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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 09003/2026

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guente ORDINANZA Richiesta di correzione di errore materiale in relazione alla sentenza del 06/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta l’ordinanza emessa dalla Prima Sezione della Corte di appello di Venezia in relazione alla sentenza di questa Corte n. 19208/22 del 6.4.2022, con la quale è stato disposto l’annullamento, con rinvio, della sentenza emessa da altra Sezione della Corte di appello di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Con tale ordinanza si chiede a questa Corte di precisare, ove ritenuto, che l’annullamento è stato da questa Corte disposto esclusivamente in relazione al riconoscimento o meno dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall. – così evincendosi dalla motivazione.

A seguito di ciò è stata fissata l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell’errore materiale presente nella sentenza suindicata, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p.

La segnalazione della Corte di appello di Venezia è fondata.

Effettivamente sia nel dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, che nella sentenza- documento n. 19208/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è scritto "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia” senza precisarsi che l’annullamento era circoscritto alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall.

E che ciò sia dipeso da un mero errore materiale risulta evidente dal momento che dalla stessa sentenza in argomento emerge che il ricorso aveva dedotto unicamente il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall. e che questa Corte lo aveva accolto dando conto delle ragioni che rendevano insufficiente la motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione dell’attenuante in parola.

Sicché il dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, e nella sentenza-documento n. 19208/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve essere corretto nel senso che laddove si legge "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia." deve intendersi e leggersi "Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia." P.Q.M Dispone la correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, e della sentenza-documento n. 19208/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che laddove si legge "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia." deve intendersi e leggersi "Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia." Così deciso il 26/02/2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Richiesta di correzione di errore materiale in relazione alla sentenza del 06/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta l’ordinanza emessa dalla Prima Sezione della Corte di appello di Venezia in relazione alla sentenza di questa Corte n. 19208/22 del 6.4.2022, con la quale è stato disposto l’annullamento, con rinvio, della sentenza emessa da altra Sezione della Corte di appello di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con tale ordinanza si chiede a questa Corte di precisare, ove ritenuto, che l’annullamento è stato da questa Corte disposto esclusivamente in relazione al riconoscimento o meno dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall. – così evincendosi dalla motivazione. A seguito di ciò è stata fissata l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell’errore materiale presente nella sentenza suindicata, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. La segnalazione della Corte di appello di Venezia è fondata. Effettivamente sia nel dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, che nella sentenza- documento n. 19208/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è scritto "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia” senza precisarsi che l’annullamento era circoscritto alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. E che ciò sia dipeso da un mero errore materiale risulta evidente dal momento che dalla stessa sentenza in argomento emerge che il ricorso aveva dedotto unicamente il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall. e che questa Corte lo aveva accolto dando conto delle ragioni che rendevano insufficiente la motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione dell’attenuante in parola. Sicché il dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, e nella sentenza-documento n. 19208/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve essere corretto nel senso che laddove si legge "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia." deve intendersi e leggersi "Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia." P.Q.M Dispone la correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, e della sentenza-documento n. 19208/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che laddove si legge "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia." deve intendersi e leggersi "Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia." Così deciso il 26/02/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09003/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris