazione dell’importo dell’ammenda
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
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Lingua processuale: l’inglese.