CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 45772/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., non è consentito, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che parimenti reiterativo risulta il secondo motivo del ricorso in esame, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento al difetto di querela, atteso che la Corte di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha esplicitato in maniera diffusa le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 4) in ordine alla regolarità della querela, che non è incisa dall'intervenuto processo di fusione per incorporazione della società la cui legale rappresentante era persona offesa dal reato per cui si procede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.