CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 11382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1317-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO n.287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 698 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 avverso la sentenza n. 447/2019 della CORTE Numero sezionale 698/2022 Numero di raccolta generale 11382/2022 D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/10/2019 Data pubblicazione 07/04/2022 R.G.N. 217/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 217 del 2019, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MIUR e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Savona. 2. La ricorrente aveva adito il Tribunale precisando di essere stata assunta alle dipendenze del MIUR come docente a tempo indeterminato e di aver ricevuto in assegnazione come prima sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016 un Istituto scolastico di Savona. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 Numero sezionale 698/2022 Nel maggio 2016 aveva partecipato alla fase C della Numero di raccolta generale 11382/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 procedura di mobilità territoriale straordinaria, concorrendo con 12 punti base e 6 punti per il Comune di ricongiungimento del coniuge, indicando prioritariamente gli ambiti territoriali situati nella Provincia di Cosenza, ma non aveva ottenuto il trasferimento sperato. La ricorrente aveva quindi dedotto l’illegittimità della procedura, in quanto sarebbe stato violato il principio della suddivisione in fasi progressive della procedura stessa, poiché era stata scavalcata da altra docente che, pur rientrando nella successiva fase D, aveva ottenuto l’assegnazione nell’ambito territoriale da lei indicato. 3. La Corte d’Appello nel confermare la sentenza del Tribunale ha affermato quanto segue. Le doglianze della docente risultavano infondate in quanto trascuravano completamente il fatto che, ferme restando le varie fasi della procedura di mobilità disciplinate dal Contratto collettivo nazionale integrativo, le disponibilità di posti andavano valutate all’interno della fase di mobilità che veniva considerata. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 Numero sezionale 698/2022 Durante la fase C, alla quale la ricorrente aveva Numero di raccolta generale 11382/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 partecipato non vi erano posti disponibili negli ambiti territoriali da lei prioritariamente desiderati. Il posto cui aspirava si era reso disponibile proprio in ragione di un tramutamento effettuato nella fase C, e quindi il posto divenuto vacante era stato assegnato nella successiva fase D. Questo era il motivo per cui la sede richiesta non le era stata assegnata. La docente quindi non aveva tenuto conto del meccanismo che regolava la mobilità, per cui la disponibilità dei posti deve essere valutata all’interno di ciascuna delle singole fasi delle operazioni. Sarebbe stato specifico onere probatorio della ricorrente fornire la prova che il posto in questione era già disponibile per la fase C, e che erroneamente l’amministrazione non lo aveva assegnato a lei, lasciandolo libero per la successiva fase D. Nella specie, l’Amministrazione aveva eccepito fin dal primo grado che i posti assegnati ai F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 controinteressati nella fase D si erano resi Numero sezionale 698/2022 Numero di raccolta generale 11382/2022 disponibili solo dopo l’espletamento della fase C. Data pubblicazione 07/04/2022 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando tre motivi di ricorso. 5. L’Amministrazione e la Santo non sono costituite. 6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso in ragione della fondatezza del terzo motivo, mentre per i primi due motivi ha dedotto l’inammissibilità degli stessi. 6. Fissato all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 Numero sezionale 698/2022 motivazione (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), Numero di raccolta generale 11382/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 118, comma 1, disp. att. cod. civ., in riferimento all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Assume la ricorrente che la Corte di appello ha sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado senza illustrare neppure sinteticamente le ragioni per cui ha inteso disattendere i due motivi di gravame limitandosi a manifestare la condivisione della decisione di prima grado; ciò si traduce in un vizio di omessa o apparente motivazione. È pur vero che la Corte d’Appello aveva giustificato la limitata motivazione in ragione del rinvio alla motivazione per relazione di cui all’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., richiamando alcuni suoi precedenti giurisprudenziali; tuttavia, i precedenti richiamati si riferivano a fattispecie diverse da quella in esame. Di talché il riferimento giurisprudenziale non può considerarsi conforme ed essere utilizzato per una motivazione per relazione nei termini corretti. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 1.1. Il motivo non è fondato in quanto, nel fare Numero sezionale 698/2022 Numero di raccolta generale 11382/2022 riferimento alla motivazione per relationem, la Data pubblicazione 07/04/2022 Corte d’Appello si è attenuta ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali la sentenza d'appello può ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in presenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così emergendo una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, delle ragioni della decisione (cfr., Cass., n. 2397 del 2021, 21037 del 2018). 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali (art. 360, n.3) e in particolare dell’art. 6 del CCNI dell’8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/2017. Assume la ricorrente che il Tribunale e la Corte d’Appello non hanno fatto corretta applicazione della norma della contrattazione integrativa di categoria nella parte in cui la stessa sancisce il principio della progressività delle fasi, ed ha F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 Numero sezionale 698/2022 previsto che ai docenti di fase D è stata riservata Numero di raccolta generale 11382/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 la possibilità di presentare l’istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La fase D, dunque, è una fase meramente residuale nella quale confluiscono eventuali posti disponibili solo dopo che sono state definite le domande di tutti i docenti delle fasi precedenti. I movimenti e le assegnazioni degli ambiti inoltre sono avvenuti tramite un impersonale procedura informatica, il cosiddetto algoritmo, in maniera contestuale e senza soluzione di continuità, nel senso che tra una fase e l’altra vi è stata una rapida sequenza, tanto che il risultato delle domande di mobilità è stato pubblicato contestualmente in un unico file. Non poteva quindi condividersi l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui la sede ambita della ricorrente poteva non essere disponibile nel corso della fase C, e tornare ad essere disponibile in seno alla fase D, a seguito della liberazione del posto nelle fase precedente, in ragione di coloro che si sono trasferiti all’interno di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 ciascuna fase. Ciò sarebbe in contrasto con lo Numero sezionale 698/2022 Numero di raccolta generale 11382/2022 spirito della norma e con il concreto funzionamento Data pubblicazione 07/04/2022 della procedura di mobilità. 2.1. Il motivo è inammissibile. In base alla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), secondo cui è possibile la denuncia con ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, non è consentito a questa Corte procedere ad una interpretazione diretta della clausola di un contratto collettivo integrativo, in quanto la norma riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass., n. 551 del 2021). L’interpretazione delle norme della contrattazione collettiva integrativa è riservata al giudice di merito e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di ermeneutica e per vizi di motivazione. La deduzione, quindi, difetta di specificità, in quanto la parte ricorrente non ha provveduto a trascrivere la disposizione contrattuale interpretata dal giudice dell’appello né ad F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 Numero sezionale 698/2022 illustrare le ragioni per le quali la Numero di raccolta generale 11382/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 interpretazione accolta nella sentenza impugnata violerebbe i criteri indicati dagli articoli 1362, 1363, 1366, 1371, cod. civ. 3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) con riferimento all’art. 2697 cod. civ. e dell’onere della prova. La Corte d’Appello ha fatto un uso distorto delle regole in materia di onere della prova, assecondando acriticamente le valutazioni del giudice di primo grado. L’analisi dell’onere della prova da parte del giudice di appello avrebbe richiesto maggiore attenzione per i richiami giurisprudenziali operati dall’appellante nel secondo grado di giudizio che avevano fatto riferimento alla medesima fattispecie e che avevano applicato in maniera opposta la regola del giudizio. La Corte d’Appello si è limitata ad affermare che la ricorrente non avrebbe soddisfatto l’onere F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 Numero sezionale 698/2022 probatorio, ovvero non avrebbe dimostrato che il Numero di raccolta generale 11382/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 posto specificamente assegnato fosse già disponibile in fase C. La ricorrente a sostegno della propria tesi, invece, ha effettivamente dedotto la violazione delle fasi della mobilità denunciando che ad una docente della fase successiva era stato assegnato un posto da lei richiesto per la fase precedente a cui aveva partecipato. Ha denunciato la violazione delle procedure previste dalla legge del contratto collettivo integrativo. La propria posizione di conseguenza era parificabile a quella del creditore che deve allegare l’inadempimento, dovendo l’Amministrazione resistente, quale debitrice, provarla adempimento. Il MIUR genericamente aveva dedotto che i posti assegnati ai docenti di fase D si erano resi disponibile solo dopo l’espletamento della fase C. Ciò, anche considerando che i movimenti vengono gestiti direttamente dal Ministero con una procedura contestuale sulla base dell’organico di diritto e non di fatto, tramite una impersonale procedura informatica. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 Risultava violato inoltre il principio di vicinanza Numero sezionale 698/2022 Numero di raccolta generale 11382/2022 della prova; in ragione di detto principio Data pubblicazione 07/04/2022 risultava improponibile che un lavoratore possa essere in grado di portare in giudizio i dati di fatto utili a valutare la vacanza o meno del posto di lavoro che viene chiamato ad occupare peraltro in una struttura macroeconomica nazionale retta da una normativa complessa come quella scolastica. Sarebbe stato onere del MIUR dimostrare che i posti assegnati ai docenti di fase D si erano resi disponibili solo dopo l’espletamento della fase C. 3.1. Il motivo è fondato e va accolto. La fattispecie in esame si inserisce a livello normativo primario nell’ambito delle previsioni della legge n. 107 del 2015, art.1, comma 108, che ha stabilito per l’anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, unitario ma a fasi progressive. Dal punto di vista della contrattazione collettiva, risulta poi siglato in data 8 aprile 2016 un contratto collettivo nazionale integrativo che F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 disciplina la fase della mobilità, distinguendo Numero sezionale 698/2022 Numero di raccolta generale 11382/2022 quattro fasi, A, B, C, D. Data pubblicazione 07/04/2022 La pretesa della ricorrente, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sé, che aveva partecipato alla fase C, di uno dei posti ancora disponibili presso l’ambito di Cosenza dopo la fase C dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un’azione di adempimento (v. Cass., n. 36356 del 2021), in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l’attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. È indubbio come affermato dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata, che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell’inadempimento (causa petendi) e dell’effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato (petitum). Più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell’inosservanza F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 di regole della procedura di attribuzione del bene Numero sezionale 698/2022 Numero di raccolta generale 11382/2022 perseguito (trasferimento in altra sede), in Data pubblicazione 07/04/2022 concreto pacificamente dedotta attraverso l’affermazione che per l’ambito da lei richiesto era stato assegnato un posto a un docente che partecipava alla successiva fase D. Erroneamente la Corte d’Appello ha affermato che era onere probatorio della ricorrente dimostrare che il posto specificamente assegnato fosse già disponibile nella fase C, atteso che come disposto dall’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015, la procedura di mobilità straordinaria ha carattere unitario e prevede che il numero delle sedi disponibili venga progressivamente a restringersi in ragione dell’esito delle diverse fasi a cui accedono i docenti in ragione del proprio status professionale, in primo luogo docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, e successivamente docenti assunti in sede di piano straordinario di assunzione. Pertanto è onere dell’Amministrazione dimostrare, una volta che la lavoratrice ha provato di aver partecipato alla procedura chiedendo l’ambito in questione e che il posto è stato F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1317/2020 Numero sezionale 698/2022 assegnato ad un’altra docente che ha partecipato Numero di raccolta generale 11382/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 alla fase successiva, che il posto conferito nella fase D non era disponibile nella fase C, e ciò in quanto anche a voler considerare che il posto si fosse reso disponibile a seguito di un tramutamento nella fase C, lo stesso doveva essere riassegnato nella medesima fase C. 4. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso. Rigetta gli altri motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione. PQM La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso. Rigetta gli altri motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Manna F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c