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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 30631/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 9358-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 271, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - 2022 avverso la sentenza n. 5092/2019 della CORTE2228 D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 6421/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con sentenza n.5092/2019 dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con il quale il tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, protezione sussidiaria o benefici di cui al divo n. 286/98 proposta dall'interessato.

La Corte aveva ritenuto che:

2. le statuizioni della sentenza di primo grado impugnata non erano state specificamente attinte dai motivi del ricorso in appello.

Le censure risultavano generiche e prive di indicazioni rispetto alle ragioni della decisione del primo giudice ed ai conseguenti motivi dell'impugnazione, in contrasto con il disposto dell'art. 342 c.p.c. 2.1 La Corte dichiarava inammissibile il ricorso. .

3. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione.

4. Il Ministero dell'Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

5. il ricorso è articolato in 2 motivi;

5.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'ad 342 c.p.c., per aver, la corte di merito, erroneamente ritenuto privo di ragioni il gravame proposto, anche in considerazione di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass.

SU n. 27199/2017) con riguardo al contenuto dell'atto di appello ed alla finalità del giudizio di gravame.

5.2. Giova premettere l'ammissibilità del motivo, in quanto specifico, per la sua conformità alla prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., avendo parte ricorrente debitamente trascritto (per la parte ai fini qui d'interesse e comunque nella modulazione conforme alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse: Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612) gli atti processuali, specialmente la sentenza di primo grado e l'atto di appello.

Deve sottolinearsi che l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere (a pena, appunto, di inammissibilità) di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio della sua autonomia.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello (o di questo nella sua integralità), ha l'onere di precisare nel ricorso le ragioni per cui ritiene erronea la statuizione del giudice di appello e invece sufficientemente specifica la censura formulata con l'atto di gravame, non potendo limitarsi ad un rinvio all'atto di appello, ma dovendo riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, così da consentire la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 434 c.p.c. (Cass. 20 settembre 2006, n. 20405; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 6 settembre 2021, n. 24408). 5.3 Nel caso di specie, il ricorrente ha formulato nell'atto di appello avverso la decisione del Tribunale, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla sentenza della Corte d'appello capitolina censure tali da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione dell'ordinanza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. s.u. 9 novembre 2011, n. 23999; Cass. 22 settembre 2015, n. 18704; Cass. 15 giugno 2016, n. 12280; Cass. 4 febbraio 2019, n. 3194; Cass. 6 agosto 2021, n. 22434).

Invero i motivi di appello miravano a confutare la determinazione del tribunale con riguardo alle dichiarazioni rese dal richiedente nel corso dell'audizione, in particolare al suo rifiuto di aderire al gruppo dei jugglers, all'arresto subito ed alla successiva fuga; le censure erano altresì dirette all'accertamento concreto della condizione di vulnerabilità con riferimento alla situazione giudiziaria e carceraria nel paese di origine.

Rispetto a tali specificazioni non risulta adeguato il giudizio di carenza allegatoria emesso dalla corte di merito, ove raffrontata con i parametri di corretta individuazione delle ragioni di impugnazione e della finalità delle stesse.

Il motivo deve pertanto essere accolto. 5.4 Con la seconda censura il ricorrente deduce l'omesso esame degli elementi posti a fondamento del ricorso.

Il motivo, attinente al merito della valutazione invocata, risulta assorbito dall'accoglimento della prima censura.Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9358-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 271, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - 2022 avverso la sentenza n. 5092/2019 della CORTE2228 D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 6421/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza n.5092/2019 dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con il quale il tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, protezione sussidiaria o benefici di cui al divo n. 286/98 proposta dall'interessato. La Corte aveva ritenuto che: 2. le statuizioni della sentenza di primo grado impugnata non erano state specificamente attinte dai motivi del ricorso in appello. Le censure risultavano generiche e prive di indicazioni rispetto alle ragioni della decisione del primo giudice ed ai conseguenti motivi dell'impugnazione, in contrasto con il disposto dell'art. 342 c.p.c. 2.1 La Corte dichiarava inammissibile il ricorso. . 3. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione. 4. Il Ministero dell'Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 5. il ricorso è articolato in 2 motivi; 5.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'ad 342 c.p.c., per aver, la corte di merito, erroneamente ritenuto privo di ragioni il gravame proposto, anche in considerazione di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. SU n. 27199/2017) con riguardo al contenuto dell'atto di appello ed alla finalità del giudizio di gravame. 5.2. Giova premettere l'ammissibilità del motivo, in quanto specifico, per la sua conformità alla prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., avendo parte ricorrente debitamente trascritto (per la parte ai fini qui d'interesse e comunque nella modulazione conforme alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse: Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612) gli atti processuali, specialmente la sentenza di primo grado e l'atto di appello. Deve sottolinearsi che l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere (a pena, appunto, di inammissibilità) di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio della sua autonomia. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello (o di questo nella sua integralità), ha l'onere di precisare nel ricorso le ragioni per cui ritiene erronea la statuizione del giudice di appello e invece sufficientemente specifica la censura formulata con l'atto di gravame, non potendo limitarsi ad un rinvio all'atto di appello, ma dovendo riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, così da consentire la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 434 c.p.c. (Cass. 20 settembre 2006, n. 20405; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 6 settembre 2021, n. 24408). 5.3 Nel caso di specie, il ricorrente ha formulato nell'atto di appello avverso la decisione del Tribunale, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla sentenza della Corte d'appello capitolina censure tali da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione dell'ordinanza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. s.u. 9 novembre 2011, n. 23999; Cass. 22 settembre 2015, n. 18704; Cass. 15 giugno 2016, n. 12280; Cass. 4 febbraio 2019, n. 3194; Cass. 6 agosto 2021, n. 22434). Invero i motivi di appello miravano a confutare la determinazione del tribunale con riguardo alle dichiarazioni rese dal richiedente nel corso dell'audizione, in particolare al suo rifiuto di aderire al gruppo dei jugglers, all'arresto subito ed alla successiva fuga; le censure erano altresì dirette all'accertamento concreto della condizione di vulnerabilità con riferimento alla situazione giudiziaria e carceraria nel paese di origine. Rispetto a tali specificazioni non risulta adeguato il giudizio di carenza allegatoria emesso dalla corte di merito, ove raffrontata con i parametri di corretta individuazione delle ragioni di impugnazione e della finalità delle stesse. Il motivo deve pertanto essere accolto. 5.4 Con la seconda censura il ricorrente deduce l'omesso esame degli elementi posti a fondamento del ricorso. Il motivo, attinente al merito della valutazione invocata, risulta assorbito dall'accoglimento della prima censura.Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così de
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