CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 41493/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Senegal (CUI 05EGWVC) avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze confermava la condanna in abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] per l'illecita detenzione di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, nonché 3.333 C di multa. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha presentato due motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. L'imputazione e la sentenza di primo grado richiamavano la recidiva specifica ed infraquinquennale, ma la Corte d'appello ha ritenuto di disporre una "correzione di errore materiale" sostituendovi il richiamo alla recidiva reiterata "specifica" ed infraq u inquenna le. Di conseguenza, l'aumento di pena, anziché della metà, è stato di due terzi, come indicato nella motivazione della sentenza impugnata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla correzione dell'errore materiale. Trattandosi di modificazione essenziale della sentenza, non si sarebbe potuta disporre una mera correzione di errore materiale (ex art. 130 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] 1. In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). 2. Nel caso di specie, essendo stata dedotta violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., questo Collegio, a seguito dell'esame del fascicolo processuale, rileva come sia nella richiesta di giudizio immediato formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 19 marzo 2024, sia nel conseguente decreto di giudizio immediato del 4 aprile 2024, il reato risulta invero aggravato da «recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale». E da ciò desume che in modo esente da vizi la Corte d'appello ha dunque disposto la correzione dell'errore materiale - che tale, effettivamente, era - nel capo di imputazione quale riportato nella sentenza di primo grado, pronunciata a seguito di abbreviato (e riportato altresì nell'intestazione della pronuncia impugnata), con la conseguenza che le deduzioni svolte dalla difesa risultano, quantomeno, infondate.3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 novembre 2025 Il Consigliere es