CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17303/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Messina udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Messina in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., contestando l'omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'entità della pena inflitta, ritenuta illegale per la mancata riduzione per il rito abbreviato adottato nel processo la cui pena è stata utilizzata quale base del reato continuato. Il ricorso è inammissibile. Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio, a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). È appena il caso di precisare che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.. (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547-01): sicché non v'è, nella specie, alcuna ipotetica violazione di legge. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Co