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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 17433/2022

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12498-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 405 R.N.G.12498/2016 D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e nella qualità di eredi di D'[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 108/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/01/2016 R.G.N. 230/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

R.N.G. 12498/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda proposta dagli attuali controricorrenti e dichiarava il diritto degli stessi ad essere inseriti nello speciale elenco tenuto dal Ministero dell'Interno ai fini dell'erogazione dei benefici previsti in favore dei familiari delle vittime del dovere - in relazione al fratello [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, deceduto in servizio il 9.11.1971, in occasione del disastro della Meloria - e, per l'effetto, condannava il Ministero della Difesa alla corresponsione dello speciale vitalizio ex art. 5 della legge nr. 206 del 2004 e di quello di cui all'art. 2 della legge nr. 407 del 1998, esteso dall'art. 4 della legge nr. 206 del 2004 cit.

2. La Corte di appello di Palermo ha riformato la decisione di primo grado in relazione alla statuizione concernente il diritto degli eredi ad essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, DPR nr. 243 del 2006; ha confermato la pronuncia del Tribunale, per il resto.

3. Per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha escluso la legittimazione passiva del Ministero convenuto in merito alla richiesta di inserimento degli eredi nell'elenco in oggetto.

Ha ritenuto, tuttavia, ininfluente detta statuizione ai fini del riconoscimento dei benefici economici, di cui ha, invece, accertato i presupposti: l'esercitazione militare interforza anglo italiana, iniziata all'alba del 9 novembre 1971, nella quale perdeva la vita [OSCURATO:PERSONA]Alessandro con altri 45 militari, era da qualificarsi «missione» ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005, trattandosi di un'operazione militare eccedenti i limiti dell'ordinaria rischiosità, poiché gli aerei, partiti nottetempo dall'aeroporto di Pisa, in base ad una tecnica diversa da quella applicata in ambito nazionale, procedevano con volo a bassa quota, allo scopo di evitare la copertura radar, a distanza di 15 secondi l'uno dall'altro.

R.N.G. 12498/2016

4. Gli istanti, per i Giudíci, avevano titolo ai benefici, avendo documentato, fin dal primo grado di giudìzio, il decesso dei propri genitori.

5. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero della difesa con due motivi, cui hanno resistito gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - il Ministero ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, lett. d) e comma 564 della legge nr. 266 del 2005; del DPR nr. 243 del 2006.

7. Per la parte ricorrente, la sentenza della Corte di appello sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto integrati i requisiti per riconoscimento dello status di vittima del dovere -o comunque di equiparato alla vittima del dovere- al militare [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, fratello dei controricorrenti.

8. Il motivo è infondato.

9. Questa Corte dì legittimità (v., fra le tante, Cass. nr. 16569 del 2020, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono. 10.

8. La L. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersì i soggetti di cuì alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di R.N.G. 12498/2016 soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 11.

9. All'art. 1, successivo comma 564, si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 12.

10. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni \ ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

13. Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative sono intervenute più volte le Sezioni Unite di questa ' R.N.G. 12498/2016 Corte (in ultimo, nelle more della presente decisione, Cass., sez.un. nr. 6214 e successive del 24 febbraio 2022) cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività, ritenute dalla legge pericolose, che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici quali vittime del dovere, qualora, nel loro espletamento, siano conseguiti eventi lesivi -non richiedendosi la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass., sez.un., nr. 10791 del 2017)- l'altra (il comma 564) individua quelle «attività che pericolose lo (siano) o lo (siano) diventate per circostanze eccezionali» ( in motiv., ex plurimis, Cass., sez.un. nr. 12862 del 2020).

14. Quanto, in particolare, alla previsione del comma 564, ad effettuarne una puntuale esegesi è stata la sentenza delle sezioni unite nr. 759 del 2017, affermando, con riferimento ai due fondamentali presupposti relativi alla «missione di qualunque natura» ed alle «particolari condizioni ambientali od operative, che il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria, cioè, in definitiva, rappresenti un compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata.

15. Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative «particolari», secondo le stesse sezioni unite, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e, pertanto, assegnandole un significato corrispondente a quello della legge.

Quest'ultima, sul punto, va intesa nel senso che la condizione ambientale ed R.N.G. 12498/2016 operativa «particolare» è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività «generale», id est «normale», in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse.

E' sufficiente, pertanto, un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.

16. Anche la riconduzione della fattispecie concreta che qui si giudica ai presupposti normativi sopraindicati risulta oggetto di una specifica valutazione delle Sezioni Unite (sent. nr . 15485 del 2017).

17. Con riguardo ad altro militare deceduto nello stesso incidente le Sezioni Unite hanno confermato la statuizione di merito, di riconoscimento dei benefici, osservando come sussistesse l'ipotesi contemplata dall'art. 1, comma 564 della legge nr. 266 del 2005 per l'esposizione del militare defunto, nel corso del volo di ambientamento, preventivamente e debitamente autorizzato, «a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».

18. A tale indirizzo, cui ha già dato seguito la giurisprudenza di questa sezione in fattispecie relative ad altre vittime dell'incidente (Cass. nr. 19268 del 2019), va data ulteriore continuità, dichiarando, in parte qua, immune dai mossi rilievi la sentenza impugnata.

19. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge nr. 720 del 1981 (che ha sostituito l'art. 6 della legge nr. 466 del 1980), per avere la Corte di appello riconosciuto i benefici ai fratelli del militare deceduto, nonostante difettasse il requisito costituito del diritto, integrato dal dover essere, i superstiti, conviventi e a carico della vittima.

20. Il secondo motivo è, invece, fondato. ' R.N.G. 12498/2016

21. Questa Corte con la sentenza a Sezioni Unite del 25 settembre 2018 n. 22753, cui ha dato continuità la giurisprudenza successiva (Cass., sez. lav., nr. 19928 del 2019; nr. 16568 del 2020; nr.11341 del 2021), ha affermato - proprio in relazione alla domanda delle sorelle né conviventi né a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura aerea, volta al riconoscimento, quali superstiti di vittima del dovere, dei benefici previsti dalla normativa vigente - che i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dalla L. nr. 466 del 1980, art. 6.

22. La norma per la categoria dei fratelli e delle sorelle richiede il requisito della convivenza e della dipendenza economica al fine dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi.

23. La legge nr. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di valori differenti, sia pure tutti di rilevanza costituzionale.

24. Nella specie, la Corte di merito ha pretermesso l'accertamento puntuale dei presupposti indicati, della convivenza e della dipendenza economica dei fratelli superstiti; in tal modo, ha erroneamente sussunto la fattispecie concreta in quella astratta.

25. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; la sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti, oltre che a R.N.G. 12498/2016 alla regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12498-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 405 R.N.G.12498/2016 D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e nella qualità di eredi di D'[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 108/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/01/2016 R.G.N. 230/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.N.G. 12498/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda proposta dagli attuali controricorrenti e dichiarava il diritto degli stessi ad essere inseriti nello speciale elenco tenuto dal Ministero dell'Interno ai fini dell'erogazione dei benefici previsti in favore dei familiari delle vittime del dovere - in relazione al fratello [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, deceduto in servizio il 9.11.1971, in occasione del disastro della Meloria - e, per l'effetto, condannava il Ministero della Difesa alla corresponsione dello speciale vitalizio ex art. 5 della legge nr. 206 del 2004 e di quello di cui all'art. 2 della legge nr. 407 del 1998, esteso dall'art. 4 della legge nr. 206 del 2004 cit. 2. La Corte di appello di Palermo ha riformato la decisione di primo grado in relazione alla statuizione concernente il diritto degli eredi ad essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, DPR nr. 243 del 2006; ha confermato la pronuncia del Tribunale, per il resto. 3. Per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha escluso la legittimazione passiva del Ministero convenuto in merito alla richiesta di inserimento degli eredi nell'elenco in oggetto. Ha ritenuto, tuttavia, ininfluente detta statuizione ai fini del riconoscimento dei benefici economici, di cui ha, invece, accertato i presupposti: l'esercitazione militare interforza anglo italiana, iniziata all'alba del 9 novembre 1971, nella quale perdeva la vita [OSCURATO:PERSONA]Alessandro con altri 45 militari, era da qualificarsi «missione» ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005, trattandosi di un'operazione militare eccedenti i limiti dell'ordinaria rischiosità, poiché gli aerei, partiti nottetempo dall'aeroporto di Pisa, in base ad una tecnica diversa da quella applicata in ambito nazionale, procedevano con volo a bassa quota, allo scopo di evitare la copertura radar, a distanza di 15 secondi l'uno dall'altro. R.N.G. 12498/2016 4. Gli istanti, per i Giudíci, avevano titolo ai benefici, avendo documentato, fin dal primo grado di giudìzio, il decesso dei propri genitori. 5. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero della difesa con due motivi, cui hanno resistito gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - il Ministero ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, lett. d) e comma 564 della legge nr. 266 del 2005; del DPR nr. 243 del 2006. 7. Per la parte ricorrente, la sentenza della Corte di appello sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto integrati i requisiti per riconoscimento dello status di vittima del dovere -o comunque di equiparato alla vittima del dovere- al militare [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, fratello dei controricorrenti. 8. Il motivo è infondato. 9. Questa Corte dì legittimità (v., fra le tante, Cass. nr. 16569 del 2020, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono. 10. 8. La L. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersì i soggetti di cuì alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di R.N.G. 12498/2016 soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 11. 9. All'art. 1, successivo comma 564, si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 12. 10. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni \ ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. 13. Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative sono intervenute più volte le Sezioni Unite di questa ' R.N.G. 12498/2016 Corte (in ultimo, nelle more della presente decisione, Cass., sez.un. nr. 6214 e successive del 24 febbraio 2022) cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività, ritenute dalla legge pericolose, che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici quali vittime del dovere, qualora, nel loro espletamento, siano conseguiti eventi lesivi -non richiedendosi la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass., sez.un., nr. 10791 del 2017)- l'altra (il comma 564) individua quelle «attività che pericolose lo (siano) o lo (siano) diventate per circostanze eccezionali» ( in motiv., ex plurimis, Cass., sez.un. nr. 12862 del 2020). 14. Quanto, in particolare, alla previsione del comma 564, ad effettuarne una puntuale esegesi è stata la sentenza delle sezioni unite nr. 759 del 2017, affermando, con riferimento ai due fondamentali presupposti relativi alla «missione di qualunque natura» ed alle «particolari condizioni ambientali od operative, che il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria, cioè, in definitiva, rappresenti un compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata. 15. Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative «particolari», secondo le stesse sezioni unite, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e, pertanto, assegnandole un significato corrispondente a quello della legge. Quest'ultima, sul punto, va intesa nel senso che la condizione ambientale ed R.N.G. 12498/2016 operativa «particolare» è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività «generale», id est «normale», in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse. E' sufficiente, pertanto, un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione. 16. Anche la riconduzione della fattispecie concreta che qui si giudica ai presupposti normativi sopraindicati risulta oggetto di una specifica valutazione delle Sezioni Unite (sent. nr . 15485 del 2017). 17. Con riguardo ad altro militare deceduto nello stesso incidente le Sezioni Unite hanno confermato la statuizione di merito, di riconoscimento dei benefici, osservando come sussistesse l'ipotesi contemplata dall'art. 1, comma 564 della legge nr. 266 del 2005 per l'esposizione del militare defunto, nel corso del volo di ambientamento, preventivamente e debitamente autorizzato, «a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto». 18. A tale indirizzo, cui ha già dato seguito la giurisprudenza di questa sezione in fattispecie relative ad altre vittime dell'incidente (Cass. nr. 19268 del 2019), va data ulteriore continuità, dichiarando, in parte qua, immune dai mossi rilievi la sentenza impugnata. 19. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge nr. 720 del 1981 (che ha sostituito l'art. 6 della legge nr. 466 del 1980), per avere la Corte di appello riconosciuto i benefici ai fratelli del militare deceduto, nonostante difettasse il requisito costituito del diritto, integrato dal dover essere, i superstiti, conviventi e a carico della vittima. 20. Il secondo motivo è, invece, fondato. ' R.N.G. 12498/2016 21. Questa Corte con la sentenza a Sezioni Unite del 25 settembre 2018 n. 22753, cui ha dato continuità la giurisprudenza successiva (Cass., sez. lav., nr. 19928 del 2019; nr. 16568 del 2020; nr.11341 del 2021), ha affermato - proprio in relazione alla domanda delle sorelle né conviventi né a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura aerea, volta al riconoscimento, quali superstiti di vittima del dovere, dei benefici previsti dalla normativa vigente - che i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dalla L. nr. 466 del 1980, art. 6. 22. La norma per la categoria dei fratelli e delle sorelle richiede il requisito della convivenza e della dipendenza economica al fine dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi. 23. La legge nr. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di valori differenti, sia pure tutti di rilevanza costituzionale. 24. Nella specie, la Corte di merito ha pretermesso l'accertamento puntuale dei presupposti indicati, della convivenza e della dipendenza economica dei fratelli superstiti; in tal modo, ha erroneamente sussunto la fattispecie concreta in quella astratta. 25. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; la sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti, oltre che a R.N.G. 12498/2016 alla regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così decis
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