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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 19344/2026

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o di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con rinvio per nuovogiudizio.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 13 febbraio 2026, inriforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati a lei ascritti per intervenutaprescrizione, con revoca delle statuizioni civili.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile AgneseMartingano, eccependo la nullità della sentenza di appello in quanto alla data dellasentenza di primo grado il termine di prescrizione non era decorso, per cui larevocadelle statuizioni civili era illegittima.3.

Il ricorso è fondato.Si rileva, in primo luogo, che non sono stati contestati i singoli periodi disospensione della prescrizione elencati dalla Corte di appello, avendo la ricorrentesoltanto proceduto ad un calcolo dei giorni elencati negli stessi.Poiché i calcoli dei termini di sospensione della prescrizione riportati inricorso e nella sentenza impugnata sono stati correttamente effettuati,aggiungendo sette anni e mezzo dalla data del commesso reato (30 marzo 2015)ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e i 908 giorni di sospensione dellaprescrizione, si rileva che il termine di prescrizione dei reati contestati è decorso il26 marzo 2025, data della pronuncia della sentenza di primo grado.

Pertanto, aquella data, i reati non erano ancora prescritti, posto che “il decorso del terminedi prescrizione … termina alle ore ventiquattro del giorno finale” (Sez. 3, n. 23259del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650-01).La Corte di appello non poteva, pertanto, revocare le statuizioni civili.

Comeefficacemente spiegato in motivazione di Sez.

U, n. 39614 del 28/04/2022, DiPaola, Rv. 283670-01 “La Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 182del 2021, ha, a sua volta, osservato che «[i]imprescindibile condizione perché ilgiudice dell'impugnazione possa decidere, non ostante il proscioglimentodell'imputato, sugli interessi civili è dunque, anzitutto, l'emissione di una validacondanna nel grado di giudizio immediatamente precedente, impugnatadall'imputato o dal pubblico ministero, alla quale sia sopravvenuta una causaestintiva del reato».

Di conseguenza, affinché possa ritenersi "valida" la sentenzadi condanna sulle statuizioni civili la causa estintiva deve essere sopravvenutarispetto alla condanna di primo grado.

Invero, l'art. 578 cod. proc. pen. fariferimento, ai fini della pronuncia sugli effetti civili, al solo giudice d'appello o allaCorte di cassazione che dichiarino estinto il reato per prescrizione (o amnistia),senza menzionare anche la pronuncia del giudice di primo grado e, quindi, correlalogicamente tale principio al sopravvenire della prescrizione dopo la decisione diprimo grado (Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, Somma, Rv. 243290-01).

In taleprospettiva ermeneutica la sopravvenienza della causa estintiva è inscindibilmenteconnessa alla validità della condanna alle statuizioni civili nel gradoimmediatamente precedente.

Una conferma a tale affermazione proviene dalladecisione delle Sezioni Unite “Citaristi” (Sez.

U, n. 10086 del 13/07/1998, Rv.221191-01) che hanno ritenuto illegittima la sentenza d'appello che, accertata lamaturazione della prescrizione del reato in epoca antecedente alla pronuncia diprimo grado a seguito di sua derubricazione, confermi le statuizioni civili contenutein detta sentenza”.4.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio,dovendo essere ripristinate le statuizioni civili disposte in primo grado.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca dellestatuizioni civili disposte in primo grado.Così deciso il 15/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con rinvio per nuovogiudizio.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 13 febbraio 2026, inriforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati a lei ascritti per intervenutaprescrizione, con revoca delle statuizioni civili.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile AgneseMartingano, eccependo la nullità della sentenza di appello in quanto alla data dellasentenza di primo grado il termine di prescrizione non era decorso, per cui larevocadelle statuizioni civili era illegittima.3. Il ricorso è fondato.Si rileva, in primo luogo, che non sono stati contestati i singoli periodi disospensione della prescrizione elencati dalla Corte di appello, avendo la ricorrentesoltanto proceduto ad un calcolo dei giorni elencati negli stessi.Poiché i calcoli dei termini di sospensione della prescrizione riportati inricorso e nella sentenza impugnata sono stati correttamente effettuati,aggiungendo sette anni e mezzo dalla data del commesso reato (30 marzo 2015)ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e i 908 giorni di sospensione dellaprescrizione, si rileva che il termine di prescrizione dei reati contestati è decorso il26 marzo 2025, data della pronuncia della sentenza di primo grado. Pertanto, aquella data, i reati non erano ancora prescritti, posto che “il decorso del terminedi prescrizione … termina alle ore ventiquattro del giorno finale” (Sez. 3, n. 23259del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650-01).La Corte di appello non poteva, pertanto, revocare le statuizioni civili. Comeefficacemente spiegato in motivazione di Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, DiPaola, Rv. 283670-01 “La Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 182del 2021, ha, a sua volta, osservato che «[i]imprescindibile condizione perché ilgiudice dell'impugnazione possa decidere, non ostante il proscioglimentodell'imputato, sugli interessi civili è dunque, anzitutto, l'emissione di una validacondanna nel grado di giudizio immediatamente precedente, impugnatadall'imputato o dal pubblico ministero, alla quale sia sopravvenuta una causaestintiva del reato». Di conseguenza, affinché possa ritenersi "valida" la sentenzadi condanna sulle statuizioni civili la causa estintiva deve essere sopravvenutarispetto alla condanna di primo grado. Invero, l'art. 578 cod. proc. pen. fariferimento, ai fini della pronuncia sugli effetti civili, al solo giudice d'appello o allaCorte di cassazione che dichiarino estinto il reato per prescrizione (o amnistia),senza menzionare anche la pronuncia del giudice di primo grado e, quindi, correlalogicamente tale principio al sopravvenire della prescrizione dopo la decisione diprimo grado (Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, Somma, Rv. 243290-01). In taleprospettiva ermeneutica la sopravvenienza della causa estintiva è inscindibilmenteconnessa alla validità della condanna alle statuizioni civili nel gradoimmediatamente precedente. Una conferma a tale affermazione proviene dalladecisione delle Sezioni Unite “Citaristi” (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Rv.221191-01) che hanno ritenuto illegittima la sentenza d'appello che, accertata lamaturazione della prescrizione del reato in epoca antecedente alla pronuncia diprimo grado a seguito di sua derubricazione, confermi le statuizioni civili contenutein detta sentenza”.4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio,dovendo essere ripristinate le statuizioni civili disposte in primo grado. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca dellestatuizioni civili disposte in primo grado.Così deciso il 15/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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