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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24629/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEdato avvis alle parti; udita la rélazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputati del reato di cui all'art. 29-quattuordecies, commi 1 e 3 lett. b) contestato al capo 1) e assolti dei reati a loro ascritti ai capi 2), 3) e 4) dall'[OSCURATO:PERSONA] lgliozzi, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione; Rilevato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641); Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili it ricorsi) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 06 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEdato avvis alle parti; udita la rélazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputati del reato di cui all'art. 29-quattuordecies, commi 1 e 3 lett. b) contestato al capo 1) e assolti dei reati a loro ascritti ai capi 2), 3) e 4) dall'[OSCURATO:PERSONA] lgliozzi, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione; Rilevato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641); Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili it ricorsi) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 06 o
Sentenza Cassazione n. 24629/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris