CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21447/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 137 R.G. n. 44243/23 OSSERVA Letta la memoria difensiva con cui si illustra la ammissibilità dei motivi di ricorso, chiedendo la rimessione del ricorso alla sezione competente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - (primo motivo) da mere doglianze in punto di fatto e generiche (quanto alla al contenuto e alla rilevanza degli atti di parte pretermessi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che veniva a superare le argomentazioni difensive), nonché (il primo, secondo e terzo motivo) meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-6, sull'esame della tesi difensiva, affrontata con argomenti adeguati e non manifestamente illogici o viziati giuridicamente, anche quanto alla valutazione delle prove; pagg. 6- 8 sulla articolata e non censurabile valutazione sia della recidiva, anche alla luce della memoria difensiva, sia della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) e volte a prospettare una rivalutazione o alternativa rilettura del compendio processuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso