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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 39396/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1417-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FAMA' MARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2021 contro 2943 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1417/2018 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Numero sezionale 2943/2021 Numero di raccolta generale 39396/2021 rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 388/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2017 R.G.N. 904/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori indicati in epigrafe, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle somme ai medesimi spettanti in base alla clausola C15 del verbale di accordo collettivo concluso il 7.12.2012, ai sensi dell’art. 47, l. 428 del 1990, tra la citata società, la K&[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e le OO.SS..

2. La Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha ridotto la statuizione di condanna in favore di ciascun appellato all’importo corrispondente alla quinta rata mensile (maggio 2013) di cui alla clausola C15 del citato accordo collettivo, richiamato al punto F) dei verbali di conciliazione individuale stipulati con ciascun lavoratore il 19.12.2015.

3. La Corte territoriale ha dato atto della conclusione il 20.12.2012 tra le due società, K&[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di un contratto di cessione a termine iniziale – affitto di azienda; del recesso dal contratto da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a causa di inadempienze della K&K F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1417/2018 s.r.l., nel corso del periodo di affitto temporaneo, alle obbligazioni Numero sezionale 2943/2021 previste dall’art. 1 del citato contratto; che, per effetto dell’art. 4 Numero di raccolta generale 39396/2021Data pubblicazione 10/12/2021 del contratto di cessione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era impegnata all’accollo immediato dei debiti a far data dal 20.12.2012, nei limiti previsti dalla clausola C15 dell’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dai verbali di conciliazione individuali; che in base alla citata clausola C15, la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era impegnata al “riconoscimento e al pagamento esclusivamente degli stipendi e delle altre spettanze maturate e non percepite come esposti dai conteggi che saranno elaborati a cura della cedente (K&[OSCURATO:SOCIETA].)...con erogazione di una prima rata pari ad euro 350,00 per i dipendenti full time, ed euro 200,00 per i dipendenti part time, alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione da stipularsi per ciascun lavoratore, e la somma restante in cinque rate mensili di pari importo ed il saldo di quanto dovuto alla effettiva cessione del ramo aziendale in un’unica soluzione”; che l’obbligazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., accettata dai lavoratori, prevedeva quindi la corresponsione di cinque rate mensili decorrenti dal mese successivo alla stipula delle conciliazioni individuali mentre l’erogazione del saldo era condizionata all’effettiva cessione del ramo d’azienda, mai verificatasi; che la società appellante aveva corrisposto ai lavoratori la somma dovuta all’atto di sottoscrizione dei verbali di conciliazione individuale nonché le prime quattro rate maturate fino all’esercizio del diritto di recesso (con nota del 15.4.2013); che la stessa era tenuta al pagamento della quinta rata, con scadenza nel mese di maggio 2013, non condizionata al perfezionamento della cessione; che non era dovuta invece la somma prevista a titolo di saldo in quanto condizionata al perfezionamento della cessione, non realizzatosi.

4. Avverso tale sentenza i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

Considerato che: F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa Numero registro generale 1417/2018 applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché degli artt.

Numero sezionale 2943/2021Numero di raccolta generale 39396/2021 2112 cod. civ. e 47, l. n. 428 del 1990.

Data pubblicazione 10/12/2021

6. Si premette che l’operazione contrattuale conclusa nel dicembre 2012 e relativa al [OSCURATO:PERSONA] di Palermo si componeva di tre distinti atti: il verbale di accordo ex art. 47, l. n. 428 del 1990, tra K&[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le OO.SS., i verbali di conciliazione individuale con i lavoratori sottoscritti il 19.12.2012 con la procedura di cui agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., il contratto di cessione di ramo d’azienda a termine iniziale e di affitto del medesimo ramo siglato il 20.12.2012; che tali atti negoziali erano funzionalmente collegati e, in particolare, l’accordo del 7.12.12, concluso ai sensi dell’art. 47, comma 4 bis, della l. n. 428 del 1990 cit., e i verbali del 19.12.12 avevano la funzione di disciplinare i rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria e la sorte dei crediti che ciascun lavoratore aveva all’epoca del trasferimento, in deroga alle previsioni dell’art. 2112 cod. civ.

7. Si censura l’interpretazione degli atti negoziali eseguita dalla Corte di merito là dove ha ritenuto legittimo che il cessionario/affittuario potesse sottrarsi all’obbligo di cui all’art. 2112, comma 2, cod. civ., anche per effetto di un mero atto di volontà, cioè il recesso dal contratto di affitto/cessione svincolato dalle ipotesi espressamente individuate dalle parti contraenti.

8. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1372 cod. civ. nonché dell’art. 2112 cod. civ.

9. Si critica la sentenza d’appello per avere interpretato la clausola C11 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in contrasto col tenore letterale delle espressioni usate dai contraenti e con la comune intenzione delle parti.

Più esattamente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, in base alla clausola J) dei verbali del 19.12.2012, alle clausole C11 e C15 del verbale di accordo del 7.12.12 nonché alle clausole di cui agli artt. 4 e 11 cpv. del contratto di affitto/cessione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 l’obbligo di corrispondere ai lavoratori solo le rate previste fino Numero registro generale 1417/2018 all’esercizio del diritto di recesso (15.4.2013) e che il saldo fosse Numero sezionale 2943/2021Numero di raccolta generale 39396/2021 invece condizionato all’effettiva cessione del ramo d’azienda.

Data pubblicazione 10/12/2021

10. Si sostiene che la clausola C11 cit. (“i singoli verbali di conciliazione sono condizione di validità ed efficacia del presente accordo che si intenderà decaduto ed inefficace, pure, a seguito di mancata stipulata definitiva del contratto di cessione tra Gamac e/o [OSCURATO:SOCIETA]. e K&[OSCURATO:SOCIETA]., comprese le stesse conciliazioni”) dovesse essere interpretata nel senso che la mancata stipula del contratto di cessione di ramo d’azienda avrebbe comportato la decadenza e l’inefficacia dello stesso accordo del 7.12.12 e dei verbali di conciliazione individuale, conclusi ex art. 47 cit. in deroga all’art. 2112 cod. civ., con riespansione degli effetti del medesimo art. 2112 cit. e obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento.

11. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, non possono trovare accoglimento.

12. E’ indirizzo costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017) che l'interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità, oltre che per vizio di motivazione, ove quest’ultima non consenta in alcun modo di ricostruire il percorso logico seguito per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui gli artt. 1362 e ss. cod. civ.

13. La violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deve essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai canoni ermeneutici e dalla corretta applicazione dei medesimi.

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3

14. Si è, in particolare, precisato che la denuncia di un errore Numero registro generale 1417/2018 di diritto o di un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una Numero sezionale 2943/2021Numero di raccolta generale 39396/2021 clausola contrattuale non può limitarsi a prospettare una pur Data pubblicazione 10/12/2021 plausibile interpretazione alternativa degli atti richiamati, fondata sulla valorizzazione di alcune espressioni piuttosto che di altre, oppure di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue, ma deve rappresentare elementi idonei a far risultare l’errore nell’attività ermeneutica del giudice di merito, cui l'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali è riservata (Cass. n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007).

15. Ciò comporta che l’interpretazione cui perviene il giudice di merito non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle interpretazioni logicamente plausibili (v.

Cass.28319 del 2017), rimanendo estranea all’area della violazione di legge la richiesta di revisione pura e semplice del procedimento interpretativo svolto nella fase di merito.

16. Questa Corte ha anche chiarito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi (artt. 1362 e 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi - integrativi (artt. 1366 e 1371 c.c.) e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione dei primi risulti, da sola, sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.

Nell'ambito, poi, dei canoni strettamente interpretativi, ha valore prioritario quello fondato sul significato letterale delle parole (art. 1362 c.c., comma 1), con la conseguenza che, quando quest'ultimo risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente conclusa, mentre, in caso contrario, il giudice può, in via sussidiaria e gradatamente, ricorrere agli altri criteri al fine di identificare la comune intenzione delle parti contraenti (v.

Cass. n. 25270 del 2011; n. 20660 del 2005; n. 7548 del 2003).

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1417/2018

17. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei Numero sezionale 2943/2021 principi finora richiamati in quanto ha basato la propria decisioneNumero di raccolta generale 39396/2021 Data pubblicazione 10/12/2021 sul tenore letterale delle clausole specificamente esaminate e su cui si incentrano le censure degli attuali ricorrenti.

In particolare, la sentenza d’appello ha fatto leva sul contenuto univoco della clausola C11) del verbale di accordo ex art. 47 cit. (“I singoli verbali di conciliazione sono condizione di validità ed efficacia del presente accordo che si intenderà decaduto ed inefficace, pure, a seguito di mancata stipula definitiva del contratto di cessione tra Gamac e/o [OSCURATO:SOCIETA] e K&[OSCURATO:SOCIETA], comprese le stesse conciliazioni”), della clausola C15 del medesimo verbale di accordo, che subordinava la corresponsione del saldo alla “effettiva cessione del ramo d’azienda”, in concreto non realizzatasi, e della clausola j) dei verbali di conciliazione individuale secondo cui “Il presente accordo e passaggio alle dipendenze della cessionaria avrà luogo solo ed esclusivamente all'effettiva formalizzazione della cessione del ramo d'azienda di cui agli accordi commerciali odierni in fase di stipula.

In caso di mancato realizzo il dipendente non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo, ragione e/o diritto dalla società cessionaria, sia in ragione del precedente rapporto che per l'eventuale oggi previsto”.

18. In base al chiaro contenuto letterale di tali clausole, la Corte di merito ha ritenuto che il mancato perfezionamento del contratto di cessione di azienda rendesse privi di efficacia e validità giuridica sia l’accordo concluso ai sensi dell’art. 47 cit. e sia le conciliazioni individuali ed incidesse sull’obbligo di pagamento dei crediti pregressi dei lavoratori, il cui saldo era espressamente subordinato alla definitiva cessione del ramo d’azienda mai verificatasi.

La sentenza impugnata ha sottolineato l’irrilevanza, rispetto alle ragioni creditorie dei lavoratori, delle cause che avevano portato la [OSCURATO:SOCIETA]. a recedere anticipatamente dal contratto di affitto-cessione, concluso unicamente tra le due società, là dove i crediti vantati dai lavoratori trovavano titolo negli accordi sopra richiamati.

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19. A fronte di tale impianto interpretativo, le censure mosse Numero registro generale 1417/2018 dagli odierni ricorrenti non consentono di cogliere l’errore che Numero sezionale 2943/2021Numero di raccolta generale 39396/2021 sarebbe imputabile alla sentenza d’appello nell’applicazione dei Data pubblicazione 10/12/2021 canoni ermeneutici, e le stesse finiscono per esaurirsi nella contrapposizione, alla lettura data dai giudici di merito, di una diversa soluzione interpretativa, di volta in volta basata sulla valorizzazione del “collegamento negoziale” tra gli accordi collettivi, individuali e il contratto di affitto-cessione di azienda, oppure sulla pretesa di una riespansione dell’art. 2112 cod. civ., quale conseguenza del mancato perfezionamento del contratto di cessione, in aperto contrasto con la lettera delle clausole sopra riportate e poste dalla Corte d’appello a fondamento della decisione.

20. Così formulati, i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento, risultando inoltre la dedotta violazione degli artt. 47, l. n. 428 del 1990 e 2112 cod. civ., priva dei necessari requisiti di specificità, ed esattamente della indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

21. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

22. Non si provvede sulle spese di lite poiché che la società controricorrente non ha depositato prova della notifica del controricorso (è in atti unicamente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, priva di data, di notifica mediante spedizione di raccomandata r/r a mezzo del servizio postale).

23. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1417/2018 Numero sezionale 2943/2021 P.Q.M.

Numero di raccolta generale 39396/2021Data pubblicazione 10/12/2021 La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 5.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1417-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FAMA' MARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2021 contro 2943 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1417/2018 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Numero sezionale 2943/2021 Numero di raccolta generale 39396/2021 rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 388/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2017 R.G.N. 904/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori indicati in epigrafe, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle somme ai medesimi spettanti in base alla clausola C15 del verbale di accordo collettivo concluso il 7.12.2012, ai sensi dell’art. 47, l. 428 del 1990, tra la citata società, la K&[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e le OO.SS.. 2. La Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha ridotto la statuizione di condanna in favore di ciascun appellato all’importo corrispondente alla quinta rata mensile (maggio 2013) di cui alla clausola C15 del citato accordo collettivo, richiamato al punto F) dei verbali di conciliazione individuale stipulati con ciascun lavoratore il 19.12.2015. 3. La Corte territoriale ha dato atto della conclusione il 20.12.2012 tra le due società, K&[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di un contratto di cessione a termine iniziale – affitto di azienda; del recesso dal contratto da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a causa di inadempienze della K&K F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1417/2018 s.r.l., nel corso del periodo di affitto temporaneo, alle obbligazioni Numero sezionale 2943/2021 previste dall’art. 1 del citato contratto; che, per effetto dell’art. 4 Numero di raccolta generale 39396/2021Data pubblicazione 10/12/2021 del contratto di cessione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era impegnata all’accollo immediato dei debiti a far data dal 20.12.2012, nei limiti previsti dalla clausola C15 dell’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dai verbali di conciliazione individuali; che in base alla citata clausola C15, la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era impegnata al “riconoscimento e al pagamento esclusivamente degli stipendi e delle altre spettanze maturate e non percepite come esposti dai conteggi che saranno elaborati a cura della cedente (K&[OSCURATO:SOCIETA].)...con erogazione di una prima rata pari ad euro 350,00 per i dipendenti full time, ed euro 200,00 per i dipendenti part time, alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione da stipularsi per ciascun lavoratore, e la somma restante in cinque rate mensili di pari importo ed il saldo di quanto dovuto alla effettiva cessione del ramo aziendale in un’unica soluzione”; che l’obbligazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., accettata dai lavoratori, prevedeva quindi la corresponsione di cinque rate mensili decorrenti dal mese successivo alla stipula delle conciliazioni individuali mentre l’erogazione del saldo era condizionata all’effettiva cessione del ramo d’azienda, mai verificatasi; che la società appellante aveva corrisposto ai lavoratori la somma dovuta all’atto di sottoscrizione dei verbali di conciliazione individuale nonché le prime quattro rate maturate fino all’esercizio del diritto di recesso (con nota del 15.4.2013); che la stessa era tenuta al pagamento della quinta rata, con scadenza nel mese di maggio 2013, non condizionata al perfezionamento della cessione; che non era dovuta invece la somma prevista a titolo di saldo in quanto condizionata al perfezionamento della cessione, non realizzatosi. 4. Avverso tale sentenza i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Considerato che: F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa Numero registro generale 1417/2018 applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché degli artt. Numero sezionale 2943/2021Numero di raccolta generale 39396/2021 2112 cod. civ. e 47, l. n. 428 del 1990. Data pubblicazione 10/12/2021 6. Si premette che l’operazione contrattuale conclusa nel dicembre 2012 e relativa al [OSCURATO:PERSONA] di Palermo si componeva di tre distinti atti: il verbale di accordo ex art. 47, l. n. 428 del 1990, tra K&[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le OO.SS., i verbali di conciliazione individuale con i lavoratori sottoscritti il 19.12.2012 con la procedura di cui agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., il contratto di cessione di ramo d’azienda a termine iniziale e di affitto del medesimo ramo siglato il 20.12.2012; che tali atti negoziali erano funzionalmente collegati e, in particolare, l’accordo del 7.12.12, concluso ai sensi dell’art. 47, comma 4 bis, della l. n. 428 del 1990 cit., e i verbali del 19.12.12 avevano la funzione di disciplinare i rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria e la sorte dei crediti che ciascun lavoratore aveva all’epoca del trasferimento, in deroga alle previsioni dell’art. 2112 cod. civ. 7. Si censura l’interpretazione degli atti negoziali eseguita dalla Corte di merito là dove ha ritenuto legittimo che il cessionario/affittuario potesse sottrarsi all’obbligo di cui all’art. 2112, comma 2, cod. civ., anche per effetto di un mero atto di volontà, cioè il recesso dal contratto di affitto/cessione svincolato dalle ipotesi espressamente individuate dalle parti contraenti. 8. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1372 cod. civ. nonché dell’art. 2112 cod. civ. 9. Si critica la sentenza d’appello per avere interpretato la clausola C11 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in contrasto col tenore letterale delle espressioni usate dai contraenti e con la comune intenzione delle parti. Più esattamente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, in base alla clausola J) dei verbali del 19.12.2012, alle clausole C11 e C15 del verbale di accordo del 7.12.12 nonché alle clausole di cui agli artt. 4 e 11 cpv. del contratto di affitto/cessione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 l’obbligo di corrispondere ai lavoratori solo le rate previste fino Numero registro generale 1417/2018 all’esercizio del diritto di recesso (15.4.2013) e che il saldo fosse Numero sezionale 2943/2021Numero di raccolta generale 39396/2021 invece condizionato all’effettiva cessione del ramo d’azienda. Data pubblicazione 10/12/2021 10. Si sostiene che la clausola C11 cit. (“i singoli verbali di conciliazione sono condizione di validità ed efficacia del presente accordo che si intenderà decaduto ed inefficace, pure, a seguito di mancata stipulata definitiva del contratto di cessione tra Gamac e/o [OSCURATO:SOCIETA]. e K&[OSCURATO:SOCIETA]., comprese le stesse conciliazioni”) dovesse essere interpretata nel senso che la mancata stipula del contratto di cessione di ramo d’azienda avrebbe comportato la decadenza e l’inefficacia dello stesso accordo del 7.12.12 e dei verbali di conciliazione individuale, conclusi ex art. 47 cit. in deroga all’art. 2112 cod. civ., con riespansione degli effetti del medesimo art. 2112 cit. e obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento. 11. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, non possono trovare accoglimento. 12. E’ indirizzo costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017) che l'interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità, oltre che per vizio di motivazione, ove quest’ultima non consenta in alcun modo di ricostruire il percorso logico seguito per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui gli artt. 1362 e ss. cod. civ. 13. La violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deve essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai canoni ermeneutici e dalla corretta applicazione dei medesimi. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 14. Si è, in particolare, precisato che la denuncia di un errore Numero registro generale 1417/2018 di diritto o di un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una Numero sezionale 2943/2021Numero di raccolta generale 39396/2021 clausola contrattuale non può limitarsi a prospettare una pur Data pubblicazione 10/12/2021 plausibile interpretazione alternativa degli atti richiamati, fondata sulla valorizzazione di alcune espressioni piuttosto che di altre, oppure di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue, ma deve rappresentare elementi idonei a far risultare l’errore nell’attività ermeneutica del giudice di merito, cui l'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali è riservata (Cass. n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007). 15. Ciò comporta che l’interpretazione cui perviene il giudice di merito non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle interpretazioni logicamente plausibili (v. Cass.28319 del 2017), rimanendo estranea all’area della violazione di legge la richiesta di revisione pura e semplice del procedimento interpretativo svolto nella fase di merito. 16. Questa Corte ha anche chiarito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi (artt. 1362 e 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi - integrativi (artt. 1366 e 1371 c.c.) e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione dei primi risulti, da sola, sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Nell'ambito, poi, dei canoni strettamente interpretativi, ha valore prioritario quello fondato sul significato letterale delle parole (art. 1362 c.c., comma 1), con la conseguenza che, quando quest'ultimo risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente conclusa, mentre, in caso contrario, il giudice può, in via sussidiaria e gradatamente, ricorrere agli altri criteri al fine di identificare la comune intenzione delle parti contraenti (v. Cass. n. 25270 del 2011; n. 20660 del 2005; n. 7548 del 2003). F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1417/2018 17. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei Numero sezionale 2943/2021 principi finora richiamati in quanto ha basato la propria decisioneNumero di raccolta generale 39396/2021 Data pubblicazione 10/12/2021 sul tenore letterale delle clausole specificamente esaminate e su cui si incentrano le censure degli attuali ricorrenti. In particolare, la sentenza d’appello ha fatto leva sul contenuto univoco della clausola C11) del verbale di accordo ex art. 47 cit. (“I singoli verbali di conciliazione sono condizione di validità ed efficacia del presente accordo che si intenderà decaduto ed inefficace, pure, a seguito di mancata stipula definitiva del contratto di cessione tra Gamac e/o [OSCURATO:SOCIETA] e K&[OSCURATO:SOCIETA], comprese le stesse conciliazioni”), della clausola C15 del medesimo verbale di accordo, che subordinava la corresponsione del saldo alla “effettiva cessione del ramo d’azienda”, in concreto non realizzatasi, e della clausola j) dei verbali di conciliazione individuale secondo cui “Il presente accordo e passaggio alle dipendenze della cessionaria avrà luogo solo ed esclusivamente all'effettiva formalizzazione della cessione del ramo d'azienda di cui agli accordi commerciali odierni in fase di stipula. In caso di mancato realizzo il dipendente non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo, ragione e/o diritto dalla società cessionaria, sia in ragione del precedente rapporto che per l'eventuale oggi previsto”. 18. In base al chiaro contenuto letterale di tali clausole, la Corte di merito ha ritenuto che il mancato perfezionamento del contratto di cessione di azienda rendesse privi di efficacia e validità giuridica sia l’accordo concluso ai sensi dell’art. 47 cit. e sia le conciliazioni individuali ed incidesse sull’obbligo di pagamento dei crediti pregressi dei lavoratori, il cui saldo era espressamente subordinato alla definitiva cessione del ramo d’azienda mai verificatasi. La sentenza impugnata ha sottolineato l’irrilevanza, rispetto alle ragioni creditorie dei lavoratori, delle cause che avevano portato la [OSCURATO:SOCIETA]. a recedere anticipatamente dal contratto di affitto-cessione, concluso unicamente tra le due società, là dove i crediti vantati dai lavoratori trovavano titolo negli accordi sopra richiamati. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 19. A fronte di tale impianto interpretativo, le censure mosse Numero registro generale 1417/2018 dagli odierni ricorrenti non consentono di cogliere l’errore che Numero sezionale 2943/2021Numero di raccolta generale 39396/2021 sarebbe imputabile alla sentenza d’appello nell’applicazione dei Data pubblicazione 10/12/2021 canoni ermeneutici, e le stesse finiscono per esaurirsi nella contrapposizione, alla lettura data dai giudici di merito, di una diversa soluzione interpretativa, di volta in volta basata sulla valorizzazione del “collegamento negoziale” tra gli accordi collettivi, individuali e il contratto di affitto-cessione di azienda, oppure sulla pretesa di una riespansione dell’art. 2112 cod. civ., quale conseguenza del mancato perfezionamento del contratto di cessione, in aperto contrasto con la lettera delle clausole sopra riportate e poste dalla Corte d’appello a fondamento della decisione. 20. Così formulati, i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento, risultando inoltre la dedotta violazione degli artt. 47, l. n. 428 del 1990 e 2112 cod. civ., priva dei necessari requisiti di specificità, ed esattamente della indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012). 21. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 22. Non si provvede sulle spese di lite poiché che la società controricorrente non ha depositato prova della notifica del controricorso (è in atti unicamente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, priva di data, di notifica mediante spedizione di raccomandata r/r a mezzo del servizio postale). 23. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1417/2018 Numero sezionale 2943/2021 P.Q.M. Numero di raccolta generale 39396/2021Data pubblicazione 10/12/2021 La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 5.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
Sentenza Cassazione n. 39396/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris