CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 37976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte di appello di Palermo gli atti, provvedimento impugnato, il ricorso e la rinuncia alla trattazione ,rale del procedimento da parte della difesa; adita !a relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; serAite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della itenze impugnati°. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 20 ottobre 2020, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per il reato di evasione. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Cardella, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge processuale in relazione agli artt.178 e 179 cod. proc. pen. Nel decreto di citazione il ricorrente è indicato come elettivamente domiciliato presso il difensore; viceversa, nella nomina di fiducia allegata, Cardella eleggeva domicilio presso il luogo ove, allora, era detenuto e cioè la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. In tale atto l'imputato escludeva, infine, che il difensore potesse accettare atti indirizzati a lui ex art. 157, comma 8-bis cod. pen. Le suindicate circostanze venivano esposte alla Corte d'appello di Palermo con nota del 18 novembre 2022, depositata telematicamente, chiedendo il rinnovo della notifica del decreto di citazione ma, sul punto, la Corte è rimasta silente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Effettivamente l'imputato aveva eletto domicilio per questo procedimento presso la [OSCURATO:PERSONA], ove era detenuto in relazione al reato di evasione di cui all'imputazione. La Corte di appello di Palermo ha, conseguentemente, effettuato la notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto, il quale era però divenuto inidoneo, posto che Cardella era stato rimesso in libertà e non aveva indicato un nuovo domicilio. La difesa, peraltro, nei motivi non deduce che la notifica doveva essere effettuata in carcere, dolendosi unicamente del fatto che Cardella era indicato come elettivamente domiciliato presso il difensore, circostanza, questa, effettivamente non corrispondente alla realtà, ma, in ogni caso, non presa in considerazione dal Collegio di appello, il quale risulta avere effettuato tutte le necessarie ricerche, sapendo dello stato di detenzione per altra causa del ricorrente. Non risultando più il predetto detenuto, correttamente la Corte di appello ha, da ultimo, effettuato la notifica al difensore ex art. 161 comma 4 cod. proc. peri.r\r 3. Nessuna violazione di legge processuale è, pertanto, ravvisabile. 4.Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]