CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (01886050630), in persona del suo legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caporaso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –Comune di Casalnuovo di Napoli (05600440639), in persona del suoSindaco p.t.;- intimato -Numero registro generale 26564/2020Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 19654/2026Data pubblicazione 13/06/2026avverso la sentenza n. 188/01/2020, depositata in data 8 gennaio2020, della Commissione tributaria regionale della Campania;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25febbraio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. – Con sentenza n. 188/01/2020, depositata in data 8 gennaio2020, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accoltol’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così pronunciando in integraleriforma della decisione di prime cure che aveva disattesol’impugnazione di avvisi di accertamento emessi dal concessionario delservizio in relazione ai tributi Tares e TARI dovuti dalla contribuente alComune di Casalnuovo di Napoli, la prima per l’anno 2013, la secondaper gli anni dal 2014 al 2017.1.1 – A fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevatoche difettava la prova del presupposto impositivo, - prova il cui onererimaneva a carico dell’amministrazione, - atteso che:- il concessionario dell’accertamento aveva proceduto con «chiaraapprossimazione» alla istruttoria, posto che dalla stessa relazioneistruttoria non emergeva «con chiarezza … il collegamento fra lesuperfici, rilevate dal Blasi e dallo stesso quantificate, e i dati catastalirelativi, se non in via mediata con solo alcuni degli allegati»;- l’accertamento, pertanto, risultava inattendibile, - «per quantoevidenziato dall'appellante in ordine agli immobili al fol. 8 p.lla 309 sub999 per mq 6347 - richiamata negli avvisi di accertamento impugnatiin questo giudizio - per il quale la particella risultava inesistente sia alcatasto fabbricati che terreni, e altrettanto accadeva pure per il fol. 49p.lla 412 per mq 110 (cfr. documentazione in all. da 3 a 5 all'atto diappello)», - ed «impreciso, per la quasi totalità della maggior superficiecontestata, come computata negli avvisi impugnati per complessivi mq6457 (6347+110).»;Numero registro generale 26564/2020Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 19654/2026Data pubblicazione 13/06/2026- rimaneva, allora, assorbente l’esame della «censura sulla provadel presupposto impositivo rispetto alle ulteriori censure, come purealle prove delle cause di esenzione - per la quale sono state comunqueallegate le fatture per la produzione e lo smaltimento di rifiuti speciali,dal 2013 al 2017, oltre alla consulenza di parte a firma Delle Cave.».2. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di due motivi, ed ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso.2.1 – Con ordinanza interlocutoria n. 15429/2023, del 31 maggio2023, la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio neiconfronti del Comune di Casalnuovo di Napoli che, ritualmente evocatoin giudizio dalla ricorrente nel termine assegnato, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.1.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità dellagravata sentenza, - per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 36, comma 2, n. 4, - nonché omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio.Si assume che l’accoglimento dell’appello poggiava su di unamotivazione apparente e, ad ogni modo, contraddittoria ed incongrua,in quanto il giudice del gravame aveva omesso di dar conto della provaofferta da controparte a fondamento della dedotta inesistenza delleparticelle catastali né aveva considerato che, - in relazione alladisciplina del presupposto impositivo, - rilevava (esclusivamente) «laesistenza materiale delle aree occupate», non anche la pretesainesistenza catastale delle particelle né la loro intestazione in proprietà.Il giudice del gravame, inoltre, aveva omesso di esaminare gliallegati alla relazione istruttoria, - costituiti da una piantina che, a suavolta, trovava riscontro nel rilievo aereo dell’area, - né avevaNumero registro generale 26564/2020Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 19654/2026Data pubblicazione 13/06/2026considerato che, negli atti impositivi, il subalterno n. 999 stava adindicare una particella non classata; e la stessa controparte, nelcostituirsi in giudizio, aveva dedotto (tanto in prime cure quanto nelgravame) di occupare una superficie complessiva di mq. 22.694, - digran lunga superiore a quella oggetto di tassazione, - sia purallegandone la detassazione in ragione del «totale smaltimento, aproprio carico di rifiuti speciali o pericolosi in relazione all’attivitàindustriale posta in essere per la costruzione di silos e containers».1.2 - Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di leggecon riferimento al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3,al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in l. 22 dicembre 2011,n. 214, ed alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649,assumendo la ricorrente che, - in relazione alla rilevata produzione dirifiuti speciali rispetto alla quale la contribuente avrebbe (in tesi) datoprova «delle cause di esenzione … per la quale sono state comunqueallegate le fatture per la produzione e lo smaltimento di rifiuti speciali,dal 2013 al 2017, oltre alla consulenza di parte a firma Delle Cave.», -il giudice del gravame non aveva considerato che, ciò non di meno,rimaneva dovuta la quota fissa dei due tributi, quale concorso allespese generali e di gestione.2. – Va, in via pregiudiziale, disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso che la controricorrente svolge con riferimento al dedottodifetto di autosufficienza del ricorso.2.1 – Innanzitutto, va rimarcato così come rilevato dalle SezioniUnite della Corte, la formulazione, con un unico motivo di ricorso, diplurime censure, ciascuna delle quali avrebbe potuto essereprospettata come un autonomo motivo, non è, di per sè sola, ragioned'inammissibilità dell'impugnazione se non quando «nell'ambito dellaparte argomentativa del mezzo d'impugnazione non risulti possibileNumero registro generale 26564/2020Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 19654/2026Data pubblicazione 13/06/2026scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio,determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale darendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione dellecensure»; così che se tale scindibilità sia possibile, - ovvero laformulazione del ricorso consenta «di cogliere con chiarezza ledoglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'esameseparato», - «deve ritenersi ammissibile la formulazione di unicoarticolato motivo, nell'ambito del quale le censure (così come i quesitidi diritto ex art. 380 bis, ove ratione temporis prescritti) siano tenutedistinte...» (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, explurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 23 ottobre 2018,n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio2015, n. 9100; con riferimento ai cd. motivi misti formulati in relazioneall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, v., poi, Cass., 5 ottobre 2018,n. 24493; Cass., 11 aprile 2018, n. 8915; Cass., 24 agosto 2017, n.20335; Cass., 23 aprile 2013, n. 9793; Cass. Sez. U., 31 marzo 2009,n. 7770).2.2 – Nella fattispecie, poi, i due motivi di ricorso non difettanoaffatto di specificità, quanto al primo motivo, nello specifico, risultandopartitamente ricostruito il contenuto tanto della relazione istruttoria,posta a fondamento (con i suoi allegati) della denuncia di omessoesame di fatto decisivo, quanto delle stesse difese svolte dallacontribuente in giudizio.3. – Tanto premesso, è manifestamente fondato il primo motivo diricorso sotto il profilo della denunciata violazione di legge; censura,questa, dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui profili didenuncia così come del secondo motivo di ricorso, atteso chel’impugnata pronuncia, come sopra ripercorsa, ha rilevato, - in viaesclusiva ed assorbente, - l’infondatezza della pretesa impositiva ariguardo del difetto del suo presupposto impositivo.Numero registro generale 26564/2020Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 19654/2026Data pubblicazione 13/06/20263.1 – il d.l. n. 201 del 2011, art. 14, comma 3, conv. in l. n. 214del 2011, dispone che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)«è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titololocali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrrerifiuti urbani.».A sua volta la l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641,prevede che «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione aqualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le areescoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e learee comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile chenon siano detenute o occupate in via esclusiva.».Le due disposizioni, - che, per quel che qui rileva, riproducono, inbuona sostanza, il previgente regime della TARSU (d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, art. 62, comma 1), e della stessa tariffa di igieneambientale (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 3), - rendonoesplicito che il presupposto di imposizione si correla alla disponibilità(possesso, occupazione, detenzione) dell'area produttrice di rifiuti, cosìche lo stesso è dovuto per il solo fatto di occupare o detenere locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti (v., ex plurimis, Cass., 9 marzo2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18dicembre 2003, n. 19459).3.2 - È, dunque, manifesto l’error iuris su cui si fonda il decisumoggetto di impugnazione, avendo il giudice del gravame (inutilmente)cercato una (supposta) corrispondenza tra presupposto impositivo edati di accatastamento quando il riscontro in contestazione andavacondotto piuttosto sulla (sola) disponibilità delle aree, - e sulla loroestensione qual posta a fondamento del sistema di computo dellaNumero registro generale 26564/2020Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 19654/2026Data pubblicazione 13/06/2026tariffa (d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 3 e 6), - qualsiasi ne fosseil relativo identificativo catastale.4. – Deve, quindi, rilevarsi l’inammissibilità della riproposizione, colcontroricorso, dei motivi di impugnazione che, in ragione del rilevatoassorbimento, non hanno formato oggetto di esame da parte dellaimpugnata sentenza.La Corte, difatti, ha ripetutamente statuito che nel giudizio dilegittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sonoesaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudiceinferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtùdell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale; con la conseguenzache, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata perl'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esamedelle ulteriori questioni oggetto di censura deve essere rimesso algiudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avversola successiva sentenza che abbia affrontato le questioniprecedentemente ritenute superate (Cass., 30 settembre 2022, n.28530; Cass., 16 giugno 2022, n. 19442; Cass., 5 novembre 2014, n.23558; Cass. Sez. U., 17 giugno 2013, n. 15122; Cass., 1 marzo 2007,n. 4804).5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione almotivo accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spesedel giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania che, in diversa composizione, ed attenendosi alprincipio di diritto sopra esposto, procederà al riesame dellacontroversia anche con riferimento alle questioni rimaste assorbite. P.Q.MLa Corte- accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo;Numero registro generale 26564/2020Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 19654/2026Data pubblicazione 13/06/2026- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]