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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2021

Cassazione n. 17837/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seiatite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 27350/2021 emessa in data 22.04.2021, la Prima Sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 10.12.2019 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla conferma della responsabilità del predetto per i reaqcontestatigli al capo 16, di cui agli artt. 12, comma 5, e 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bisc.p.p.il Gulluni, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata dichiarazione di estinzione del reato per decorrenza del termine massimo di prescrizione; invero, l'erronea individuazione del termine di prescrizione e la rinanc.ata decorrenza di esso da parte della sentenza oggetto di ricorso, sostiene il ricorrente, non può che essere frutto di un errore di fatto determinato da unprrore percettivo del Collegio giudicantèo da un equivoco dovuto all'inesatta percezione degli elementi qualificanti il capo di imputazione contestato al Gulluni; la sovrapponibilità della contestazione mossa al ricorrente rispetto ai capi di imputazione contestati a [OSCURATO:PERSONA] RhoumaMahdaqui e a [OSCURATO:PERSONA] non rende ragione, infatti, della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione statuita, dalla sentenza in questione,in favore di tutti gli altri imputati e non anche in favore del Gulluni.

3. Il Procuratore Generale in sede, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con memoria trasmessa a mezzo PEC in data 9.3.2022 la difesa del Gulluni ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la correzione dell'errore di fatto della sentenza n. 27350/2021 [OSCURATO:PERSONA]) Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Giova innanzitutto richiamare i principi più volte espressi da questa Corte con riferimento ai presupposti che legittimano il rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. e segnatamente: 1) l'errore di fatto suscettibile di essere emendato con il ricorso in questione, stante la fisionomia dell'istituto, che non ha inteso introdurre un ulteriore grado di giudizio, implica che esso consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco che ha influenzato il processo formativo della volontà della Cassazione condizionandone la decisione che risulta viziata, in modo diretto ed evidente, dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, conducendo ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto (Sez.

III n. 21967 del 16/04/2013, Sez. 6, Sentenza n. 25121 del 02/04/2012 Cc. dep. 22/06/2012 Rv.253105; Sez. un. 27 marzo 2002, dep. 30 maggio 2002, n. 16103); 2) l'errore di fatto deve inoltre rivestire "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità (Sez.

III n. 21967 del 16/04/2013); 3) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, gli errori derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o di circostanze di fatto correttamente percepite (Sez.

VI, 28/05/2013, n. 28269), gli errori valutativi, essendo in tal caso configurabile un errore non di fatto, bensì di giudizio, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03,/2015,Rv. 263686). 1.1.Con riguardo specifico al tema della prescrizione, più volte questa Corte ha evidenziato come l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione sia emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020 Rv. 279065).

Invero, il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato è condizionato alla prospettazione da parte dell'impugnante di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, non configurabile allorché siano ipotizzabili più possibili percorsi decisori, o comunque quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 1 - n. 50489 del 17/10/2019, Rv. 277453; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Rv. 263206).

Peraltro è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (Sez. 5, n. 12093 del del 20/01/2021, Rv. 280735). 2.Tanto premesso si osserva che il ricorrente si duole del fatto che i reati contestati al ricorrente sarebbero "identici" rispetto a quelli ascritti ad altri imputati ([OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) per i quali è stata dichiarata, invece, l'estinzione per intervenuta prescrizione.

La genericità di tale allegazione risulta evidente laddove il ricorrente neppure descrive esattamente le imputazioni a carico degli "altri imputati" allegando solo "l'identità tra le fattispecie, riferendosi in proposito con un accenno al capo 9) -capo questo riguardante il delitto di cui all'art. 416 c.p.- diverso da quello di cui al capo 16 -contestato all'imputato e per il quale ha riportato condanna- relativo agli artt. 12, comma 5, e 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2.1. Nella memoria depositata in data 9.3.2022 il ricorrente risulta, poi, far poi riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7) e di [OSCURATO:PERSONA] ( capo 3) ma al di là delle genericità della deduzione, i predetti non risultano essere stati interessati dalla sentenza oggetto di ricorso straordinario.

2.2. Peraltro, il rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. pol:rebbe essere invocato dal ricorrente, ad avviso del Collegio, solo laddove la sentenza oggetto di ricorso, nel raffronto tra posizioni identiche dei coimputati (e tali non pare siano nella fattispecie), abbia omesso del tutto di analizzare proprio la posizione del deducente, ma nel caso in esame tale posizione risulta compiutamente analizzata.

Ed invero, la sentenza impugnata nell'esaminare proprio la posizione del Gulluni, rispetto a quella degli altri imputati, ha evidenziato che "i fatti non risultano estinti per la diversa forma di recidiva oggetto di contestazione.

Si tratta, invero, di una recidiva reiterata e specifica nella forma di cui al comma 4 dell'art. 99 cod. pen., in relazione a una contestazione in cui si riscontra l'aggravante ad effetto speciale del numero di cittadini, superiore a cinque.

Nell'ipotesi in esame la recidiva rileva, sia come circostanza aggravante ad effetto speciale in funzione della determinazione della pena, per il calcolo del termine di prescrizione ordinario, sia in relazione alla proroga massima eseguibile di esso termine.

In questa prospettiva la Corte di legittimità ha già chiarito che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti . interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività) (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274721)'.

Tale motivazione, oltre a non meritare censura, facendo corretta applicazione dei principi di diritto richiamati, non risulta specificamente censurata e giammai potrebbe, comunque, implicare un errore di fatto, ma al più di valutazione, non deducibile con il mezzo di impugnazione in esame. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15.3.2022 [OSCURATO:PERSONA]; estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seiatite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 27350/2021 emessa in data 22.04.2021, la Prima Sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 10.12.2019 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla conferma della responsabilità del predetto per i reaqcontestatigli al capo 16, di cui agli artt. 12, comma 5, e 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bisc.p.p.il Gulluni, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata dichiarazione di estinzione del reato per decorrenza del termine massimo di prescrizione; invero, l'erronea individuazione del termine di prescrizione e la rinanc.ata decorrenza di esso da parte della sentenza oggetto di ricorso, sostiene il ricorrente, non può che essere frutto di un errore di fatto determinato da unprrore percettivo del Collegio giudicantèo da un equivoco dovuto all'inesatta percezione degli elementi qualificanti il capo di imputazione contestato al Gulluni; la sovrapponibilità della contestazione mossa al ricorrente rispetto ai capi di imputazione contestati a [OSCURATO:PERSONA] RhoumaMahdaqui e a [OSCURATO:PERSONA] non rende ragione, infatti, della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione statuita, dalla sentenza in questione,in favore di tutti gli altri imputati e non anche in favore del Gulluni. 3. Il Procuratore Generale in sede, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria trasmessa a mezzo PEC in data 9.3.2022 la difesa del Gulluni ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la correzione dell'errore di fatto della sentenza n. 27350/2021 [OSCURATO:PERSONA]) Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Giova innanzitutto richiamare i principi più volte espressi da questa Corte con riferimento ai presupposti che legittimano il rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. e segnatamente: 1) l'errore di fatto suscettibile di essere emendato con il ricorso in questione, stante la fisionomia dell'istituto, che non ha inteso introdurre un ulteriore grado di giudizio, implica che esso consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco che ha influenzato il processo formativo della volontà della Cassazione condizionandone la decisione che risulta viziata, in modo diretto ed evidente, dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, conducendo ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto (Sez. III n. 21967 del 16/04/2013, Sez. 6, Sentenza n. 25121 del 02/04/2012 Cc. dep. 22/06/2012 Rv.253105; Sez. un. 27 marzo 2002, dep. 30 maggio 2002, n. 16103); 2) l'errore di fatto deve inoltre rivestire "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità (Sez. III n. 21967 del 16/04/2013); 3) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, gli errori derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o di circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. VI, 28/05/2013, n. 28269), gli errori valutativi, essendo in tal caso configurabile un errore non di fatto, bensì di giudizio, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03,/2015,Rv. 263686). 1.1.Con riguardo specifico al tema della prescrizione, più volte questa Corte ha evidenziato come l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione sia emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020 Rv. 279065). Invero, il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato è condizionato alla prospettazione da parte dell'impugnante di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, non configurabile allorché siano ipotizzabili più possibili percorsi decisori, o comunque quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 1 - n. 50489 del 17/10/2019, Rv. 277453; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Rv. 263206). Peraltro è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (Sez. 5, n. 12093 del del 20/01/2021, Rv. 280735). 2.Tanto premesso si osserva che il ricorrente si duole del fatto che i reati contestati al ricorrente sarebbero "identici" rispetto a quelli ascritti ad altri imputati ([OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) per i quali è stata dichiarata, invece, l'estinzione per intervenuta prescrizione. La genericità di tale allegazione risulta evidente laddove il ricorrente neppure descrive esattamente le imputazioni a carico degli "altri imputati" allegando solo "l'identità tra le fattispecie, riferendosi in proposito con un accenno al capo 9) -capo questo riguardante il delitto di cui all'art. 416 c.p.- diverso da quello di cui al capo 16 -contestato all'imputato e per il quale ha riportato condanna- relativo agli artt. 12, comma 5, e 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2.1. Nella memoria depositata in data 9.3.2022 il ricorrente risulta, poi, far poi riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7) e di [OSCURATO:PERSONA] ( capo 3) ma al di là delle genericità della deduzione, i predetti non risultano essere stati interessati dalla sentenza oggetto di ricorso straordinario. 2.2. Peraltro, il rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. pol:rebbe essere invocato dal ricorrente, ad avviso del Collegio, solo laddove la sentenza oggetto di ricorso, nel raffronto tra posizioni identiche dei coimputati (e tali non pare siano nella fattispecie), abbia omesso del tutto di analizzare proprio la posizione del deducente, ma nel caso in esame tale posizione risulta compiutamente analizzata. Ed invero, la sentenza impugnata nell'esaminare proprio la posizione del Gulluni, rispetto a quella degli altri imputati, ha evidenziato che "i fatti non risultano estinti per la diversa forma di recidiva oggetto di contestazione. Si tratta, invero, di una recidiva reiterata e specifica nella forma di cui al comma 4 dell'art. 99 cod. pen., in relazione a una contestazione in cui si riscontra l'aggravante ad effetto speciale del numero di cittadini, superiore a cinque. Nell'ipotesi in esame la recidiva rileva, sia come circostanza aggravante ad effetto speciale in funzione della determinazione della pena, per il calcolo del termine di prescrizione ordinario, sia in relazione alla proroga massima eseguibile di esso termine. In questa prospettiva la Corte di legittimità ha già chiarito che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti . interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività) (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274721)'. Tale motivazione, oltre a non meritare censura, facendo corretta applicazione dei principi di diritto richiamati, non risulta specificamente censurata e giammai potrebbe, comunque, implicare un errore di fatto, ma al più di valutazione, non deducibile con il mezzo di impugnazione in esame. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15.3.2022 [OSCURATO:PERSONA]; estensore [OSCURATO:PERSONA]
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