Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 02454/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 marzo 2025 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pena di anni quattro, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine ad alcuni reati di ricettazione e di furto.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., per mancata espressione della sua volontà di definire il procedimento con applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., avendo all'udienza del 27 marzo 2025 revocato l'istanza di patteggiannento avanzata dal suo precedente difensore, per l'effetto venendo ammesso al rito abbreviato originariamente richiesto.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.

La dedotta censura, infatti, pur teoricamente riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), atteso che, nel caso di specie, non sussiste nessun difetto di espressione di volontà dell'imputato alla definizione del procedimento con applicazione della pena.

La semplice lettura del verbale di udienza del 27 marzo 2025, infatti, consente di constatare come il [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver dapprima revocato la richiesta di patteggiamento, venendo ammesso al giudizio abbreviato - abbia subito dopo dichiarato di voler ritornare al rito del patteggiamento nei termini concordati con il P.M. titolare.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. ' P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 marzo 2025 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pena di anni quattro, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine ad alcuni reati di ricettazione e di furto. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., per mancata espressione della sua volontà di definire il procedimento con applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., avendo all'udienza del 27 marzo 2025 revocato l'istanza di patteggiannento avanzata dal suo precedente difensore, per l'effetto venendo ammesso al rito abbreviato originariamente richiesto. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, pur teoricamente riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), atteso che, nel caso di specie, non sussiste nessun difetto di espressione di volontà dell'imputato alla definizione del procedimento con applicazione della pena. La semplice lettura del verbale di udienza del 27 marzo 2025, infatti, consente di constatare come il [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver dapprima revocato la richiesta di patteggiamento, venendo ammesso al giudizio abbreviato - abbia subito dopo dichiarato di voler ritornare al rito del patteggiamento nei termini concordati con il P.M. titolare. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. ' P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 02454/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris