CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 40230/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza in data 17/6/2025 del Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria depositata dal Procuratore generale con anticipazione delle conclusioni che formulerà in udienza; letta la memoria difensiva (con allegato) trasmessa per via telematica in data 26/11/2025 di replica alle conclusioni del Procuratore generale; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al contenuto del ricorso del quale ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 giugno 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Cagliari, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione con sentenza in data 19 maggio 2025 che aveva annullato precedente ordinanza in data 10 febbraio 2025 del medesimo Tribunale (che aveva accolto la richiesta di riesame avanzata dalla difesa dell’indagato ritenendo l’assenza di una gravità indiziaria), ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano in data 17 gennaio 2025 con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento di almeno 500 metri sia alla compagna, XXXXXXXXXXXX, che ai luoghi da questa abitualmente frequentati, con divieto di comunicazione e braccialetto elettronico, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 cod. pen.) e lesioni aggravate (artt. 582 e 585 cod. pen.), in relazione a fatti commessi dal luglio 2022 al 28 novembre 2024. Prima di procedere oltre occorre evidenziare che la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione con la citata sentenza del 19 maggio 2025, in accoglimento del ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Oristano, aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale del riesame, ritenendola viziata non solo da manifesta illogicità, ma anche da gravi forme di travisamento per omissione che portavano ad inficiare lo sviluppo argomentativo posto a fondamento della decisione, evidenziando in particolare che il Tribunale: a) aveva esaminato solo in parte i dati di conoscenza a disposizione, omettendo di valutare le condotte di XXXXXXXXXX che danno conto della esistenza di un vero e proprio rapporto gerarchico imposto alla convivente, attraverso la pretesa che questa osservasse precisi "obblighi di ruolo" da lui fissati, quali l'aiuto e supporto nel suo percorso universitario; l'obbligo, a tempo pieno, di occuparsi delle sue esigenze e della cura della sua casa; il controllo delle sue frequentazioni, persino dei propri familiari, fino ad isolarla; il tutto oltre alle violenze fisiche ed agli atti di degradazione riferiti dalla persona offesa con dettagli di luoghi, date, modalità e persone che vi avevano assistito; b) aveva omesso di esaminare, come dovuto, tutti gli elementi di convergenza, riportati nell'ordinanza del G.i.p., necessari per valutare in modo completo ed approfondito, secondo i canoni prescritti dalla giurisprudenza di legittimità, l'attendibilità e la credibilità della persona offesa; in particolare non aveva considerato: - singoli episodi di vessazioni, minacce e violenze, avvenuti dall'inizio della convivenza (da agosto 2022 e soprattutto dal 2023) e dettagliatamente descritti; - la certificazione medica del 29 novembre 2024 del pronto soccorso di Tagliacozzo relativo alle lesioni riportate dalla persona offesa al ritorno dalla Sardegna in cui aveva segnalato che l'autore era persona conosciuta senza rivelarne il nome; - la certificazione medica del 9 dicembre 2024 del pronto soccorso di Tagliacozzo per dolori nella zona pelvica patiti dalla persona offesa; - le fotografie delle lesioni allegate alla querela; - l'annotazione di servizio del Commissariato di Polizia (dalla quale è emerso che si era appresa l'identità dell'aggressore solo dopo l'interlocuzione con i medici); - i messaggi del XXXXXXXXXX alla convivente contenenti espressioni sessiste e degradanti; - il messaggio del XXXXXXXXXX sostanzialmente ammissivo delle violenze avvenute in Sardegna ai danni della XXXXXX in cui veniva rappresentato alla donna che, in caso di denuncia, egli avrebbe potuto perdere il lavoro; - i messaggi scambiati dalla persona offesa con la madre dell'indagato da cui emergeva la consapevolezza della violenza dei comportamenti del figlio giustificata con i disturbi del sonno; c) non aveva applicato i principi giurisprudenziali in materia di valutazione dell’attendibilità della persona offesa. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: 2.1. Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) con riferimento all’art. 274 cod. proc. pen.: violazione della legge processuale con riferimento all’individuazione della sussistenza dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che: a) dopo l’ultimo episodio (29 novembre 2024) e fino all’emissione del provvedimento cautelare genetico l’indagato non ha mai cercato di avere alcun contatto con la persona offesa ed ha dovuto, per contro arginare tentativi di quest’ultima di contattarlo; b) il Tribunale non ha preso in considerazione una serie di elementi forniti dalla difesa indicativi dell’insussistenza dell’attualità e della concretezza delle esigenze cautelari ed avrebbe fondato la sussistenza di dette esigenze cautelari esclusivamente sulla personalità dell’indagato come ricostruita dalle dichiarazioni della persona offesa; c) che il XXXXXXXXXX non è comparso in sede di incidente probatorio finalizzato all’audizione della persona offesa così vanificando le motivazioni del Pubblico Ministero che aveva rilevato l’esistenza di esigenze cautelari anche in relazione al pericolo che lo stesso potesse in qualche modo influenzare le dichiarazioni della XXXXXX. 2.2. Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) con riferimento all’art. 572 cod. pen.: violazione della legge penale con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza dell’integrazione del presupposto della convivenza per la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia – Motivazione apertamente contraddittoria. Deduce, innanzitutto, la difesa del ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso in una violazione nel momento in cui ha ritenuto configurabile la fattispecie delittuosa di cui all’art.572 cod. pen. non considerando che nel caso in esame non solo non vi era la ricorrenza di una “famiglia” o di una “progettualità comune”, ma non vi era neppure una “stabile convivenza” tra l’indagato e la persona offesa, elementi questi non confermati dall’attività istruttoria compiuta e dalle dichiarazioni della stessa madre dell’indagato, essendo emerso solo che la XXXXXX era stata sporadicamente ospitata dal XXXXXXXXXX nei luoghi ove lo stesso risiede o dimora. In sostanza, prosegue la difesa del ricorrente, tra le parti intercorreva solo una relazione affettiva tale da non integrare i requisiti oggettivi richiesti dall’art. 572 cod. pen. 2.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: motivazione meramente apparente con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 572 cod. pen. Rileva la difesa del ricorrente che il Tribunale pur avendo dato atto delle doglianze difensive avrebbe omesso una loro valutazione e che, in particolare, eccezion fatta per il presupposto della convivenza, il Tribunale ha ripreso integralmente le argomentazioni proprie dell’ordinanza applicativa della misura (e quella “confermativa” all’esito dell’interrogatorio di garanzia), filtrando le stesse alla luce della sentenza di annullamento della Cassazione ma omettendo di confrontarsi con le prove documentali che sono state offerte dalla difesa e che avevano portato diversa sezione del Tribunale ad esprimere un giudizio di inattendibilità della signora XXXXXX, annullando la misura cautelare. 2.4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: motivazione illogica e contraddittoria con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 572 cod. pen. Sostiene la difesa del ricorrente che il Tribunale avrebbe attribuito ai fatti un significato diverso da quello oggettivo ricavabile dalla documentazione in atti, corroborando in modo illogico e contraddittorio la tesi della querelante, non considerando che sarebbe emerso (attraverso una adeguata analisi degli elementi indicati alla pagg. da 22 a 50 del ricorso): - un clima assolutamente paritario tra le parti; - un contegno ossessivo e controllante della XXXXXX nei confronti del XXXXXXXXXX, in alcun modo replicato da quest’ultimo; - che le uniche condotte “ingiuriose” dell’indagato, derivano dalla sottoposizione quotidiana a vere e proprie torture psicologiche da cui non è stato in grado di sottrarsi; - che anche in passato la signora XXXXXX ha accusato il XXXXXXXXXX di condotte inesistenti, accuse che sono sempre state respinte dal XXXXXXXXXX e delle quali la XXXXXX si è anche scusata in più occasioni; - l’inattendibilità della signora XXXXXX, anche con riferimento a specifici episodi descritti in querela o in s.i.t., che risultano essere documentalmente smentiti; - l’inesistenza di alcun isolamento da familiari e affetti della signora XXXXXX da parte del XXXXXXXXXX; - l’assenza di qualsivoglia “complicità” da parte dei genitori del XXXXXXXXXX, i quali non hanno mai dato atto di avallare comportamenti aggressivi da parte del figlio; - l’inesistenza di condotte aggressive del XXXXXXXXXX nei confronti dei genitori. 2.5. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: motivazione contraddittoria e travisamento della prova con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all’episodio del 29 novembre 2024, rilevante sia ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 572 cod. pen. di cui al capo a), che di quello di lesioni aggravate di cui al capo b). Sostiene la difesa del ricorrente che la motivazione dell’ordinanza risulta essere contraddittoria, sia con riferimento alla cronologia – documentata – degli eventi che si sono verificati in tale data, sia con riferimento alle patite lesioni da parte della persona offesa, sfociando in un vero e proprio travisamento della prova, anche con il mero dato testuale dei referti del [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, in particolare, che: - la dettagliata ricostruzione dell’aggressione denunciata dalla XXXXXX non è compatibile con quanto refertato dal [OSCURATO:PERSONA]; - l’ordinanza, quando si riferisce al parere medico legale, fa evidentemente riferimento (come nella sentenza di annullamento) a quello inizialmente rilasciato dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], nel quale veniva rilevata una incongruenza relativa all’infrazione della costola e non a quello del Dott. [OSCURATO:PERSONA], nella quale sono documentalmente dimostrate una serie di gravi incongruenze rispetto al racconto della XXXXXX; - il referto del 9 dicembre 2024 non è compatibile con l’aggressione denunciata e, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza (“non vi è traccia negli atti”), nello stesso referto è stata inequivocamente accertata la causa organica che ha reso necessario il ricovero; - nel messaggio inviato dal XXXXXXXXXX - che va letto in combinato disposto con quelli che la madre della XXXXXX ha inviato alla madre del XXXXXXXXXX - non è presente alcun riferimento a condotte violente, o aggressive da parte dell’indagato, ma solo ad una lite verbale in cui entrambi hanno esagerato. 2.6. Con la sopra indicata memoria trasmessa in data 26 novembre 2025, la difesa dell’indagato, in replica a quanto sostenuto nella memoria del Procuratore generale, ha: a) ribadito l’inesistenza della attualità e concretezza delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso dai fatti in contestazione e della sopravvenuta inesistenza di contatti tra l’indagato e la persona offesa; b) ribadito l’inesistenza della gravità indiziaria a carico dell’imputato non essendosi il Tribunale confrontato con i plurimi elementi indicati dalla difesa anche con particolare riguardo all’assenza di una convivenza tra l’indagato e la persona offesa e, più in generale, di un comune progetto di vita tra gli stessi; c) evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto anche dal Procuratore generale nella propria memoria, il racconto della XXXXXX non risulta riscontrato dalla documentazione sanitaria in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. E anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame con riguardo ai provvedimenti sulla liberta personale. Giova, infatti, ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). A ciò si aggiunge che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti e, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Un ulteriore elemento che deve essere tenuto in considerazione è costituito dal fatto che ci si trova in presenza di una ordinanza emessa in sede di rinvio disposto da questa Corte di legittimità a seguito dell’annullamento di una precedente ordinanza del Tribunale del riesame, con la duplice conseguenza che, da un lato, l'odierno Collegio è chiamato a verificare se il Tribunale ha dato risposta e si è conformato al contenuto della sentenza rescindente e, dall’altro, che non potranno essere più scrutinate in questa sede questioni già affrontate e risolte nelle precedente sede di legittimità. Si è evidenziato ciò perché, come affermato da questa Corte di legittimità a pag. 5 della sentenza rescindente, si è già dato per assodato che «le condotte del XXXXXXXXXX … danno conto della esistenza di un vero e proprio rapporto gerarchico imposto alla convivente, attraverso la pretesa che questa osservasse precisi "obblighi di ruolo" da lui fissati, quali l'aiuto e supporto nel suo percorso universitario; l'obbligo, a tempo pieno, di occuparsi delle sue esigenze e della cura della sua casa; il controllo delle sue frequentazioni, persino dei propri familiari, fino ad isolarla». Sul punto, nonostante che la difesa nel ricorso qui in esame sia ampiamente ritornata sulla questione, prospettando inammissibili valutazioni di merito, proponendo riletture del materiale indiziario raccolto, l’odierno Collegio non potrà interloquire ulteriormente. 2. Ciò doverosamente premesso e tracciate le linee guida nelle quali si muoverà la presente decisione, occorre, innanzitutto, rilevare che il Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata ha evidenziato di avere preso cognizione non solo dei fatti denunciati dalla persona offesa, ma anche delle doglianze difensive (meticolosamente riassunte nell’ordinanza impugnata) che sono state, poi, riproposte anche in questa sede di legittimità. Non sfugge, poi, che l’ordinanza impugnata si è mossa nell’ambito delle linee guida indicate nella sentenza rescindente dando adeguata risposta ai motivi di annullamento, anche facendo proprie attraverso un richiamo per relationem (pag. 27) le argomentazioni contenute nel conforme provvedimento cautelare genetico da considerarsi parte integrante dell’intero compendio motivazionale, mentre la difesa del ricorrente ha finito per sposare e sostanzialmente riproporre argomentazioni in buona parte contenute nell’ordinanza che è stata oggetto di annullamento in quanto non ritenuta rispettosa sia dei principi di diritto che dei canoni motivazionali. 3. Passando quindi all’esame dei motivi di ricorso ancora scrutinabili in questa sede, occorre, innanzitutto, rilevare che il Tribunale, nell’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, considerate precise, dettagliate e prive di contraddizioni, oltre che del tutto scevre da intenti denigratori e calunniosi, ricordando che l’impulso al procedimento non è stato dato dalla persona offesa ma dalla trasmissione di un referto del [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] e poi, ulteriormente, sottolineando che la genuinità delle dichiarazioni della persona offesa è comprovata, significativamente, dal fatto che ella non solo non si è dipinta quale soggetto meramente passivo delle condotte aggressive e ingiuriose, ma ha ammesso che in più d'una occasione ha reagito alle offese del XXXXXXXXXX ponendo in essere in prima persona delle aggressioni nei confronti dell'uomo; la stessa, inoltre, ha riconosciuto che, talvolta, i litigi erano scaturiti dalle sue esternazioni di gelosia nei confronti del compagno e non viceversa. Sempre il Tribunale, al fine di valutare l’attendibilità della persona offesa e l’assenza di intenti calunniatori in capo alla stessa, ha altresì affermato ed evidenziato che: - dal certificato di pronto soccorso del 30 novembre 2024 risulta che la donna ha riportato lesioni personali multiple perfettamente compatibili con un'aggressione fisica, così come dalla stessa dettagliatamente descritta ed emergente dal certificato del 9 dicembre 2024 (stante la zona in cui è stato rilevato il versamento, compatibile con le modalità della aggressione subita, in assenza di qualsivoglia elemento che lasci supporre che si tratti di lesioni autoinferte o collegate a un diverso evento traumatico del quale non c'è traccia negli atti), situazione che si pone in linea con le lesioni certificate nel documento rilasciato dai sanitari in data 30 novembre 2024, in tal modo esternando una valutazione di merito che di fatto esclude l’adesione alle opposte considerazioni dei consulenti di parte richiamate anche nel ricorso qui in esame; - a conferma delle accuse avanzate della persona offesa nei confronti del XXXXXXXXXX, vi sono, inoltre, le chat aventi ad oggetto lo scambio dei messaggi avvenuti tra la XXXXXX e la suocera, XXXXXXXXXXXXXXXX, da cui emerge la consapevolezza della madre dell'indagato in ordine all'aggressività del figlio, giustificata, tuttavia, con stress e disturbi del sonno; - la stessa messaggistica allegata dalla difesa nell'istanza di riesame conferma le dichiarazioni della XXXXXX, atteso che da questa emerge chiaramente che il XXXXXXXXXX era il soggetto dominante nella coppia, sia da un punto di vista psicologico sia da un punto di vista fisico. Egli, infatti, insultava la donna con frasi quali "sei fuori di testa", “maniaca morbosa”, “stronza malata” e lei si lamentava delle aggressioni fisiche subite dall’uomo “lo schiaffo sul braccio e il resto che hai fotografato, l’ho fatto per difendermi da te che mi strattonavi prendevi per il collo e tappavi la bocca! Lo sai benissimo … l’ultima volta che ti ho fatto male è stato in due episodi in cui ti ho mollalo due schiaffi e sai anche i motivi, ...non è vero che mi merito una persona che mi picchia": osserva il Collegio che i passaggi sopra menzionati appaiono di straordinaria rilevanza e decisività per inquadrare i rapporti tra il XXXXXXXXXX e la XXXXXX analizzati con adeguata valutazione di merito e non portano a ritenere, cosi come anche quanto evidenziato al paragrafo che precede, che siano tali da determinare un travisamento o comunque un’erronea valutazione da parte del Giudici dell’incidente cautelare degli elementi di rilevanza ai fini della valutazione di attendibilità del dichiarato della persona offesa, né che trovino una smentita negli ulteriori elementi richiamati nel ricorso. Sempre il Tribunale ha poi, con una motivazione caratterizzata da considerazioni di certo non manifestamente illogiche, evidenziato che il fatto che la XXXXXX abbia proseguito la relazione con il XXXXXXXXXX e la tendenza alla riconciliazione della stessa, talvolta accompagnata dalle scuse per il proprio comportamento, nei due anni in cui sono avvenuti i fatti descritti dalla donna, non sminuisce la portata accusatoria delle dichiarazioni rese dalla stessa e la sua credibilità, stante il fatto che costituiscono condotte ricorrenti nelle vittime di questi gravi delitti. Ancora: il Tribunale risulta avere anche analizzato anche le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX osservando peraltro che le stesse non modificano il quadro indiziario nei confronti del XXXXXXXXXX e che, per contro, costituiscono dimostrazione della fragilità emotiva e della forte dipendenza psichica della XXXXXX nei confronti dell’indagato, caratteristica anche in questo caso tipica delle vittime di maltrattamenti. Alla luce degli elementi evidenziati osserva l'odierno Collegio che da un lato il Tribunale quanto alla gravità indiziaria ha dato compiuta risposta alle questioni per le quali era intervenuto l’annullamento di precedente ordinanza ed ha, altresì, indicato elementi che risultano decisivi in ordine alla affermazione della attendibilità della persona offesa dai reati, sia con riguardo agli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia, sia con riguardo a quello di lesioni personali volontarie aggravate. E’ poi di tutta evidenza che la gravità indiziaria ruota in principalità attorno alle dichiarazioni della persona offesa che nel momento ha ottenuto una valutazione di conferma rende superate le questioni dedotte dalla difesa del ricorrente che propongono una lettura in senso diametralmente opposto di detti elementi. In punto di diritto occorre ancora ricordare che in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizio non ravvisabile nel caso in esame. Deve, altresì, ricordarsi che nel caso in esame la difesa del ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) e, ancora, che per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Sez. 2, n. 29434 del 19.5.2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643). Quanto fin qui evidenziato porta a ritenere la manifesta infondatezza del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso in tutte le prospettazioni (valutazioni delle dichiarazioni, valutazioni documentali ivi comprese quelle sanitarie, valutazioni della messaggistica, ecc.) avanzate dalla difesa. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso osserva il Collegio che anche lo stesso è manifestamente infondato. Risulta dall’ordinanza impugnata (pag. 6) che in sede di querela e nelle successive sommarie informazioni la persona offesa (come detto ritenuta assolutamente attendibile) ha raccontato di essere stata legata sentimentalmente con il XXXXXXXXXX a partire dal 2022 e di aver “convissuto” con lui, a decorrere dal mese di luglio dello stesso anno, in varie località, prima a Tagliacozzo (luogo d'origine del XXXXXXXXXX) e poi a Roma. Tale affermazione trova una sostanziale conferma proprio nelle dichiarazioni della madre dell’indagato riportate nei passaggi essenziali anche nel ricorso qui in esame, dichiarazioni che, in una comprensibile ottica difensiva, la difesa del ricorrente tende, tuttavia, a leggere in maniera non conforme alla loro reale portata: la donna ha infatti ha confermato che quando la coppia era a Tagliacozzo, la XXXXXX a volte si fermava nella mansarda dove abitava il XXXXXXXXXX quando stava in Abruzzo, così come, in alcune occasioni, l’indagato la ospitava presso la sua casa di Roma, perché, lavoravano entrambi a Roma e il XXXXXXXXXX non voleva farle fare il viaggio da Avezzano, dove lei abitava poi aggiungendo che la XXXXXX “spesso” si fermava a casa dell’indagato anche se non vi era una vera e propria convivenza (non c’era il suo nome sul campanello e le spese relative all’immobile le pagava l’indagato) e, ancora, che la XXXXXX “spesso” faceva la spola con Avezzano anche per portare i vestiti da lavare e la donna aveva “spesso” una valigia aperta in casa situazione che si verificava anche a Tagliacozzo. A ciò si aggiunge il fatto, non negato neppure dalla difesa della ricorrente, che il rapporto sentimentale tra l’indagato e la persona offesa durava da almeno due anni. Il quadro che emerge è quello di una coppia di soggetti che non solo con elevata frequenza aveva rapporti di coabitazione (tali da lasciare negli immobili comunemente frequentati effetti personali e bagagli), ma tra i quali intercorreva una radicata e stabile relazione affettiva, nonché una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza (si pensi a quanto è emerso con riguardo alle esigenze coabitative anche finalizzate ad evitare onerosi spostamenti per ragioni lavorative) tali da non portare all’interruzione del rapporto nonostante i reiterati rapporti violenti, con comunione di interessi e di prospettive (si pensi anche al fatto fortemente indicativo che la XXXXXX si era recata in Sardegna per stare vicina al XXXXXXXXXX ivi presente per ragioni professionali e che quindi aveva dimorato temporaneamente con lo stesso anche al di fuori delle residenze personali). Si pensi, ancora, al fatto della conoscenza e dei rapporti con i genitori dell’indagato e tra la madre di quest’ultimo e la madre della persona offesa (emergenti anche dalla messaggistica). Quanto detto delinea un quadro fortemente indiziario di “convivenza” certamente riconducibile al concetto di cui all’art. 572 cod. pen. E’ noto che nella giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito dell’esame tra i rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, si è chiarito che il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa (ex multis: Sez. 6, n. 29928 del 29/05/2025, Liberale, Rv. 288417 – 01) requisiti, che, come detto, risultano però ricorrere nel caso in esame. Ne consegue - come è evidente - che la condivisione permanente dell’abitazione, che la difesa del ricorrente ha fortemente contestato, se è profilo sintomatico dell’esistenza di una convivenza, ma, per ciò solo, non è l’unico e dirimente elemento idoneo ad accertare una stabile condivisione di vita delle parti. Diviene, a questo proposito, essenziale distinguere, allora i due piani della convivenza e della coabitazione: se il primo profilo, elemento costitutivo della fattispecie criminosa in esame ove connotato da stabilità, è da individuarsi nella comunanza di progetti di vita della coppia, oltreché in un legame sentimentale solido, fondato su un rapporto di reciproco affidamento e sulla più ampia volontà di condivisione – situazione che, vale la pena ribadirlo, chiaramente traspare nella vicenda in esame e dalle stesse parole non solo della persona offesa ma anche della madre dell’indagato - il secondo aspetto si connota quale mera estrinsecazione della volontaria e reciproca partecipazione di un individuo alla vita del partner. Estrinsecazione che, come già rimarcato in diverse occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte, può rilevarsi già in altri e diversi aspetti, quali, tra gli altri, la condivisione di un’intimità e la riconoscibilità come coppia in contesti sociali e familiari. Né sfugge, appurata la distinzione dei due piani, come l’attributo della stabilità sia da riferirsi alla convivenza nell’ampio senso inteso e non alla coabitazione: ove corroborata da altri e ulteriori elementi sintomatici di uno stabile e duraturo rapporto affettivo, non può ritenersi che la riferita stabile convivenza venga meno per il solo frammentarsi del suo manifestarsi in coabitazione. Ne consegue che risulta correttamente configurato sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo il contestato reato di cui all’art. 572 cod. pen. Nessun dubbio poi circa la configurabilità in diritto anche del reato di lesioni volontarie alla luce di quanto già evidenziato dal Tribunale. 5. La valutazione di manifesta infondatezza investe, infine, anche il motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari. I Giudici della cautela hanno sottolineato come la condotta del XXXXXXXXXX è risultata in base agli elementi forniti dalla persona offesa (ritenuta assolutamente attendibile) connotata da una reiterata e sistematica violenza non solo fisica ma anche verbale e psicologica, espressa attraverso insulti, minacce e atteggiamenti umilianti. Gli stessi giudici della cautela, hanno poi concordemente evidenziato le ragioni per le quali hanno ritenuto sussistente il “più che concreto” pericolo di reiterazione di reati della specie di quelli per cui si procede, sottolineando che detto pericolo di recidiva è, infatti, ricavabile dalla gravita dei fatti contestati - posti in essere dal XXXXXXXXXX nei confronti della XXXXXX - ripetuti con cadenza sistematica per un significativo lasso temporale e attuati mediante condotte prevaricataci, minacciose e verbalmente violente, spesso per motivi irrilevanti e futili, e dalla progressione in senso peggiorativo delle condotte aggressive che hanno coinvolto sia il piano meramente verbale che quello fisico. Quanto al requisito della “attualità” delle esigenze cautelari, il Tribunale ha, altresì, evidenziato che, sebbene a partire dall'ultimo episodio, quello di novembre 2024, la persona offesa ha interrotto la relazione e non sia stata più importunata dall'ex compagno, dal quadro delineato dalla persona offesa, nonché dagli elementi probatori raccolti, emerge chiaramente che la personalità del XXXXXXXXXX è contrassegnata da profili di profonda irascibilità che minano la sua capacità di autocontrollo (capacità che lo stesso XXXXXXXXXX, nel messaggio richiamato nell’ordinanza, ha constatato di non possedere). Si tratta – ha proseguito il Tribunale - di elementi rendono concreto e attuale non solo il pericolo di reiterazione di condotte aggressive dello stesso ordine di quelle già perpetrate, ma anche il pericolo che, in assenza di una misura cautelare, il XXXXXXXXXX riprenda a porre in essere comportamenti analoghi a quelli già realizzati e, pensino, più gravi se si tiene a mente la progressione delle sue condotte violente, tanto verbali che fisiche. Osserva l'odierno Collegio che tale motivazione, frutto di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità appare adeguata e coerente con le emergenze procedimentali, alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di esigenze cautelari, la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravita del fatto (Sez. 6, n. 12404 del 17/2/2005, Genna, Rv. 231323) ed appare altresì adeguata a spiegare la scelta della misura cautelare imposta quale misura indubbiamente idonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 7. Ricorrono le condizioni di legge per le quali, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 02/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.