Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39240/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N5/ RG 18722 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.

2. I ricorso- presentato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della ipotesi di reato di minore gravità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R del 9 ottobre 1990 n 309 e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto interamente reiterativo degli stessi motivi di ricorso in relazione ai quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione e, comunque, non consentiti in sede di legittimità anche per manifesta infondatezza.

3. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata ha reso specifica e adeguata motivazione valorizzando il dato quantitativo (pari a 24,99 grammi di hashish da cui erano ricavabili 984 d.m.$) e il rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di fogli manoscritti con indicazione di nomi e di cifre , elementi sintomatici della professionalità ed abitualità della condotta (pag.5 della sentenza).

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito.

4. Anche il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione fondata sulla gravità della condotta ad onta del quantitativo rinvenuto e dei precedenti da cui l'imputato è gravato cui il ricorso non contrappone alcun argomento.

5. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilP i ricorsa e condanna il ricorrent-P al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N5/ RG 18722 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. 2. I ricorso- presentato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della ipotesi di reato di minore gravità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R del 9 ottobre 1990 n 309 e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto interamente reiterativo degli stessi motivi di ricorso in relazione ai quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione e, comunque, non consentiti in sede di legittimità anche per manifesta infondatezza. 3. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata ha reso specifica e adeguata motivazione valorizzando il dato quantitativo (pari a 24,99 grammi di hashish da cui erano ricavabili 984 d.m.$) e il rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di fogli manoscritti con indicazione di nomi e di cifre , elementi sintomatici della professionalità ed abitualità della condotta (pag.5 della sentenza). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito. 4. Anche il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione fondata sulla gravità della condotta ad onta del quantitativo rinvenuto e dei precedenti da cui l'imputato è gravato cui il ricorso non contrappone alcun argomento. 5. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibilP i ricorsa e condanna il ricorrent-P al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso